università degli studi di roma “la sapienza”

 

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n 5 posti di ricercatore universitario

 

I L      R E T T O R E

 

Visto   lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Visto   il D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

Visto   il   T.U.   approvato con D.P.R .10 gennaio 1957, n. 3   concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto   il D.P.R. 3. maggio 1957 , n. 686 contenente norme di esecuzione del T.U.;

Visto   il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria;

Vista   la legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande   di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto   il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 concernente disposizioni di regolamento anagrafico della popolazione residente;

Vista    la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista    la legge 19 novembre 1990 , n. 341, riordinativa dei settori scientifico disciplinari;

Vista   la legge 10 aprile   1991, n. 125, concernente la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;

Vista    la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la razionalizzazione dell'organizz azione delle amministrazioni pubbliche e reversione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista   la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recanti interventi correttivi di finanza pubblica;

Visto   il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni recante norme dell'accesso dei cittadini degli Stati membri   dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visti    i DD.PP.RR . 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi all'individuazione dei settori scientifico-      disciplinari   ai sensi dell'art. 14 della L.   341/90 ;

Visto   il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 recante   norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;.

Visto il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e modificazioni successive, ed in particolare l'art.9   relativo alla ricusazione dei componenti le Commissioni giudicatrici;

Vista   la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;

Vista   la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;  

Vista   la legge 27 dicembre 1997, n. 449   recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Vista   la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e che   reca norme per il reclutamento di tale personale;

Vista   la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione dell'imposta di bollo sui documenti;

Visto    il D.L. 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, Università e della     Ricerca;

Vista    la Legge 29.10.99 n. 370 (disposizioni in materia di Università e Ricerca Scientifica)

Visto   il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117   che emana un nuovo   regolamento che sostituisce il regolamento approvato   con D.P.R. 390/98 relativo alle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori   emanato in attuazione dell'art. 1 comma 1 della Legge   210/98;

Visti    i DD.MM . 4.10. 2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione ,   l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze,   ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999;

Vista    la Legge 29.12.2004, n. 311   (finanziaria per l'anno 2005);

Visto   il D.L. 28.12.2000 n. 443

Visto   il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista   le deliberazioni   del   Consiglio di Facoltà   della Prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni ” (15.11.2005 )

Vista   la nota del 16.11.2005 prot .1433 con cui il Preside della Facoltà procede ad una parziale rettifica della richiesta emanazione bando

Accertata la disponibilità economica di Ateneo:

 

D E C R E T A

 

Art. 1

Indizione di procedura

 

        È indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di   n. 5 posti di Ricercatore Universitario presso le Facoltà e per   i settori scientifico-disciplinari sotto indicati:

 

PRIMA FACOLTA' DI ARCHITETTURA “LUDOVICO QUARONI”

 

ICAR/17 - Disegno - Sede di Roma - posti n. 1 domanda telematica

ICAR/16 - Architettura Interni e Allestimento
Sede di Roma e di Pomezia - posti n. 3 domanda telematica

ICAR/13 - Disegno Industriale - Sede di Pomezia - posti n. 1 domanda telematica

 

Nell'allegato A,    che è parte integrante del presente decreto, sono riportati per ciascuna procedura, laddove indicati, i programmi delle prove, nonché l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni valutabili.

L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

 

Art. 2

Requisiti per   l'ammissione

 

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti   civili e politici;

- coloro che   siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;  

  - i professori ordinari, associati e i ricercatori universitari per l'accesso a posti   del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini per il quale è indetta   la procedura .Ogni candidato , pena esclusione, può partecipare complessivamente ad   un numero di valutazioni comparative non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie e per le diverse qualifiche nell'arco di un anno solare e non superiore a quindici presso le varie sedi universitarie nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore.

 

  Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo.            

 

Premesso che la data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando, il candidato è escluso dalle procedure successive alla   quinta o alla quindicesima, la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.

  Nel caso in cui il numero massimo di cinque o di quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

            Non si terrà conto delle rinunce inviate oltre la data di scadenza dei bandi ai fini del computo delle domande presentate.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione comparativa.

  L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura stessa per difetto dei requisiti nella domanda o per l'invio fuori   termine della domanda stessa.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro .

 

Art. 3

Domande di ammissione - termine   e modalità

 

            Coloro che intendano partecipare alla presente valutazione comparativa sono tenuti a redigere domanda, in carta semplice e in lingua italiana, secondo il modulo allegato al presente decreto (allegato B), che viene fornito anche per via telematica sul sito www.uniroma1.it/ amm-personale . Il modulo della domanda deve   essere compilato obbligatoriamente anche   per via telematica. L'invio della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare la mancanza o il ritardato invio della copia cartacea della stessa.

            La domanda di ammissione,   datata e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R ,   al Magnifico Rettore dell'Università di Roma La Sapienza - Rip . II Ufficio Concorsi, P.le Aldo Moro, 5   - 00185 ROMA   entro il termine perentorio di   giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di indizione della presente procedura   sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - della Repubblica Italiana.

             A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

            In alternativa la domanda potrà essere consegnata a mano, entro il suddetto termine, presso l'Ufficio Concorsi - Palazzo dei Servizi Generali   - Scala C - IV piano,   nei giorni di   lunedì, mercoledì e   venerdì,   dalle ore 10 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16;   farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio sopra citato.

            Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

            Il Candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso per il Settore Scientifico-disciplinare ICAR/16   la propria disponibilità ad essere assegnato, in caso di superamento del concorso, ad una delle sedi indicate nel bando

            Il candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato, con una singola istanza richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata   per prima nella domanda stessa.

            Sulla busta il candidato dovrà indicare con precisione, oltre all'indirizzo del destinatario, il proprio nome, cognome, recapito e la   valutazione comparativa a cui intende partecipare (ricercatore universitario, Facoltà, sigla,   titolo del settore scientifico-disciplinare)

            Nella domanda il candidato dovrà   chiaramente indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

data , luogo di nascita   e residenza;

codice di identificazione personale (codice fiscale).

la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi dell'avviso, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico disciplinare);

           

            Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

 

1.    la cittadinanza posseduta:

            -   italiana   (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica)

            -   di stato appartenente alla C.E.E.   (specificare lo Stato di cittadinanza);

-   di stato non appartenente alla C.E.E.   (specificare lo Stato di cittadinanza);

2.   se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3.    se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di   provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

4.    l' attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari   (per i cittadini italiani);

5.   di non aver riportato condanne penali   ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle   relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali    procedimenti penali pendenti a suo carico;

6.    di aver un' adeguata conoscenza della lingua italiana      (solo per i cittadini stranieri);

   7. di non essere professore ordinario, associato e ricercatore universitario   inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno dei settori affini;

8.   di non essere stato destituito dall' impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9     il domicilio   eletto   ai fini della procedura di valutazione comparativa, nonché un recapito   telefonico, numero di Fax o di posta elettronica.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per   l'irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. l' ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi   aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 104/1992 (solo per i portatori di handicap);

11. pena l'esclusione dalla procedura, di aver rispettato l'obbligo   previsto dall'art. 2, comma 10 del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 secondo il quale un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di quindici domande a procedure di valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Il candidato deve allegare alla domanda:

a)          curriculum della propria attività scientifica e didattica, nonché il curriculum dell'attività clinico-   assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per il quale è richiesto (in duplice copia e debitamente sottoscritti);

b) documenti   e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva   dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa   e relativo elenco redatto in duplice copia e   debitamente sottoscritto;

c)     pubblicazioni   scientifiche utili ai fini della valutazione comparativa   e relativo elenco redatto in duplice       copia e   debitamente sottoscritto;

d) fotocopia del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo per gli stranieri) e di un documento di identità.

            I documenti ed i titoli (prodotti in carta semplice)   possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione   sostitutiva   dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000   (allegato C).

           

            L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive;   in caso di   falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art.76, comma1 del D.P.R.   n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.

            Non è consentito il riferimento a titoli, a documenti e a   pubblicazioni presentate presso questa od altra amministrazione   per    partecipazione a valutazioni comparative diverse.

            I certificati attestanti i titoli rilasciati   dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

            Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa da francese,   inglese,   tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

            Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 2,   del D.P.R. n. 445/2000) secondo l'allegato C.

            I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato co n D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati   italiani.

 

Art. 4

Pubblicazioni

 

              Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda , in un unico plico.

            Nel   caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va presentata esternamente al plico contenente curriculum, i titoli e pubblicazioni.         

            Il numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello   eventualmente indicato nell'allegato "A" del presente bando; l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

           

              I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove si possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidati per la parte che lo riguarda.

            Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt . 19 e. 47 del D.P.R. 445/2000

            Per le pubblicazioni   stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito riportato.

"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

            L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

            Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.

            Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se diversa da quelle appresso indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali,   in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

            Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

                        Tutte le modalità di Autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3, comma 1 del D.P.R. n.445/2000) secondo l'allegato C.

            I cittadini extracomunitari residenti in Italia , secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati   italiani.

 

Art. 5

Costituzione delle Commissioni giudicatrici

 

                        Le Commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in servizio presso questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del   bando ovvero in mancanza di designabili, di settori affini,   secondo le modalità indicate all'art. 2 della legge 3/7/1998 n.210 e all'art. 3 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117.

                        Le Commissioni   sono nominate con decreto rettorale , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale   Concorsi ed Esami consultabile   anche   per via telematica.

              Dalla data di pubblicazione di suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

            Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni             .

 

Art. 6

Adempimenti delle Commissioni giudicatrici

 

            Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano   al responsabile del procedimento,   il quale ne assicura la pubblicità mediante affissione all' Albo del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi e presso le Facoltà che hanno richiesto il bando, nonché per via telematica.

            Le Commissioni, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, potranno prevedere le condizioni per l'ammissione alla prova orale. Nondimeno le Commissioni potranno individuare soglie minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura.

            I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

            Le Commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.117 del 23 marzo 2000. A tal fine esse valutano in primo luogo   il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche   presentati da ciascun candidato.

            Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, le Commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:

originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;

congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.

                Le Commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

          Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

l' attività didattica svolta anche all'estero;

i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

l' attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 27 luglio 1999, n. 297;

l' attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo , relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

l' organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di esame che consistono in due prove scritte ( una delle   quali sostituibile da una prova pratica ) e in una prova orale.

                                  

            Il diario delle prove, con l'indicazione della sede di esame in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati dall'Ufficio Concorsi, tramite lettera raccomandata A/R,   non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

            Le prove sono pubbliche.

            Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di un valido documento di riconoscimento.

            Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento di dette prove.

            La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione   della volontà   di rinunciare alla valutazione comparativa.

           

                        Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti , indica   il vincitore   della procedura , per ogni posto previsto.

            Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale , previa autorizzazione del Rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

 

            Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

 

Art. 7   

Accertamento della regolarità degli atti

 

              Al termine dei lavori le Commissioni giudicatrici, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali    in plico   chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

              Il Rettore, con proprio decreto, accerta   entro 30 giorni dalla consegna   la regolarità   formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati mediante affissione del provvedimento all'albo ufficiale del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi.

Qualora   riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, entro il predetto termine,   con provvedimento motivato,   gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovo   termine   di consegna.

Il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa, unitamente alla relazione finale comprensiva dei giudizi individuali e collegiali sarà:

inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e pubblicizzato per   via telematica.

 

Art. 8

Nomina in ruolo

           

            La nomina del vincitore è disposta con Decreto Rettorale . Il vincitore della procedura è invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti , e sarà nominato ricercatore universitario con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Il vincitore che non assuma sevizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio .

 

Art. 9

Presentazione documenti

 

Il ricercatore nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, sarà invitato a presentare a questa università , entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza dal diritto alla nomina, i documenti di rito.

 

Art. 10

Trattamento dei dati personali

           

            Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno   trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa, dell'eventuale procedimento di nomina in ruolo e per la gestione del nuovo rapporto di lavoro.

 

Art. 11

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

 

            I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Università (titoli, documenti e   pubblicazioni) o personalmente o a mezzo delegato,   dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorso il termine di 150 giorni   dal decreto di   approvazione degli atti e, comunque non oltre 6 mesi dall'approvazione degli stessi.

Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.

            Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data, l'Università disporrà della documentazione   secondo le proprie esigenze, senza   alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.

 

Art. 12

Disposizioni finali

 

            Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

 

            Il presente bando di valutazione comparativa sarà   acquisito alla Raccolta interna di questo Ateneo e   reso disponibile:

mediante affissione all'albo del Rettorato - presso l'Ufficio Concorsi della Ripartizione II;

mediante affissione presso le Facoltà che hanno richiesto il bando;

per via telematica sul sito ww.uniroma1.it/ amm-personale

 

            

              L'avviso di indizione delle procedure di valutazione comparativa del suddetto bando viene   inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

 

Roma , 17/11/2005                                                                                                 IL   RETTORE

 

 

Allegato "A"

 

 

PRIMA FACOLTA' DI ARCHITETTURA “LUDOVICO QUARONI”

 

ICAR/17 - Disegno - Sede di Roma - posti n. 1

Limite massimo di pubblicazioni : 5

ICAR/16 - Architettura Interni e Allestimento - Sede di Roma e di Pomezia - posti n. 3

Limite massimo di Pubblicazioni: nessuno

ICAR/13 - Disegno Industriale - Sede di Pomezia - posti n. 1

Limite massimo di pubblicazioni : nessuno

 

 

 

Allegato "B"

 

 

Compilazione domanda cartacea

Compilazione domanda cartacea SOLO ICAR/16

 

Compilazione domanda telematica

Allegato "C"

           

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46, comma 1 del   D.P.R. n.445/2000)

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 , comma 1 del   D.P.R.   n.445/2000)

 

Il sottoscritto

 

COGNOME ------------------------------------------------------------------------------------------------------

(per le donne indicare il cognome da nubile)

 

NOME -----------------------------------------------------CODICE FISCALE -------------------------------

 

NATO A -----------------------------------------      PROV. -------------

 

IL ---------------------------------------------------------SESSO ------------

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A ---------------------------------------------------------------------- PROV. --------------------

 

INDIRIZZO ------------------------------------------------------------------60 ;

 

TELEFONO:    PREFISSO ----------------------- NUMERO ------------------------------------------------

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

 

DICHIARA:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo e data .......................                                                                                                  Il    DICHIARANTE