I
LR E T T O R E
Vistolo
Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il
D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
VistoilT.U.approvato
con D.P.R .10 gennaio 1957, n. 3concernente
lo statuto degli impiegaticivili
dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Vistoil
D.P.R. 3. maggio 1957 , n. 686 contenente norme di esecuzione del T.U.;
Vistala
legge 4 gennaio 1968 , n. 15, in particolare gli artt. 2 e 4 , concernenti
le dichiarazionisostitutive e dell’atto
di notorietà;
Vistoil
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria;
Vistala
legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l’esenzione dall’imposta di bollo
per le domandedi concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche;
Vista la
legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vistoil
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 concernente disposizioni di regolamento anagrafico
della popolazione residente;
Vistala
legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vistala
legge 19 novembre 1990 , n. 341, riordinativa dei settori scientifico disciplinari;
Vista la
legge 10 aprile1991, n. 125, concernente
la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
Vistala
legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti delle persone portatrici
di handicap;
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed
integrazioni concernente la razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e reversione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Vistala
legge 24 dicembre 1993, n. 537 recanti interventi correttivi di finanza
pubblica;
Vistoil
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme dell’accesso dei cittadini
degli Stati membridell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vistii
DD.PP.RR. 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi all’individuazione dei
settori scientifico-disciplinariai
sensi dell’art. 14 della L.341/90;
Vistoil
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30 ottobre 1996, n.
693 recantenorme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;.
Visto il
D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e modificazioni
successive, ed in particolare l’art.9relativo
alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vistala
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente il trattamento dei dati personali;
Vistala
legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento dell’attività
amministrativa;
Vistoil
D.M. del 23 giugno 1997 concernente la rideterminazione dei settori scientifico
disciplinari;
Vistala
legge 27 dicembre 1997, n. 449recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vistala
legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze
ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina
in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e chereca
norme per il reclutamento di tale personale;
Vistoil
D.P.R . 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli
artt. 1, 2 e 3 della Legge15 maggio
1997, n. 127;
Vistala
legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l’esenzione dell’imposta di bollo
sui documenti;
Vistoil
D.M. 26 febbraio 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari
e le affinità;
Visto il
D.lgs 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell’Istruzione,
Università e dellaRicerca;
Vistoil
D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117che
emana un nuovoregolamento che sostituisce
il regolamento approvatocon D.P.R.
390/98 relativo alle modalità di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatoriemanato
in attuazione dell’art. 1 comma 1 della Legge210/98;
Vistii
DD.MM. 4.10. 2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione,l’aggiornamento
dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie,
nonché le modificazioni delle corrispondenze,ai
sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999;
Vistala
Legge23.12.2000, n.388 (finanziaria per l’anno 2001);
Vistala
deliberazionedelConsigliodella
IIFacoltàdi
Medicina e Chirurgia (16.07.2001) e le esigenze didattico-scientificherappresentate
nella stessa;
Accertata
la disponibilità economica di Ateneo:
D
E C R E T A
Art.
1
Indizione
di procedura
E’
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura din
1 posto di Professore Universitario di ruolo diII
fascia - Professore Associato - presso la II Facoltà di Medicina
e Chirurgiaperil
settore scientifico-disciplinaresottoindicato:
IIFACOLTA’
DIMEDICINA E CHIRURGIA
-
MED/18 ( CHIRURGIA GENERALE) posti 1 Nell’allegato
“ A”,che è parte integrante
del presente decreto, sono indicate per ciascuna procedura la tipologia
di impegno didattico e scientifico eventualmente richiesto dalla Facoltànonché,laddove
indicati, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentareai
fini della valutazione. Art.
2 Requisiti
perl’ammissione La
partecipazione alle valutazioni comparative di cui all’art. 1 è
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di
studio posseduti dai candidati. Non
possono partecipare alle valutazioni comparative: ·coloro
che siano esclusi dal godimento dei diritti civili
e politici; ·coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127
lettera d) del T.U. citato nelle premesse; ·i
professori universitari di ruolo di I e II fascia per l’accesso a posti
del livello inferiore o del medesimo livello dello stesso settore scientificodisciplinare
o di settori affiniper la quale
è indetta la procedura di concorso. Ogni
candidato può presentare, presso le varie sedi universitarie,complessivamenteun
numero massimo dicinque domande dipartecipazione
a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello
stesso anno solare.Nella domanda
il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare il rispetto
di tale obbligo. Premesso
che la data di riferimento per ogni domanda presentata è
quella della scadenza dei termini del relativo bando, il candidato è
escluso dalle procedure successive alla quinta, la cui data di riferimento
cade nello stesso anno solare. Nel
caso in cui il numero massimo di cinque è superato con più
domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle
domande aventi tale data di riferimento è valida. Non
si terrà conto delle rinunce inviate oltre la data di scadenza dei
bandi. I
requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi con riserva
alla procedura di valutazione comparativa. L’Amministrazione
può disporre in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l’esclusione
dalla procedura stessa per difetto dei requisiti nella domanda o per l’invio
fuoritermine della domanda stessa. Questa
Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art.
3 Domande
di ammissione - terminee modalità Coloro
che intendano partecipare alla presente valutazione comparativa sono tenuti
a redigere domanda, in carta semplice e in lingua italiana, secondo il
modulo allegato al presente decreto (allegato “B”), che viene fornito anche
per via telematica sul sito www.uniroma1.it/amm-personale Il
modulo della domanda deve essere compilato obbligatoriamente anche per
via telematica. Talecompilazione
sarà considerata nulla se nonseguita
dalla domanda prodottaincopia
cartacea. La
domanda di ammissione,datata e
sottoscritta dall’interessato, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata
A.R,al Magnifico Rettore dell’Università
di Roma “la Sapienza” - Rip. II Ufficio Concorsi, P.le Aldo Moro, 5-
00185 ROMAentro il termine perentorio
digiorni30
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
di indizione della presente procedurasulla
Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - della Repubblica Italiana. A
tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. In
alternativa la domanda potrà essere consegnata a mano, entro il
suddetto termine, presso l’Ufficio Concorsi - Palazzo dei Servizi Generali-
Scala C - IV piano,nei giorni
dilunedì, mercoledì
evenerdì,dalle
ore 10 alle ore 12,farà fede
la ricevuta rilasciata dall’Ufficio sopra citato. Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Il
candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative
deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora
il candidato, con una singola istanza ,richieda la partecipazione a più
procedure, sarà ammesso a quella indicataper
prima nella domanda stessa. Sulla
busta il candidato dovrà indicare con precisione, oltre all’indirizzo
del destinatario, il proprio nome, cognome, recapito e lavalutazione
comparativa a cui intende partecipare (“professore associato”, Facoltà,
sigla,titolo del settore scientifico-disciplinare
edeventuale codice identificativo
della procedura). Nella
domanda il candidato dovràchiaramente
indicare: ·il
proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome
da nubili); ·data,
luogo di nascitae residenza; ·codice
di identificazione personale (cheper
i candidati italiani coincide col codice fiscale). ·la
valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando,
Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico disciplinare ed eventuale
codice identificativodella procedura); Il
candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità: la
cittadinanza posseduta: -italiana(sono
equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti
allaRepubblica) -di
stato appartenente alla CEE(specificare
lo Stato di cittadinanza); -di
stato non appartenente alla CEE(specificare
lo Stato di cittadinanza); se
cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone
il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se
cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza o diprovenienza
ovvero i motivi del mancato godimento; l’attuale
posizione nei riguardi degli obblighi militari(per
i cittadini italiani); 4.
di non aver riportato condanne penaliovvero
le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico; di
aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana(solo
per i cittadini stranieri); di
non essere professore universitario di ruolo di prima edi
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare
per il quale presenta la domanda o in uno dei settori affini; di
non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R.
10/01/1957, n.3, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile; il
domicilioelettoai
fini della procedura di valutazione comparativa, nonché un recapitotelefonico,
numero di Fax o di posta elettronica.; Ogni
eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio
cui è stataindirizzata la
domanda di partecipazione. L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità perl’irreperibilità
del destinatario o perla dispersione
di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici,
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempiaggiuntivi
per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 104/1992 (solo per
i portatori di handicap); 10.pena
l’esclusione dalla procedura, di aver rispettato l’obbligoprevisto
dall’art. 2, comma 10 del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 secondo il quale un
candidato può presentare alle Università complessivamente
un numero massimo di cinque domande a procedure di valutazioni comparative
i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Il
candidato deve allegare a ciascunadomanda: a)curriculum
della propria attività scientifica e didattica, nonché il
curriculum dell’attività clinico-assistenziale
per i settori scientifico-disciplinari per il quale è richiesto
(in duplice copia e debitamente
sottoscritto); b)documentie
titoli ovvero dichiarazione sostitutivadei
documenti e titoli ritenuti utili ai fini dellavalutazione
comparativae relativo elenco
in duplice copia edebitamente sottoscritto); c)pubblicazioniscientifiche
utili ai fini della valutazione comparativae
relativo elenco in duplice copia
edebitamente sottoscritto; fotocopia
del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo per gli
stranieri) e di un documento di identità. I
documenti ed i titoli (prodotti in carta semplice)possono
essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazionesostitutivadell’atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403(allegato “ C”). I
candidatipossono dimostrare ilpossesso
dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal D.P.R. n. 403/1998 compilandol’allegato
“C”. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive;in
caso difalsa dichiarazione sono
applicabili le disposizioni previste dall’art.26 della L.15/68 e dagli
articoli 483, 485 e 486 del codice penale. Non
è consentito il riferimento a titoli, a documenti e apubblicazioni
presentate presso questa od altra amministrazioneperpartecipazione
a valutazioni comparative diverse. I
certificati attestanti i titoli rilasciatidalle
competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino,
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane. Ai
titoli redatti in lingua straniera (diversa da francese,inglese,tedesco
e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Tutte
le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano
indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell’Unione europea
(art. 5 del D.P.R. n.403/98) secondo l’allegato “ C”. I
cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R.
n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privatiitaliani. Art.
4 Pubblicazioni
Le
pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione
comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda , in un unico
plico.
Nelcaso
in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda deve essere
presentata separatamente dal plico chiusocontenetecurriculum,titoli
epubblicazioni.
Il
numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quelloeventualmente
indicato nell’allegato “A” del presente bando; l’inosservanza di tale
limite comporta l’esclusione del candidato dalla procedura.
I
lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili
solo ove si possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori,
in modo che siano valutabili a favore del candidati per la parte che lo
riguarda.
Le
pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva
ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 403/98.
Per
le pubblicazionistampate in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato:
“Ogni
stampatore ha l’obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato
o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella
quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della
Repubblica”.
L’assolvimento
di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita
alla domanda, che attesti l’avvenuto deposito, oppure da autocertificazione
del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Per
le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare la data e il
luogo della pubblicazione.
Le
pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se, diversa
da quelle sotto indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano,
francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati,
unitamente agli originali,in copia
dattiloscritta resa conforme all’originale secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Tuttavia
per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche
è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua
o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche
se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Tutte
le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano
indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell’Unione europea
(art. 5 del D.P.R. n.403/98) secondo l’allegato C).
I
cittadini extracomunitari residenti in Italia , secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R.
n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privatiitaliani.
E’
facoltà del candidato inviare copia delle pubblicazioni ai membri
della Commissione giudicatrice non primatuttavia
della scadenza dei termini della pubblicizzazione dei criteri di massima adottati,.
di cui al primo comma dell’art. 6 del presente decreto.
Art. 5
Costituzione
delle commissioni giudicatrici
Le
commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente
da parte del Consiglio della Facoltàche
ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in
servizio presso questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore scientifico-disciplinare
oggetto delbando ovvero in mancanza
di designabili, di settori affini,secondo
le modalità indicate all’art. 2 della legge 3/7/1998 n.210 e all’art.
3 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117.
Le
commissionisono nominate con decreto
rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- IV Serie SpecialeConcorsi ed Esami
econsultabileancheper
via telematica.
Dalla
data di pubblicazione di suddetto decreto decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine,
e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità
di componente delle commissioni.
Art.
6
Adempimenti
delle Commissioni giudicatrici
Le
Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei
candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnanoal
responsabile del procedimento,il
quale ne assicura la pubblicità mediante affissione agli Albi del
Rettorato, presso l’Ufficio Concorsi e presso le Facoltà che hanno
richiesto il bando, nonché per via telematica.
Le
Commissioni, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, possono
prevedere le condizioni per l’ammissione alla discussione sulle pubblicazioni
scientifiche e allaprova didattica,
ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 117/2000.
Inoltre
le Commissioni devono considerare che la limitazione al numero di pubblicazioni
scientifiche da presentare (laddove il bando la indichi) deve intendersi
riferita esclusivamente all’indicazione del limite massimo, e non anche
minimo, per il quale non esiste un limite che impedisca un’adeguata e completa
valutazione del candidato. Nondimeno le commissioni giudicatrici, in sede
di predeterminazione dei criteri di massima, possono individuare soglie
minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle
quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura.
I
criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione
dei lavori della commissione.
Le
commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa secondo
le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.117
del 23 marzo 2000. A tal fine esse valutano in primo luogoil
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifichepresentati
da ciascun candidato.
Per
valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, le
commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:
originalità
ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
apporto
individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
congruenza
della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero
con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
rilevanza
scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica;
continuità
temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione
delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.
Le
Commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni
scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono,
in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
l’attività
didattica svolta anche all’estero;
i
servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
l’attività
di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani
e stranieri;
i
titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate
ad attività di ricerca;
il
servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art.
3, comma 2, del D.L. 27 luglio 1999, n. 297;
l’attività
in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo,
relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste
tali specifiche competenze;
l’organizzazione,
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
il
coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
La
tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata non
costituisce elemento di valutazione del candidato, chedeve
essere valutato idoneo solo in relazione al settore scientifico-disciplinare;
sarà invece presa in considerazione dalla Facoltà, che ha
bandito, al momento della chiamata di uno degli idonei in funzione delle
proprie esigenze didattico-scientifiche.
Al
termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
la procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:
una
discussione sui titoli scientifici presentati;
una
prova didattica.
Al
termine di ogni singola prova la Commissione formula la propria valutazione
(singola e collegiale) che deve essere immediatamente verbalizzata.
Il
diario delle prove, con l’indicazione della sede d’esame in cui le
medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati dall’Ufficio
Concorsi, tramite lettera raccomandata A/R,non
meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Le
prove sono pubbliche.
Per
sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente
di un valido documento di riconoscimento.
Non
sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l’espletamento di
dette prove.
La
mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita
e definitiva manifestazionedella
volontàdi rinunciare alla
valutazione comparativa.
Al
termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con
propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara
i nominativi di non più di 2 idonei per ciascun posto bandito,
come previsto dal comma 2dell’art.
5 della L. 210/98.
Le
Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale,
previa autorizzazione del Rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali
delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le
Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro 6 mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può
prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali
motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la proroga il Rettore, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili
le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Art.
7
Accertamento
della regolarità degli atti
Al
termine dei lavori le Commissioni giudicatrici, consegnano al responsabile
del procedimento gli atti concorsuali(costituiti
dai verbali delle singole riunioni, dalla relazione finale e dai giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato) in plicochiuso
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi
di chiusura.
Il
Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna,la
regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati
.
Qualorariscontri
vizi di forma il Rettore rinvia, entro il predetto termine,con
provvedimento motivato,gli atti
alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovoterminedi
consegna.
Il
decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa, unitamente
alla relazione finale comprensiva dei giudizi individuali e collegiali,
sarà:
·inviato
alle Facoltà che hanno richiesto il bando per i successivi adempimenti;
·inviato
al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e per l’aggiornamento
dell’elenco degli idonei;
·pubblicizzato
pervia telematica.
Art. 8
Adempimenti
della Facoltà
Il
Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli
atti (sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento
alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche) con deliberazione
motivata, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto propone
la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide
di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità.
Potrà,inoltre,
essere proposta la chiamata di un secondo idoneo solo dopo che siano trascorsi
60 giorni dalla datadel decreto
di approvazione degli atti.
La
deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
Qualora
il Consiglio di Facoltà abbia deliberato di non procedere alla chiamata
e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la Facoltà,
decorso il termine suddetto di sessanta giorni , può richiedere
l’indizione di una nuova procedura ovvero può chiamare candidati
risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore
scientifico-disciplinare e non proposti per la chiamata dalla Facoltà
che ha richiesto il bando.
Art.
9
Nomina
in ruolo
Gli
idonei prescelti dalla Facoltà saranno invitati a presentare la
documentazione di rito secondo la vigente normativa, pena decadenza dal
diritto alla nomina.
La
nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale; ad essi spetta
il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
In
caso dirinuncia il docente nominato
perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri Atenei.
Il
docente nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro
il termine stabilito decade dal diritto alla nomina. Qualora assuma servizio
in ritardo, per giustificato motivo,gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
I
candidati risultati idonei, che non siano stati nominati, entro i termini,
possono essere nominati in ruolo entro un triennio decorrente dalla data
del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito
di chiamate da parte di altre Università che non hanno emanato il
bando per la copertura del relativo posto.
Art.
10
Trattamento
dei dati personali
Ai
sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sarannotrattati
per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa,
dell’eventuale procedimento di nomina in ruolo e per la gestione del nuovo
rapporto di lavoro.
Art.
11
Restituzione
dei documenti e delle pubblicazioni
I
candidati dovranno provvedere al ritiro della documentazione presentata
(titoli e pubblicazioni) o personalmente o per delega o tramite un corriere
con spese a loro carico, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, entro
sei mesi dal decreto diaccertamento
della regolarità degli atti.
Tale
restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.
Decorso
tale termine, l’Università disporrà della documentazionesecondo
le proprie esigenze, senzaalcuna
responsabilità in merito alla conservazione del materiale.
L’Amministrazione
non risponde della restituzione delle copie dei titoli e delle pubblicazioni
eventualmente spedite ai componenti delle commissioni.
Art.
12
Disposizioni
finali
Per
tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio
1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, la vigente normativa universitaria
e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Il
presente bando di valutazione comparativa saràacquisito
alla Raccolta interna di questo Ateneo ereso
disponibile:
·mediante
affissione all’albo del Rettorato - presso l’Ufficio Concorsi della Ripartizione
II;
·mediante
affissione presso le Facoltà che hanno richiesto il bando;
·per
via telematica sul sito ww.uniroma1.it/amm-personale
L’avviso
di indizione delle procedure di valutazione comparativa del suddetto bando
èstato inoltrato al Ministero
della Giustizia per la pubblicazionenella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi
ed Esami.
Roma,
05 ottobre 2001
I L R E T T O R E
(Allegato
“ A”)
II
FACOLTA’ DIMEDICINA E CHIRURGIA
-
MED/18 (CHIRURGIA
GENERALE) posti n.1
Tipologia
di impegno scientifico: -
dimostrato da pubblicazioni di rilievo internazionale e nazionale con particolareriferimento
alla Telemedicina e Teledidattica Tipologia
di impegno didattico: -
Corsi teorici e pratici per studenti e specializzandi numeromassimo
delle pubblicazioniscientifiche:venti Allegato
"B"
Allegato
“C”
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.
2 legge n.15/68 e art. 1 D.P.R. n.403/98)
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.
4 legge n.15/68 e art. 2 D.P.R.n.403/98)
Il
sottoscritto
COGNOME
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(per
le donne indicare il cognome da nubile)
NOME
-----------------------------------------------------CODICE FISCALE -------------------------------
NATO
A -----------------------------------------PROV.
--------------------------------------
IL
---------------------------------------------------------SESSO ------------
ATTUALMENTE
RESIDENTE A ----------------------------------------------------------------------
PROV.
-----------------------------------------------------------
INDIRIZZO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
C.A.P.
----------------------------------
TELEFONO:PREFISSO
----------------------- NUMERO ------------------------------------------------
consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle
Leggi speciali in materia
DICHIARA:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luogo
e data .......................
Il DICHIARANTE