L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore che consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità, ed è determinato in base ai parametri del decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso delle tasse universitarie permette di ottenere una sensibile riduzione delle tasse in proporzione al proprio livello contributivo. Al valore ISEE del proprio nucleo familiare corrisponde una fascia contributiva che stabilisce l’importo di tasse da pagare, sia per la prima che per la seconda rata.
Tabella delle fasce contributive 2012-2013
Per calcolare l'Isee è possibile inserire i dati presi dall'ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare nel foglio di calcolo in formato excel oppure nel fascicolo cartaceo, oppure rivolgersi ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).
Gli studenti stranieri devono utilizzare un foglio di calcolo diverso e compilare anche il modulo per la dichiarazione economica del nucleo familare (vedi box Download a destra)
Le matricole e gli iscritti ad anni successivi al primo che dichiarano un ISEE che ricade entro le prime tre fasce di contribuzione sono tenute ad effettuare il calcolo obbligatoriamente presso un Caf.
Le matricole devono dichiarare l'ISEE su Infostud prima di stampare il bollettino di prima rata. Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo sono tenuti a calcolare ogni anno il proprio ISEE e a dichiarare le eventuali variazioni di fascia.
Ai fini della riduzione farà fede esclusivamente l'importo ISEE indicato sul bollettino che viene pagato in banca; la sottoscrizione del bollettino prevista per il pagamento corrisponde ad un’autocertificazione dei dati contenuti in Infostud, pertanto è necessario controllare che l'ISEE riportato sul bollettino corrisponda esattamente a quanto dichiarato. In seguito al pagamento del bollettino non sarà più possibile modificare la dichiarazione ISEE né da web né dallo sportello delle segreterie.
ATTENZIONE
La Dichiarazione Sostitutiva Unica, predisposta dal CAF, è a sua volta un’autocertificazione, pertanto il Caf non è responsabile di dichiarazioni che risultino non veritiere a causa dell'omissione di documenti da parte dello studente.
L’università effettua controlli sulle autocertificazioni degli studenti attraverso il collegamento con le banche dati dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. Gli studenti le cui dichiarazioni non risultano coerenti con le banche dati, saranno assoggettati a sanzioni penali e pecuniarie, in particolare dovranno versare all’Università la misura ordinaria delle tasse di iscrizione prevista per il corso di studio, aumentata di una penale pari al 50% delle tasse.
Le autocertificazioni non veritiere comportano l’esclusione per il futuro da qualsiasi borsa, beneficio o riduzione concessa dall’Università, anche se connessa con le provvidenze per il diritto allo studio.
SANZIONI PER FALSE AUTOCERTIFICAZIONI ISEE
A cosa si va incontro in caso di dichiarazione ISEE non veritiera?
La dichiarazione ISEE è un’autocertificazione, pertanto in caso di dichiarazione non veritiera o non corretta si è soggetti sia a sanzioni pecuniarie che penali ai sensi del DPR 445/2000.
Sono stato oggetto di controllo e per mero errore materiale ho inserito un valore ISEE non corretto, che cosa accade?
In tal caso lo studente:
Ho ricevuto una comunicazione in cui mi è stato notificato che devo pagare le soprattasse e le sanzioni per falsa autocertificazione ISEE; posso chiedere la rateizzazione dell’importo?
Si, è possibile chiedere un’istanza di rateizzazione per un massimo di 12 rate.
CALCOLO DELL'ISEE
Dove si inserisce il valore ISEE?
Il valore ISEE si inserisce nel sistema informativo Infostud. leggi le istruzioni
Quando si dichiara l’ISEE?
L’ISEE si dichiara obbligatoriamente prima del pagamento della prima rata di immatricolazione o iscrizione, pertanto non è possibile modificare l’ISEE dopo il pagamento della prima rata.
L’ISEE va modificato da un anno accademico all’altro?
Si bisogna sempre ricalcolare il proprio ISEE e aggiornarlo in Infostud prima del pagamento della prima rata nel nuovo anno accademico.
Due genitori non coniugati e viventi in comuni diversi fanno parte di un unico nucleo?
No.
I coniugi o i familiari residenti all’estero fanno parte del nucleo familiare?
No.
I componenti dei nuclei familiari residenti in coabitazione senza rapporti di parentela, affinità ovvero non legati da vincoli affettivi (due o più colleghi che convivono per ragioni di economicità) possono essere considerati slegati tra loro?
Si, se ottengono dal Comune di residenza stati di famiglia separati, altrimenti fanno parte dello stesso nucleo familiare.
In caso di dichiarazione ISEE da parte di una vedova con un figlio, il reddito del marito defunto deve essere inserito nella dichiarazione?
No.
Da chi è composto il nucleo familiare di una richiedente che ha sullo stato di famiglia anche la madre e un fratello con un figlio minore?
Il nucleo familiare è composto dalla richiedente, la madre, e il fratello con il proprio figlio minore.
Nel caso una richiedente abbia sul proprio stato di famiglia i figli minori, alcuni figli del convivente ed altri figli suoi non riconosciuti dal loro padre, da chi è composto il nucleo familiare della richiedente?
E' composto dalla richiedente, il convivente e tutti i loro figli, anche quelli eventualmente non riconosciuti dal loro padre.
In caso di separazione di fatto il coniuge dichiarante deve segnalare i redditi e il patrimonio dell’altro coniuge?
Si.
I figli minori di quale nucleo familiare fanno parte?
I figli minori conviventi con uno dei genitori, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso; i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risultino in altra famiglia anagrafica o siano a carico IRPEF di altro soggetto; i figli minori conviventi con persone diverse dai genitori (es. nonni), ma a carico IRPEF di altri soggetti, fanno parte del nucleo di quest’ultimi; i figli minori conviventi con persone diverse dai genitori (es. nonni) e non a carico IRPEF di altri soggetti rientrano nel nucleo familiare costituito dai componenti della famiglia anagrafica a cui appartengono.
Al fine del calcolo ISEE come viene considerato un bambino che vive con i nonni (naturalmente risulta nello stato di famiglia dei nonni)?
Se il bambino fa parte del nucleo familiare dei nonni con un provvedimento di affidamento in loro favore o se non è a carico IRPEF di altri soggetti che non fanno parte del nucleo familiare, non viene considerato nel calcolo ISEE.
In caso di coniugi non conviventi quale immobile va indicato come abitazione principale?
La scelta dell'abitazione principale da prendere in considerazione in caso di coniugi non conviventi è lasciata all’accordo tra i coniugi, che individueranno l'immobile considerato da entrambi come il più favorevole, purché vi risieda almeno un componente del nucleo familiare.
Nel caso in cui i coniugi siano disoccupati ed abbiano uno stato di famiglia a se stante, ma abbiano la stessa residenza di uno dei genitori dei due (stessa via, stesso numero civico), come è possibile considerali nucleo a sé?
Devono essere considerati nucleo a parte i due coniugi disoccupati in quanto così risulta dallo stato di famiglia.
Come valutare la situazione familiare di un soggetto in "convivenza anagrafica" (ad es. soggetto residente in casa di riposo)?
I soggetti in convivenza anagrafica sono considerati nucleo familiare a se stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo del coniuge) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo della persona di cui sono a carico).
Nel caso di persona separata legalmente nel cui stato di famiglia risulta ancora il coniuge non ha trasferito la residenza, deve quest'ultimo essere comunque indicato nel calcolo ISEE con la relativa situazione reddituale e patrimoniale?
Il coniuge separato che non ha trasferito la propria residenza, e che quindi risulta nello stato di famiglia dell'altro coniuge, rientra nel nucleo di quest'ultimo. Pertanto, andrà indicato tra i componenti del nucleo familiare con l'annotazione dei suoi dati reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui, invece, si voglia prescindere dai redditi e dal patrimonio del coniuge separato, sarà onere di quest'ultimo trasferire la propria residenza altrove.
L'assegno per il mantenimento dei figli rientra tra i redditi ?
No.
L'assegno di mantenimento per il coniuge rientra tra i redditi ?
Si.
Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo?
L'assegno si presume destinato al coniuge per metà del suo importo.
Vanno dichiarati i redditi prodotti all'estero per i quali non vige la necessità della dichiarazione in Italia?
No.
Devono essere dichiarate le pensioni estere percepite dai residenti in Italia?
Si, se sono tassate in Italia.
Nel patrimonio deve essere indicato l'importo del deposito del conto corrente cointestato? Se si in quale misura?
Si, va indicato per la quota di spettanza. Se la quota di spettanza non è stabilita si presume che gli intestatari abbiano una quota uguale.
Un libero professionista adopera il suo conto corrente sia per fini personali che professionali. E' da considerare parte del patrimonio mobiliare personale del soggetto? Se si, in quale misura?
Se si tratta di un conto corrente intestato esclusivamente al libero professionista, anche se utilizzato per scopi professionali, esso andrà indicato nel patrimonio mobiliare, assumendo il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Nel patrimonio deve essere indicato l'importo del deposito del "Libretto al Portatore"?
Si.
E’ possibile compensare fra loro componenti positivi e negativi del patrimonio mobiliare (ad es. in presenza di un conto corrente bancario con saldo negativo)?
No.
In caso di morte del padre, bisogna indicare il patrimonio mobiliare ereditato dal figlio minorenne, anche se potrà usufruire di tale patrimonio nella maggiore età?
Si.
Vanno dichiarati i redditi della casa di abitazione e delle relative pertinenze quando ricorrono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?
No ai fini reddituali. Vanno però indicate ai fini del patrimonio immobiliare.
Si possono detrarre mutui sull’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale?
Si.
Il mutuo contratto non per l'acquisto di un immobile bensì per la sua ristrutturazione può essere posto in detrazione?
No.
Vanno dichiarati i terreni incolti?
Non vanno indicati nella dichiarazione ISEE né i terreni incolti né gli "orticelli".
Come si debbono considerare le pertinenze dell’abitazione principale? E le rendite delle pertinenze?
Le pertinenze devono essere considerate nel patrimonio immobiliare, separate dall'abitazione principale. Ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze. Le rendite vanno indicate nei redditi complessivi.
Debbono essere considerati anche i redditi prodotti dai fabbricati posseduti all’estero?
Sì.