Fondo Sirio

FONDO PERSEO SIRIO 

Il Fondo Sirio e il Fondo Perseo si sono fusi dal 01/10/2014, dando vita al Fondo Perseo Sirio.

(Aggiornato al 02/10/2014)

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Il Fondo Sirio è un fondo pensione negoziale, destinato ai dipendenti pubblici dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Enac, del Cnel, dell’Agenzia del Demanio, delle Università, degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.
Il fondo è un’associazione riconosciuta senza fine di lucro, costituita con atto del 14.9.2011; con atto integrativo del 4.10.2012 è stato sottoscritto l’accordo per l’adesione al fondo da parte del personale del comparto delle Università.
Al Fondo Sirio, operativo ufficialmente dal 18.10.2012, possono aderire: il personale dirigente (area VII) ed il personale non dirigente, i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche part-time, ed ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile di durata pari o superiore a tre mesi consecutivi.
Sono esclusi i professori e i ricercatori universitari in quanto personale in regime di diritto pubblico.
Possono inoltre aderire i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’atto costitutivo del Fondo Sirio.

Scopo del fondo è quello di garantire una pensione integrativa attraverso la gestione della contribuzione versata dal lavoratore e dal datore di lavoro.

L’adesione al fondo è volontaria e individuale e avviene mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione.

Il dipendente pubblico in regime di TFS (in quanto assunto prima dell’1.1.2001) che voglia aderire al fondo di previdenza complementare deve esercitare l’opzione al TFR, che è irreversibile. Tale opzione, in base all’accordo quadro Aran del 2 marzo 2006, è esercitabile fino al 31 dicembre 2015. È possibile che venga stipulato un nuovo accordo che vedrà prorogato questo termine.

L’adesione al Fondo Sirio di un dipendente assunto prima dell’1.1.2001 (optante), determinerà, pertanto, il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR. Verrà quantificato il TFS maturato fino al momento dell’adesione che sarà trasformato in TFR. Tale importo, annualmente rivalutato dall’Istituto previdenziale in base al 75% del tasso di inflazione e all’1,5% fisso, sarà corrisposto all’interessato al momento della cessazione dal servizio, secondo i termini di pagamento previsti dalla norma.
La quota di accantonamento del TFR maturata dal momento dell’adesione al fondo in avanti, sarà destinata in parte, il 28,94%, al Fondo Sirio e la sua rivalutazione dipenderà dal rendimento degli investimenti;  in parte, il 71,06%, sarà rivalutata secondo legge e corrisposta anch’essa al lavoratore al momento della cessazione dal servizio quale TFR, secondo i termini previsti dalla norma.

L’adesione al fondo di un dipendente assunto dopo il 31.12.2000, determinerà la quantificazione del TFR maturato al momento dell’adesione che sarà corrisposto, rivalutato, al momento della cessazione dal servizio; tutti gli accantonamenti di TFR, in misura intera, maturati dalla data di adesione al fondo fino alla data di cessazione dal servizio, rivalutati secondo l’andamento del fondo, saranno versati al fondo medesimo.


La contribuzione che alimenta l’iscrizione al Fondo Sirio è:

- il contributo del datore di lavoro, pari all’1% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR;
- il contributo del lavoratore sarà, nella sua quantificazione minima, di pari importo a quello del datore di lavoro, e potrà essere volontariamente aumentato con un contributo aggiuntivo a scelta dell’interessato, annualmente modificabile dallo stesso entro il 15 ottobre di ogni anno. La variazione decorrerà dal 1° gennaio successivo.

- per i dipendenti pubblici assunti prima dell’1.1.2001 (optanti) è stata prevista un’ulteriore quota di accantonamento pari all’1,5% della base imponibile TFS, disposta dall’INPS gestione ex INPDAP, derivante dalla restituzione di parte della ritenuta “opera di previdenza”, prevista in busta paga e corrispondente al 2,5% della base imponibile TFS.

Come per tutti i fondi pensione del pubblico impiego, le quote del TFR e la quota aggiuntiva dell’1,5% non sono versate effettivamente al Fondo Sirio ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS gestione ex INPDAP. L’Istituto le contabilizza e le rivaluta, inizialmente con un tasso pari alla media dei rendimenti ottenuti da un “paniere” di fondi pensione dotati di un’ampia base associativa, individuati con Decreto MEF 23.12.2005, e, una volta perfezionata la gestione finanziaria del fondo, in misura pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo stesso. Solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto previdenziale verserà al fondo pensione l’importo accumulato che, unito ai contributi effettivamente versati al fondo e rivalutati in base al rendimento della gestione, costituirà la complessiva posizione individuale dell’iscritto. 
Da quanto precede risulta che la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare è costituita dagli accantonamenti relativi al TFR.

Il costo per l’adesione al fondo è pari:
- ad una quota di adesione di € 2,75 una tantum a carico del lavoratore;
- ad una quota di € 2,75 a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro pubblico ha già versato l’intero ammontare consentendo l’avvio del fondo;
- ad una quota associativa di € 20,00 annui prelevati in 13 rate mensili dalle quote di contribuzione.

Le commissioni di gestione e di banca depositaria saranno fissate nelle singole convenzioni quando il fondo avvierà la gestione finanziaria e saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Gli investimenti

I contributi versati al fondo sono investiti in strumenti finanziari sulla base della politica di investimento stabilita dal fondo, che producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Il Fondo Sirio affida la gestione del patrimonio a intermediari professionisti specializzati (gestori) selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP.
Nella fase di avvio, il Fondo Sirio attuerà una gestione monocomparto garantito.
Successivamente il Fondo Sirio avvierà la gestione multicomparto. Ogni comparto sarà caratterizzato da una combinazione di rischio e di rendimento. Ogni iscritto potrà effettuare le proprie scelte in merito.

Le prestazioni

Il Fondo Sirio riconosce all’iscritto:
- una pensione complementare di vecchiaia, al raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza e a condizione di aver maturato cinque anni di partecipazione al fondo;
- una pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dall’attività lavorativa comportante il venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, a condizione di avere una età anagrafica non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza e un minimo di 15 anni di iscrizione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività di Sirio, detto periodo è ridotto a 5 anni. La prestazione può essere percepita in forma di rendita o in capitale (fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata).
L’eventuale iscrizione che il lavoratore può aver maturato presso altri fondi di pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali è riconosciuta dal Fondo Sirio come anzianità utile ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni erogabili dal fondo stesso.
Inoltre, gli iscritti che provengono da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di “vecchi iscritti” (iscritti antecedentemente al 29.4.1993), possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato nella loro posizione individuale. 

L’importo della pensione complementare è dato dalla trasformazione del capitale accantonato in rendita mediante “coefficienti di conversione” che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e sesso. Quindi, tanto maggiore sarà il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione.

In caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, la posizione accumulata nel Fondo Sirio è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se fiscalmente a carico. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale rimarrà acquisita al fondo.
Al momento del pensionamento, l’iscritto ha la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione a un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita ”reversibile”.

Trascorsi 8 anni dall’iscrizione al Fondo Sirio, il lavoratore può chiedere un’anticipazione, totale o parziale, del capitale accumulato presso il fondo per:
- eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari, riconosciute dalle strutture pubbliche;
- acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli.  
Le anticipazioni erogate possono essere reintegrate dall’iscritto.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, l’iscritto può:
- chiedere il riscatto, totale o parziale, della posizione maturata nel Fondo Sirio;
- trasferire la posizione ad altra forma di pensione individuale;
- trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale;
- mantenere la sua posizione preso il Fondo Sirio, sospendendo la contribuzione.

Le somme per le quali è possibile chiedere anticipazione o riscatto, laddove previsto, sono esclusivamente quelle costituite dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e dai rendimenti derivanti dalla loro gestione finanziaria, non anche da quelle accantonate figurativamente (quote di TFR e l’eventuale 1,5% aggiuntivo), poiché il fondo può disporne solamente al momento del pensionamento dell’assicurato. Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al fondo per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, per le quali sia intervenuta una contestuale interruzione dell’iscrizione all’INPS gestione ex  INPDAP.

 

Benefici fiscali

L’iscritto al fondo beneficia di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, che sono dedotti dall’imponibile fiscale entro il limite più basso tra:
- il 12% del reddito complessivo assoluto;
- l’importo di € 5.164,57;
- il doppio del TFR versato a previdenza complementare.
Beneficia, inoltre, di una imposta sostitutiva dell’11% applicata sul risultato netto di gestione del fondo, annualmente maturato. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria che attualmente è del 20%.
L’iscritto è destinatario di un regime fiscale favorevole anche sulle prestazioni erogate dal fondo.

(Aggiornato al 27.12.2012)

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