
università degli studi di roma “la sapienza”
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n 5 posti di ricercatore universitario
I L R E T T O R E
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visto il T.U. approvato con D.P.R .10 gennaio 1957, n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 3. maggio 1957 , n. 686 contenente norme di esecuzione del T.U.;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 concernente disposizioni di regolamento anagrafico della popolazione residente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990 , n. 341, riordinativa dei settori scientifico disciplinari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la razionalizzazione dell'organizz azione delle amministrazioni pubbliche e reversione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recanti interventi correttivi di finanza pubblica;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni recante norme dell'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visti i DD.PP.RR . 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi all'individuazione dei settori scientifico- disciplinari ai sensi dell'art. 14 della L. 341/90 ;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;.
Visto il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e modificazioni successive, ed in particolare l'art.9 relativo alla ricusazione dei componenti le Commissioni giudicatrici;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e che reca norme per il reclutamento di tale personale;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione dell'imposta di bollo sui documenti;
Visto il D.L. 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca;
Vista la Legge 29.10.99 n. 370 (disposizioni in materia di Università e Ricerca Scientifica)
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 che emana un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento approvato con D.P.R. 390/98 relativo alle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori emanato in attuazione dell'art. 1 comma 1 della Legge 210/98;
Visti i DD.MM . 4.10. 2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione , l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999;
Vista la Legge 29.12.2004, n. 311 (finanziaria per l'anno 2005);
Visto il D.L. 28.12.2000 n. 443
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista le deliberazioni del Consiglio di Facoltà della Prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni ” (15.11.2005 )
Vista la nota del 16.11.2005 prot .1433 con cui il Preside della Facoltà procede ad una parziale rettifica della richiesta emanazione bando
Accertata la disponibilità economica di Ateneo:
D E C R E T A
Art. 1
Indizione di procedura
È indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 5 posti di Ricercatore Universitario presso le Facoltà e per i settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
PRIMA FACOLTA' DI ARCHITETTURA “LUDOVICO QUARONI”
ICAR/17 - Disegno - Sede di Roma - posti n. 1
domanda telematica
ICAR/16 - Architettura Interni e Allestimento
Sede di Roma e di Pomezia - posti n. 3
domanda telematica
ICAR/13 - Disegno Industriale - Sede di Pomezia - posti n. 1
domanda telematica
Nell'allegato A, che è parte integrante del presente decreto, sono riportati per ciascuna procedura, laddove indicati, i programmi delle prove, nonché l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni valutabili.
L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- i professori ordinari, associati e i ricercatori universitari per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini per il quale è indetta la procedura .Ogni candidato , pena esclusione, può partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie e per le diverse qualifiche nell'arco di un anno solare e non superiore a quindici presso le varie sedi universitarie nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore.
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo.
Premesso che la data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando, il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta o alla quindicesima, la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.
Nel caso in cui il numero massimo di cinque o di quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.
Non si terrà conto delle rinunce inviate oltre la data di scadenza dei bandi ai fini del computo delle domande presentate.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione comparativa.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura stessa per difetto dei requisiti nella domanda o per l'invio fuori termine della domanda stessa.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro .
Art. 3
Domande di ammissione - termine e modalità
Coloro che intendano partecipare alla presente valutazione comparativa sono tenuti a redigere domanda, in carta semplice e in lingua italiana, secondo il modulo allegato al presente decreto (allegato B), che viene fornito anche per via telematica sul sito www.uniroma1.it/ amm-personale . Il modulo della domanda deve essere compilato obbligatoriamente anche per via telematica. L'invio della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare la mancanza o il ritardato invio della copia cartacea della stessa.
La domanda di ammissione, datata e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R , al Magnifico Rettore dell'Università di Roma La Sapienza - Rip . II Ufficio Concorsi, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di indizione della presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - della Repubblica Italiana.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
In alternativa la domanda potrà essere consegnata a mano, entro il suddetto termine, presso l'Ufficio Concorsi - Palazzo dei Servizi Generali - Scala C - IV piano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16; farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio sopra citato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il Candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso per il Settore Scientifico-disciplinare ICAR/16 la propria disponibilità ad essere assegnato, in caso di superamento del concorso, ad una delle sedi indicate nel bando
Il candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato, con una singola istanza richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.
Sulla busta il candidato dovrà indicare con precisione, oltre all'indirizzo del destinatario, il proprio nome, cognome, recapito e la valutazione comparativa a cui intende partecipare (ricercatore universitario, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico-disciplinare)
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare:
il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
data , luogo di nascita e residenza;
codice di identificazione personale (codice fiscale).
la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi dell'avviso, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico disciplinare);
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. la cittadinanza posseduta:
- italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
- di stato appartenente alla C.E.E. (specificare lo Stato di cittadinanza);
- di stato non appartenente alla C.E.E. (specificare lo Stato di cittadinanza);
2. se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
3. se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
4. l' attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani);
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
6. di aver un' adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
7. di non essere professore ordinario, associato e ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno dei settori affini;
8. di non essere stato destituito dall' impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9 il domicilio eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, nonché un recapito telefonico, numero di Fax o di posta elettronica.
Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. l' ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 104/1992 (solo per i portatori di handicap);
11. pena l'esclusione dalla procedura, di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10 del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 secondo il quale un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di quindici domande a procedure di valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.
Il candidato deve allegare alla domanda:
a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, nonché il curriculum dell'attività clinico- assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per il quale è richiesto (in duplice copia e debitamente sottoscritti);
b) documenti e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco redatto in duplice copia e debitamente sottoscritto;
c) pubblicazioni scientifiche utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco redatto in duplice copia e debitamente sottoscritto;
d) fotocopia del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo per gli stranieri) e di un documento di identità.
I documenti ed i titoli (prodotti in carta semplice) possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato C).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art.76, comma1 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.
Non è consentito il riferimento a titoli, a documenti e a pubblicazioni presentate presso questa od altra amministrazione per partecipazione a valutazioni comparative diverse.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000) secondo l'allegato C.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato co n D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 4
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda , in un unico plico.
Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va presentata esternamente al plico contenente curriculum, i titoli e pubblicazioni.
Il numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello eventualmente indicato nell'allegato "A" del presente bando; l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove si possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidati per la parte che lo riguarda.
Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt . 19 e. 47 del D.P.R. 445/2000
Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato.
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se diversa da quelle appresso indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali, in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Tutte le modalità di Autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 1 del D.P.R. n.445/2000) secondo l'allegato C.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia , secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 5
Costituzione delle Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in servizio presso questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, di settori affini, secondo le modalità indicate all'art. 2 della legge 3/7/1998 n.210 e all'art. 3 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117.
Le Commissioni sono nominate con decreto rettorale , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami consultabile anche per via telematica.
Dalla data di pubblicazione di suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni .
Art. 6
Adempimenti delle Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità mediante affissione all' Albo del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi e presso le Facoltà che hanno richiesto il bando, nonché per via telematica.
Le Commissioni, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, potranno prevedere le condizioni per l'ammissione alla prova orale. Nondimeno le Commissioni potranno individuare soglie minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura.
I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
Le Commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.117 del 23 marzo 2000. A tal fine esse valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.
Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, le Commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:
originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.
Le Commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
l' attività didattica svolta anche all'estero;
i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
l' attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 27 luglio 1999, n. 297;
l' attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo , relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
l' organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di esame che consistono in due prove scritte ( una delle quali sostituibile da una prova pratica ) e in una prova orale.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede di esame in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati dall'Ufficio Concorsi, tramite lettera raccomandata A/R, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Le prove sono pubbliche.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di un valido documento di riconoscimento.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento di dette prove.
La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.
Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti , indica il vincitore della procedura , per ogni posto previsto.
Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale , previa autorizzazione del Rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 7
Accertamento della regolarità degli atti
Al termine dei lavori le Commissioni giudicatrici, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
Il Rettore, con proprio decreto, accerta entro 30 giorni dalla consegna la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati mediante affissione del provvedimento all'albo ufficiale del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi.
Qualora riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovo termine di consegna.
Il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa, unitamente alla relazione finale comprensiva dei giudizi individuali e collegiali sarà:
inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e pubblicizzato per via telematica.
Art. 8
Nomina in ruolo
La nomina del vincitore è disposta con Decreto Rettorale . Il vincitore della procedura è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti , e sarà nominato ricercatore universitario con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Il vincitore che non assuma sevizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio .
Art. 9
Presentazione documenti
Il ricercatore nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, sarà invitato a presentare a questa università , entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, i documenti di rito.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa, dell'eventuale procedimento di nomina in ruolo e per la gestione del nuovo rapporto di lavoro.
Art. 11
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Università (titoli, documenti e pubblicazioni) o personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorso il termine di 150 giorni dal decreto di approvazione degli atti e, comunque non oltre 6 mesi dall'approvazione degli stessi.
Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.
Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data, l'Università disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.
Art. 12
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Il presente bando di valutazione comparativa sarà acquisito alla Raccolta interna di questo Ateneo e reso disponibile:
mediante affissione all'albo del Rettorato - presso l'Ufficio Concorsi della Ripartizione II;
mediante affissione presso le Facoltà che hanno richiesto il bando;
per via telematica sul sito ww.uniroma1.it/ amm-personale
L'avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa del suddetto bando viene inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Roma , 17/11/2005 IL RETTORE
Allegato "A"
PRIMA FACOLTA' DI ARCHITETTURA “LUDOVICO QUARONI”
ICAR/17 - Disegno - Sede di Roma - posti n. 1
Limite massimo di pubblicazioni : 5
ICAR/16 - Architettura Interni e Allestimento - Sede di Roma e di Pomezia - posti n. 3
Limite massimo di Pubblicazioni: nessuno
ICAR/13 - Disegno Industriale - Sede di Pomezia - posti n. 1
Limite massimo di pubblicazioni : nessuno
Allegato "B"
Compilazione domanda cartacea
Compilazione domanda cartacea SOLO ICAR/16
Compilazione domanda telematica
Allegato "C"
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46, comma 1 del D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 , comma 1 del D.P.R. n.445/2000)
Il sottoscritto
COGNOME ------------------------------------------------------------------------------------------------------
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME -----------------------------------------------------CODICE FISCALE -------------------------------
NATO A ----------------------------------------- PROV. -------------
IL ---------------------------------------------------------SESSO ------------
ATTUALMENTE RESIDENTE A ---------------------------------------------------------------------- PROV. --------------------
INDIRIZZO ------------------------------------------------------------------60 ;
TELEFONO: PREFISSO ----------------------- NUMERO ------------------------------------------------
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luogo e data ....................... Il DICHIARANTE