Cessione indennità di buonuscita
L’art. 2 comma 49, del decreto legge 29.12.2010 n.225, aggiunto dalla legge di conversione 26.2.2011, n.10, ha reso cedibili, in tutto o in parte, i trattamenti di fine servizio esclusivamente nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.
L’INPDAP, con circolare n.12 del 28.6.2011, ha fornito le modalità procedurali relative alla cessione dell’indennità di buonuscita. La norma è entrata in vigore il 27.2.2011 e, pertanto, è applicabile ai contratti di cessione stipulati non prima di detta data e non prima del collocamento a riposo.
Al fine di conoscere l’importo cedibile dell’indennità di buonuscita, l’interessato deve inviare telematicamente richiesta alla sede INPS territorialmente competente (per il personale di questa Università la richiesta deve essere indirizzata alla sede di Roma Montesacro) mediante l'utilizzo del modulo messo a disposizione dall'Istituto previdenziale ("quantificazione del TFS maturato ai fini della cessione - domanda"), non prima della cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS certificherà il credito cedibile.
Possono essere cessionari dei TFS le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993.
(testo aggiornato al 14/12/2017)