1. Esonero per studenti e studentesse con disabilità. Coloro che risultano iscritti al primo anno o ad anni successivi al primo, con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta sono tenuti, al solo pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro e sono esentati dal pagamento dei contributi di iscrizione ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2019. L’esenzione è prevista anche per l’iscrizione a Corsi singoli di cui all’art. 41 del presente Regolamento (delibera Cda del 28 ottobre 2021).
2. Esenzione della tassa regionale. Gli studenti e le studentesse con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità uguale o superiore al 66% sono esentati/e dal pagamento della tassa regionale (D. lgs n.68 del 29 marzo 2012, art.9 co. 2).
3. Come generare il contributo agevolato. Per produrre il pagamento di importo pari a 16 euro (imposta di bollo), è necessario selezionare su Infostud l’esenzione “Studente disabile” in autocertificazione indicando anche la tipologia di invalidità o di disabilità.
4. Documentazione necessaria alla conferma dell’agevolazione. Gli studenti e le studentesse con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo, devono inviare via email allo Sportello per le relazioni con studenti con disabilità copia del certificato di invalidità – con indicazione della percentuale di invalidità, ovvero per i casi previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità – o del certificato di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il deposito del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio se si vuole fruire di prestazioni agevolate. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi (vedi comunicazione Inps n. 13007 dell’11/05/2011).
5. Non retroattività dell’agevolazione. Per coloro che risultano iscritti ad anni successivi al primo l’agevolazione economica di cui al presente articolo ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattiva se non per l’anno accademico in corso, tenendo conto della data di presentazione della domanda per il riconoscimento della disabilità.
6. Esonero prova di ingresso. È prevista la possibilità di esonero dalla prova di ingresso per gli studenti e le studentesse con disabilità che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea in cui è prevista una prova per la verifica delle conoscenze. Lo Sportello per le relazioni con gli studenti disabili è a disposizione per dare informazioni sulla procedura da seguire per l’immatricolazione.
7. Trasmissione dei dati all’Inps. Ai sensi della normativa vigente dell’art. 38 del Decreto legge 31/05/2010 n. 78 i dati di coloro che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate di cui al presente articolo saranno trasmessi all’Inps.
8. Sovrattasse. Gli studenti e le studentesse di cui al comma 1 sono tenuti/e al pagamento di eventuali sovrattasse (nella misura ordinaria) per tardivi o mancati pagamenti.
9. Isee 2022. Gli studenti e le studentesse di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti/e a far acquisire il proprio valore Isee 2022 per il diritto allo studio universitario su Infostud.
10. Informazioni e contatti. Lo Sportello per le relazioni con gli studenti con disabilità è a disposizione per dare informazioni sulla procedura da seguire per l’immatricolazione: i contatti sono indicati sul sito di ateneo, nella pagina dedicata
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