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Passaggi di corso di studio

Art. 39 - Passaggi di corso di studio

1.   Gli studenti iscritti ad un corso di studio della Sapienza, anche di c.d. “vecchio ordinamento”, possono passare ad un altro corso di studio della Sapienza se sono in possesso dei requisiti di accesso previsti per il corso prescelto e nel rispetto delle modalità di accesso previste per quel corso. Le procedure e le scadenze del passaggio variano pertanto a seconda delle tipologie di accesso, come definito negli articoli successivi. I passaggi possono avvenire esclusivamente a corsi di ordinamento DM 270/04, purché sia stato attivato l’anno di corso a cui lo studente dovrà iscriversi.

2.    Le domande di passaggio, sempre nel rispetto delle modalità di accesso previste, sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio del corso di destinazione che:

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti; per i corsi ad accesso programmato, il Consiglio valuta anche la compatibilità con il numero di studenti iscritti all'anno di corso a cui lo studente dovrebbe iscriversi in base alla ricostruzione della carriera;

b) stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere entro il primo anno (per i corsi di laurea di ordinamento DM 270/04);

c) indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;

d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, il Consiglio del Corso di studio può abbreviare la durata del corso stesso secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. La domanda di passaggio, in bollo, va presentata alla propria segreteria di appartenenza, utilizzando il modulo pubblicato sul sito web dell’università alla pagina www.uniroma1.it/studenti nella sezione “modulistica”. Per ottenere il passaggio lo studente deve risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie, regionali e delle eventuali sovrattasse per i precedenti anni di corso.

La segreteria consegnerà allo studente un bollettino di €60,00 per le spese di passaggio (la tassa è dovuta anche per passaggi tra corsi o sedi afferenti alla stessa facoltà): il versamento va effettuato con le modalità descritte all’art. 17 comma 5, entro la scadenza riportata sul bollettino medesimo. Se lo studente ha già versato la prima rata per il Corso di provenienza la segreteria rilascerà solo il bollettino di €60,00; se invece la prima rata non è stata ancora versata, lo studente dovrà presentare copia della domanda di passaggio e copia della ricevuta di pagamento di €60,00 alla segreteria di destinazione che provvederà a rilasciare il bollettino di prima rata per il nuovo corso che andrà pagata entro la scadenza riportata sul medesimo bollettino. L’anno di corso potrà essere modificato dalla segreteria dopo la delibera della facoltà in merito al riconoscimento di eventuali crediti acquisiti nel corso di provenienza.

4.   Dalla data di presentazione della domanda di passaggio non è consentito sostenere esami di profitto nel Corso di provenienza.

5.   A seguito del passaggio lo studente può sostenere esami presso il nuovo Corso a partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell’a.a. 2012-2013 (fine primo trimestre/semestre).

6.   La domanda di passaggio può essere revocata entro 7 giorni dalla sua presentazione. La revoca non dà diritto al rimborso delle spese di passaggio.

7.   Non è possibile effettuare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale e domanda di passaggio di corso.

8.   Le norme sui passaggi di corso non si applicano alle Scuole di specializzazione, ai Master e ai Dottorati di ricerca.