1. Pagano il contributo unico maggiorato del 50%:
a. coloro che sono ancora iscritti a Corsi di laurea di vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e non ancora decaduti;
b. coloro che si iscrivono a partire dal terzo anno fuori corso dei Corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale a percorso unitario, non optano per il tempo parziale e non hanno i requisiti previsti all’art. 20 del presente Regolamento (Isee fino a 30.000 euro e 25 Cfu conseguiti tra l’11 agosto dell’anno precedente e il 10 agosto dell’anno corrente);
c. coloro che si sono iscritti al tempo parziale (art. 50) e hanno superato il periodo concordato per il conseguimento del titolo di studio.
Le maggiorazioni non si applicano a chi è iscritto a corsi erogati in teledidattica che prevedono un contributo unico di importo fisso (art. 26).