PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA - PROFESSORE ASSOCIATO
-
I L R E T T O R E
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Visto il D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visto il T.U. approvato con D.P.R .10 gennaio 1957, n. 3 concernente
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 3. maggio 1957 , n. 686 contenente norme di esecuzione
del T.U.;
Vista la L. 18 marzo 1958 n. 341 concernente lo stato giuridico ed
economico dei professori universitari;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della
docenza universitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 concernente disposizioni di
regolamento anagrafico della popolazione residente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990 , n. 341, riordinativa dei settori
scientifico disciplinari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità
e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
e per il trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti delle
persone portatrici di handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e reversione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recanti interventi correttivi
di finanza pubblica;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni,
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30 ottobre
1996, n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;.
Visto il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995
n.236 e modificazioni successive, ed in particolare l'art.9 relativo alla
ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento dell'attività
amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università
le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti
e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e
che reca norme per il reclutamento di tale personale;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione dell'imposta
di bollo sui documenti;
Visto il D.lgs 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione,
Università e della Ricerca;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 concernente disposizioni in
materia di università e ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 che emana un nuovo regolamento
che sostituisce il regolamento approvato con D.P.R. 390/98 relativo alle
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori emanato in attuazione
dell'art. 1 comma 1 della Legge 210/98;
Visti i DD.MM. 4.10. 2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione,
l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle
relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze,
ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999;
Visto il D.L. 28 dicembre 2000, n. 443;
Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 - T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la Legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria per l'anno 2004);
Vista la deliberazione adottata dalla II Facoltà di Medicina
e Chirurgia (C.d.F.19.04.2004) e le esigenze didattico-scientifiche rappresentata
nella stessa;
Accertata la disponibilità economica di Ateneo:
D E C R E T A
Art. 1
Indizione di procedura
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di n 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia - Professore
Associato - presso la Facoltà e per il settore scientifico-disciplinare
sottoindicato:
II FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
- MED/10 (Malattie dell'apparato respiratorio) posti n.1
Nell'allegato "A", che è parte integrante
del presente decreto, sono indicate per ciascuna procedura la tipologia
di impegno didattico e scientifico eventualmente richiesto dalla Facoltà
nonché, laddove indicato, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche
da presentare ai fini della valutazione.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di
studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
* coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
* coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art.
127 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato;
* i professori universitari di ruolo di I e II fascia per l'accesso
a posti del livello inferiore o del medesimo livello dello stesso settore
scientifico-disciplinare o di settori affini per la quale è indetta
la procedura di concorso.
Ogni candidato, pena esclusione, può partecipare complessivamente
a un numero di valutazione comparative non superiori a cinque presso le
varie sedi universitarie, nell'arco di un anno solare. Nella domanda il
candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare il rispetto di tale obbligo.
Premesso che la data di riferimento per ogni domanda presentata è
quella della scadenza dei termini del relativo bando, il candidato è
escluso dalle procedure successive alla quinta, la cui data di riferimento
cade nello stesso anno solare.
Nel caso in cui il numero massimo di cinque è superato con più
domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi
tale data di riferimento è valida.
Non si terrà conto delle rinunce inviate oltre la data di scadenza
dei bandi per le finalità riguardanti tale computo.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi con
riserva alla procedura di valutazione comparativa.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto
rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura stessa per difetto dei
requisiti nella domanda o per l'invio fuori termine della domanda stessa.
Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3
Domande di ammissione - termine e modalità
Coloro che intendano partecipare alla presente valutazione comparativa
sono tenuti a redigere domanda, in carta semplice e in lingua italiana,
secondo il modulo allegato al presente decreto (allegato
"B"), che viene fornito anche per via telematica sul sito www.uniroma1.it/amm-personale
Il modulo della domanda deve essere compilato obbligatoriamente anche
per via telematica.
L'invio della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare la
mancanza o il ritardato invio della copia cartacea della stessa.
La domanda di ammissione, datata e sottoscritta dall'interessato, dovrà
essere inviata, a mezzo raccomandata A.R, al Magnifico Rettore dell'Università
di Roma "la Sapienza" - Rip. II Ufficio Concorsi, P.le Aldo Moro, 5 - 00185
ROMA entro il termine perentorio di giorni 40 a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell'avviso di indizione della presente procedura
sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - della Repubblica Italiana.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale
accettante.
In alternativa la domanda potrà essere consegnata a mano, entro
il suddetto termine, presso l'Ufficio Concorsi - Palazzo dei Servizi Generali
- Scala C - IV piano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 10 alle ore 12, e martedì e giovedì dalle ore 15
alle ore 16, farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio sopra
citato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative
deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora
il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a più
procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda
stessa.
Sulla busta il candidato dovrà indicare con precisione, oltre
all'indirizzo del destinatario, il proprio nome, cognome, recapito e la
valutazione comparativa a cui intende partecipare ("professore associato",
Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico-disciplinare ed eventuale
codice identificativo della procedura).
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare:
* il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
* data, luogo di nascita e residenza;
* codice di identificazione personale (codice fiscale);
* la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi
del bando, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico disciplinare
ed eventuale codice identificativo della procedura);
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. la cittadinanza posseduta:
- italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica)
- di stato appartenente alla CEE (specificare lo Stato di cittadinanza);
- di stato non appartenente alla CEE (specificare lo Stato di cittadinanza);
2. a) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
b) se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
3. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini
italiani);
4. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a suo carico;
5. di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini stranieri);
6. di non essere professore universitario di ruolo di prima e di seconda
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il
quale presenta la domanda o in uno dei settori affini;
7. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
8. il domicilio eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa,
nonché un recapito telefonico, numero di Fax o di posta elettronica.;
Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio
cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'irreperibilità
del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9. l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge 104/1992 (solo per i portatori di handicap);
10.pena l'esclusione dalla procedura, di aver rispettato l'obbligo
previsto dall'art. 2, comma 10 del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 secondo il
quale un candidato può presentare alle Università complessivamente
un numero massimo di cinque domande a procedure di valutazioni comparative
i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.
Il candidato deve allegare alla domanda:
a) curriculum della propria attività scientifica e didattica,
nonché il curriculum dell'attività clinico assistenziale
per i settori scientifico-disciplinari per il quale è richiesto
(in duplice copia e debitamente sottoscritto);
b) documenti e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva dei documenti
e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo
elenco (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
c) pubblicazioni scientifiche utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
d) fotocopia del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo
per gli stranieri) e di un documento di identità.
I documenti ed i titoli (prodotti in carta semplice) possono essere
prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 (allegato " C").
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma
di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R.
n. 445/2000 compilando l'allegato "C".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni
delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili
le disposizioni previste dall'art.76 del D.P..R. 445/2000 e dagli articoli
483, 485 e 486 del codice penale.
Non è consentito il riferimento a titoli, a documenti e a pubblicazioni
presentate presso questa od altra amministrazione per partecipazione a
valutazioni comparative diverse.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità
dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa da francese, inglese,
tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano
indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea
(art. 3 del D.P.R.445/2000) secondo l'allegato "C".
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R.
n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 4
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione
comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda , in un unico
plico.
Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va
presentata esternamente al plico contenente curriculum, titoli e pubblicazioni.
Il numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello eventualmente indicato nell'allegato "A" del presente bando; l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli
utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli
autori, in modo che siano valutabili a favore del candidati per la parte
che lo riguarda.
Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00;
Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31
agosto 1945, n. 660 di seguito riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia
nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura
della Repubblica".
L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione,
unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione
del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.
445/00;
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle appresso indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali, in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano
indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea
(art.3 del D.P.R. 445/2000) secondo l'allegato C).
I cittadini extracomunitari residenti in Italia , secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R.
n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 5
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di
un componente da parte del Consiglio della Facoltà che ha richiesto
il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in servizio presso
questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, di settori affini,
secondo le modalità indicate all'art. 2 della legge 3/7/1998 n.210
e all'art. 3 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi
ed Esami, consultabile anche per via telematica.
Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità
di componente delle Commissioni .
Art. 6
Adempimenti delle Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa
dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile
del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità mediante affissione
all'Albo del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi e presso le Facoltà
che hanno richiesto il bando, nonché per via telematica.
Le Commissioni, in sede di predeterminazione dei criteri di massima,
potranno prevedere le condizioni per l'ammissione alla discussione sulle
pubblicazioni scientifiche e alla prova didattica. Nondimeno le Commissioni
potranno individuare soglie minime di qualificazione scientifica delle
pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla
prosecuzione della procedura.
I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione
dei lavori della Commissione.
Le Commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa
secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica
n.117 del 23 marzo 2000. A tal fine esse valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.
Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati,
le Commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica
e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei
lavori in collaborazione;
c) congruenza della attività del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita
la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico
- disciplinare.
Le Commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le
pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di
cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 27 luglio 1999, n. 297;
f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze
motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari
in cui siano richieste tali specifiche competenze;
g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata
non costituisce elemento di valutazione del candidato ma sarà preso
in considerazione ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte
della Facoltà che ha proposto il bando.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
la procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:
1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
2) una prova didattica.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede d'esame in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati dall'Ufficio Concorsi, tramite lettera raccomandata A/R, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Le prove sono pubbliche.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente
di un valido documento di riconoscimento.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento
di dette prove.
La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata
esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare
alla valutazione comparativa.
Al termine di ogni singola prova la Commissione formula la propria
valutazione (singola e collegiale) che deve essere immediatamente verbalizzata.
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa,
con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara
i nominativi di non più di 2 idonei per ciascun posto bandito, come
previsto dal comma 2 dell'art. 5 della L. 210/98.
Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro
collegiale, previa autorizzazione del Rettore. Gli atti sono costituiti
dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria
i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché
la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore
può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro
mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali
motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi dopo la proroga il Rettore con provvedimento motivato
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili
le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Art. 7
Accertamento della regolarità degli atti
Al termine dei lavori le Commissioni giudicatrici consegnano al responsabile
del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione
delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
Il Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna,
la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati
.
Qualora riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, entro il predetto
termine, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione,
stabilendo il nuovo termine di consegna.
Il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa,
unitamente alla relazione finale comprensiva dei giudizi individuali e
collegiali, sarà:
* inviato alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi
adempimenti;
* inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
e per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei;
* pubblicizzato per via telematica.
Art. 8
Adempimenti della Facoltà
Il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli
atti (sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento
alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche) con deliberazione
motivata, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone
la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non
procedere alla chiamata, specificando i motivi .
Potrà, inoltre, essere proposta la chiamata di un secondo idoneo
solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data del decreto di approvazione
degli atti.
La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
Qualora il Consiglio di Facoltà abbia deliberato di non procedere
alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche,
la Facoltà, decorso il termine suddetto di sessanta giorni , può
richiedere l'indizione di una nuova procedura ovvero può chiamare
candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo
settore scientifico-disciplinare e non proposti per la chiamata dalla Facoltà
che ha richiesto il bando.
Art. 9
Nomina in ruolo
Gli idonei prescelti dalla Facoltà saranno invitati a presentare
la documentazione di rito secondo la vigente normativa, pena decadenza
dal diritto alla nomina.
La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale; ad essi
spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in
vigore.
In caso di rinuncia il docente nominato perde il titolo alla nomina
in ruolo anche da parte di altri Atenei.
Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade dal diritto alla nomina. Qualora assuma
servizio in ritardo, per giustificato motivo, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa servizio.
I candidati risultati idonei che non siano stati nominati da questa
Università entro i termini, possono essere nominati in ruolo entro
un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità
degli atti, a seguito di chiamata da parte di altra Università.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione
comparativa, dell'eventuale procedimento di nomina in ruolo e per la gestione
del nuovo rapporto di lavoro.
Art. 11
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata
a questa Università (titoli, documenti e pubblicazioni) personalmente
o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorsi
150 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità
degli atti e non oltre sei mesi.
Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso
in atto.
Decorso il suddetto termine l'Università disporrà della
documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità
in merito alla conservazione del materiale.
Art. 12
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Il presente bando di valutazione comparativa sarà acquisito alla
Raccolta interna di questo Ateneo e reso disponibile:
* mediante affissione all'albo del Rettorato - presso l'Ufficio Concorsi
della Ripartizione II;
* mediante affissione presso le Facoltà che hanno richiesto
il bando;
* per via telematica sul sito ww.uniroma1.it/amm-personale
L'avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa del
suddetto bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale
- Concorsi ed Esami.
Roma, 08 luglio 2004
I L R E T T O R E
II FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
- MED/10 (Malattie dell'apparato respiratorio) posti n.1
Tipologia di impegno didattico: Corso di Laurea specialistica,
Scuole di Specializzazione e Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie.
Tipologia di impegno scientifico: Manifestazioni cliniche
endoscopiche e ruolo dei fattori di crescita neuronale nella patologia
polmonare. Esperienza nella diagnosi endoscopica, fisiopatologica e clinica
delle malattie respiratorie.
Numero massimo delle pubblicazioni scientifiche: venti
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
COGNOME ------------------------------------------------------------------------------------------------------
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME -----------------------------------------------------CODICE FISCALE -------------------------------
NATO A ----------------------------------------- PROV. --------------------------------------
IL ---------------------------------------------------------SESSO ------------
ATTUALMENTE RESIDENTE A ----------------------------------------------------------------------
PROV. -----------------------------------------------------------
INDIRIZZO -----------------------------------------------------------------------------------------------
C.A.P. ----------------------------------
TELEFONO: PREFISSO ----------------------- NUMERO ------------------------------------------------
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia
DICHIARA:
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Luogo e data ....................... Il DICHIARANTE