Quarantena, isolamento e rientro al lavoro dopo infezione o contatto COVID-19

Indicazioni relative alle misure di quarantena, isolamento e modalità di rientro al lavoro adottate da Sapienza

INFEZIONE COVID - isolamento

[novità del 03.01.2023]

Pubblicata la Circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022, n. 51961 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19".

Per i casi positivi di COVID-19 si applicano le seguenti misure di isolamento e modalità di rientro.

ASINTOMATICI

Ai casi che sono stati sempre asintomatici, si applicano le seguenti misure:

  • Isolamento di 5 (cinque) gg. dal giorno della diagnosi; l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare. Fanno eccezione i soggetti immunodepressi, per i quali l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

  • Testing: Obbligatorio test antigenico o molecolare di fine isolamento solo per gli immuno depressi. Necessario il test antigenico negativo per il rientro in presenza in Ateneo.

  • Rientro in Ateneo: E' sempre necessario l'invio al CMO del referto di un test antogenico negativo.

SINTOMATICI

Per i casi che sono stati inizialmente sintomatici, ma risultano asintomatici da almeno due giorni , si applicano le seguenti misure:

  • Isolamento di 5 (cinque) gg. dal giorno della diagnosi; l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare. Fanno eccezione i soggetti immunodepressi, per i quali l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

  • Testing: Obbligatorio test antigenico o molecolare di fine isolamento solo per gli immuno depressi. Necessario il test antigenico negativo per il rientro in presenza in Ateneo.

  • Rientro in Ateneo: E' sempre necessario l'invio al CMO del referto di un test antogenico negativo.

POSITIVI A LUNGO TERMINE

In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test. Per questi casi si applicano le seguenti misure:

  • Isolamento di 14 (quattordici) gg. dal giorno della diagnosi. L'isolamento termina a prescindere dall'effettuazione del test.

  • Testing: Test antigenico o molecolare di fine isolamento non necessario a partire dal 14° giorno in poi.

  • Rientro in Ateneo: Con invio al CMO della documentazione di fine isolamento prodotta dal medico di medicina generale o dalle autorità competenti.


CONTATTO CON CASO POSITIVO 

CONTATTO CASUALE  - basso rischio

  • Quarantena non necessaria. Si pratica l'automonitoraggio dei sintomi. 

  • Testing: non necessario.

CONTATTO STRETTO - alto rischio

La definizione di "Contatto ad alto rischio - Contatto stretto" è riportata in fondo alla pagina, nella sezione Approfondimenti. 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

 

In sintesi:

  • Nessuna Quarantena: non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 5 giorni dall’ultima esposizione al caso.

  • Testing: Solo se sintomatici o come da indicazioni del Medico di Medicina Generale o dell'ASL di riferimento.

OBBLIGO IN CAPO AI CONTATTI STRETTI

I lavoratori ed equiparati sapienza che vengono a conoscenza di essere CONTATTI STRETTI di un caso positivo a COVID-19, hanno l'obbligo di compilare il M02- Informativa CONTATTI STRETTI e hanno l'obbligo di:

  1. Attenersi alle indicazioni contenute nel modulo;

  2. Inviare il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, al proprio Datore di Lavoro, vale a dire il Direttore del Dipartimento di Afferenza, il Preside (solo per i TAB afferenti a una Facoltà) o Direttore di Area/Centro, e agli indirizzi: 

 

APPROFONDIMENTI

Definizione di CONTATTO STRETTO (contatto ad alto rischio)

Il contatto ad alto rischio (contatto stretto) è definito dalla Circolare del Ministero della Salute 7922 del 9 marzo 2020, dal Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 (ver. 25 giugno 2020) e dal Technical Report dell’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) del 28.10.2021 come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri, in assenza di DPI idonei; 

  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Normativa di riferimento per quarantena e isolamento

La quarantena e l'isolamento sono regolamentate dalle seguenti normative e Circolari del Ministero della Salute:

  • Circolare del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, n. 37615 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19";

  • Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19";

  • Decreto Legge 24 Marzo 2022, n.24;

  • Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04 febbraio 2022 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2";

  • Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)"

  • Circolare del Ministero della Salute prot. 32850 del 12 ottobre 2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

  • Circolare del Ministero della Salute n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”;

  • Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11 Agosto 2021 "“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”

  • Circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30 Dicembre 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione
    a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)".


P011.2_C REV. 08 DEL 03.02.2023

Referente COVID-19 di Sapienza Università di Roma

Ing. Leandro Casini

(T) 06 4969 41 76 (int. 34176)

(T) 06 4969 41 83 (int. 34183)

(M) 334 113 00 58 (solo per emergenze)

 

CENTRO DI MEDICINA OCCUPAZIONALE
Medico Competente Coordinatore - Dott. Giuseppe La Torre
tel 06.4991.4595
giuseppe.latorre@uniroma1.it

CMO
cmo@uniroma1.it

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002