Centri interdipartimentali
Centri di ricerca
Previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i centri di ricerca della Sapienza sono dotati di statuti e regolamenti propri che ne determinano attività, durata e obiettivi prefissati. L’art. 8 dello Statuto prevede che "La Sapienza possa istituire con decreto del Rettore, sulla base di conformi deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, centri di ricerca e centri di servizio … L'istituzione e gli statuti dei centri di ricerca e dei centri di servizi sono adottati sulla base di proposte delle strutture interessate e, quando costituiti, sentiti i relativi atenei”. L’art. 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità li riconosce come autonomi Centri di Spesa, al pari degli atenei, delle facoltà e dei dipartimenti. All’attività di tali strutture secondarie la norma prevede che possano partecipare e contribuire docenti di più dipartimenti per lo svolgimento di programmi e progetti scientifici caratterizzati da trasversalità disciplinare, concorrendo in tal modo, a migliorare e potenziare la performance complessiva universitaria didattica e di ricerca con l’apporto di ulteriori attrezzature e conoscenze. Costantemente sottoposti a monitoraggio da parte dell’Amministrazione Centrale (Settore attivazione strutture periferiche), il loro eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione delle attività svolte nel sessennio (la durata massima prevista all’atto della costituzione è appunto di 6 anni, n.d.r.) e all’espressa approvazione da parte degli organi di governo della Sapienza Con DR 341/2008 è stato emanato lo “Statuto tipo per l’istituzione dei Centri di Ricerca della Sapienza. Con successivo DR n. 438 del 04/09/2009 sono state emanate le Linee Guida per la costituzione dei medesimi.
Centri di ricerca e servizi
Centri di servizi
Previsti dall’art. 90 della 382/1980, dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i centri di servizio possono essere istituiti per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento al fine di razionalizzare le spese e ottimizzare l’utilizzazione delle risorse. Dette strutture secondarie hanno, quindi, lo scopo di provvedere alla gestione amministrativa e contabile delle risorse loro assegnate per il funzionamento dei dipartimenti e/o delle facoltà afferenti, mettendo in condivisione risorse umane, finanziarie e attrezzature. I centri, come afferma lo stesso art. 90, “hanno il fine di potenziare e migliorare l’organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell’ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione”. Anche questi sono riconosciuti dall’art. 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità come autonomi Centri di Spesa, al pari degli atenei, delle facoltà e dei dipartimenti. Costantemente sottoposti a monitoraggio da parte dell’Amministrazione Centrale (Settore attivazione strutture periferiche), il loro eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione delle attività svolte nel sessennio (la durata massima prevista all’atto della costituzione è appunto di 6 anni, n.d.r.) e all’espressa approvazione da parte degli organi di governo della Sapienza Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8/05/2004 è stato emanato lo “Statuto tipo” per l’istituzione dei Centri di Servizio della Sapienza.