Specializzazioni mediche
Reclutamento e incarichi a specializzandi medici (regime delle compatibilità)
1) Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale (articolo 2-bis, comma 3 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
La legge 29 aprile 2024, n. 56, Articolo 44-quater prevede che fino al 31 dicembre 2026 è possibile assumere specializzandi medici, che risultino utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative.
Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione. Quanto sopra indipendentemente dalla circostanza che la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia inserita o non inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso. E’ sufficiente che la struttura faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.
La possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale è ammessa anche per le strutture sanitarie private accreditate, facenti parte della rete formativa della specializzazione in oggetto; tale possibilità è limitata agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture.
L'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, hanno l’obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia;
La definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria è demandata a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e l’Università, conclusi sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (D.M. 10 dicembre 2021).
2) Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi e incarichi individuali a tempo determinato (articolo 2bis e 2-ter del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);.
Il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 art. 4, comma 4 (convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità, per aziende ed enti del SSN, di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo e incarichi a tempo determinato di durata semestrale prorogabili a specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.
3) Incarichi provvisori di sostituzione dei pediatri
Il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, articolo 4, comma 2 (convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18): ha prorogato al 31/12/2024 la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN (articolo 2-quinquies, comma 4 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n. 27).
4) Incarichi libero-professionali (8 ore)
Ai sensi del Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34 articolo 12, comma 2 (convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56) fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso tutti i servizi sanitari del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
I medici specializzandi interessati devono compilare il relativo Modulo (link a destra) e inviarlo debitamente firmato, previa visione del Direttore della Scuola, alla Segreteria delle Scuole di specializzazione.
PON ricerca e innovazione - Asse IV Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU Azione IV.1
Parte delle borse di specializzazione sono finanziate dall'intervento PON ricerca e innovazione - Asse IV Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU Azione IV.1 “spese straordinarie per l’acquisizione di personale sanitario ai fini del contrasto alla crisi dei servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19”.
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