Radiation Protection Expert
In Italian
EDR (EQ) - CHI E' E CHE COSA FA
Dal 27 agosto 2020 è in vigore il D.Lgs.101/2020 che abroga il precedente D.Lgs.230/95. L'esperto che cura la sorveglianza fisica della radioprotezione assume la nuova qualifica di Esperto di Radioprotezione (già definito Esperto Qualificato).
Questa figura era stata introdotta nella legislazione italiana dal D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964 che, all'art. 9 lett. b, definiva l'Esperto qualificato come "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione”.
È stata, poi, ricompresa in tutte le Direttive EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e la definizione attuale dell'Esperto qualificato, riportata nell'art. 6 - comma 1 lett. g - del D. Lgs. 230/1995 e confermata nell'art. 4 - comma 1 lett. u - del D. Lgs. n. 241/2000, è di "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche, o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto".
La professione di Esperto Qualificato (ora Esperto di Radioprotezione) rientra tra le "professioni intellettuali protette" di cui al comma 1 dell'art. 2229 del Codice civile e riconosce l'attività da esso svolta come di "servizio di pubblica necessità".
Gli EdR sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, ripartito in tre diversi gradi di abilitazione:
1° grado: apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima al tubo inferiore a 400 kV;
2° grado: macchine radiogene che accelerano elettroni ad energia compresa tra 400 keV e 10 MeV e materie radioattive, comprese le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 10^4 neutroni al secondo;
3° grado: impianti nucleari e per il trattamento di combustibili irradiati e per la fabbricazione o preparazione di materie fissili speciali e di combustibili nucleari e sorgenti diverse da quelle comprese nelle competenze del grado precedente, per esempio acceleratori di particelle con energie superiori a 10 MeV.
PROFILO PROFESSIONALE
Lauree caratterizzanti (laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria).
Un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi per ciascun grado di abilitazione presso strutture che utilizzano le sorgenti corrispondenti a ciascun grado di abilitazione e sotto la guida del relativo Esperto di Radioprotezione.
ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE ED IL DATORE DI LAVORO
Dal 27 agosto 2020 è in vigore il D.Lgs.101/2020 che abroga il precedente D.Lgs. 230/95. L'Esperto Qualificato assume la nuova qualifica di Esperto di Radioprotezione (già definito Esperto Qualificato).
L'Esperto di Radioprotezione è consulente obbligatorio del Datore di Lavoro esercente sorgenti di radiazioni ionizzanti. Il Datore di Lavoro, prima dell'inizio delle attività disciplinate dal detto D.Lgs., deve acquisire dall'Esperto di Radioprotezione una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse che possono esporre a rischio radiologico.Tale relazione costituisce il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti (artt. 128 e 109 - e 128 e 125 del D.Lgs. 101/2020).
Il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di "Esperti di Radioprotezione" (art.128 - comma 1 - D.lgs.101/2020) nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'Esperto di Radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti.
L'art. 128 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce inoltre, al comma 4, che le funzioni di Esperto di Radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del Datore di Lavoro nè dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata né dai preposti che ad essa sovraintendono, essendo questi soggetti i destinatari degli obblighi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 101/2020 a tutela dei lavoratori e della popolazione, né dagli addetti alla vigilanza.
COMPITI DELL' EDR (EQ)
Sono dettagliati negli artt. 130 - 131 - e 132 del D. Lgs. 101/2020, concernenti le verifiche e valutazioni preventive e periodiche, le comunicazioni al Datore di Lavoro, le comunicazioni al Datore di Lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione.
In particolare, il comma 9 dell'articolo 130 include esplicitamente tra le attribuzioni dell'Esperto delle Radioprotezioni anche il dover procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al titolo XII del D.Lgs. detto.
Le competenze dell'Esperto di Radioprotezione sono estese anche alla protezione delle attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni. L'Esperto di Radioprotezione, è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche inerenti alla sicurezza del lavoro di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
RADIAZIONI IONIZZANTI COSA SONO, ORIGINE, IMPIEGHI, QUADRO NORMATIVO
Le radiazioni ionizzanti sono particolari tipi di radiazioni elettromagnetiche o particelle subatomiche dotate di una quantità di energia sufficiente per "ionizzare" la materia che attraversano, determinando la creazione di particelle elettricamente cariche. Queste ultime, rallentando il proprio moto, rilasciano energia creando potenziali danni alla struttura chimica dei materiali attraversati.
Esse possono avere origine naturale oppure essere prodotte artificialmente. Alla prima categoria appartengono ad esempio i raggi cosmici, prodotti da particelle provenienti dal cosmo. Alla seconda categoria appartengono invece le radiazioni prodotte da speciali apparecchiature elettroniche, come i raggi X, oppure da reazioni nucleari prodotte artificialmente. Infine, vi sono le sostanze radioattive (come ad esempio i nuclidi radioattivi), in grado di generare radiazioni ionizzanti e che, a seconda dei casi, possono avere origine naturale oppure create artificialmente dall'uomo. Esempi di radiazioni di questo tipo sono i raggi alfa, beta e gamma.
La maggior parte (più di tre quarti dell'intero totale) delle radiazioni ionizzanti a cui sono esposti gli esseri umani proviene da sorgenti di origine naturale, soprattutto dai raggi cosmici che arrivano dal sole e dai materiali radioattivi presenti sulla crosta terrestre. Tra questi ultimi possiamo citare il radon, un gas radioattivo presente tra le rocce e prodotto dal decadimento degli atomi di uranio e di torio. Questo tipo di radiazione, diffusa più o meno uniformemente in tutto il pianeta, non è in genere considerata un fattore di rischio per la salute, fatta eccezione per alcuni casi specifici. Si parla, in particolare, di rischio da esposizione al radon per i lavoratori che svolgono la propria attività in luoghi di lavoro sotterranei o in zone identificate dalle autorità come "aree a rischio radon", gli addetti degli stabilimenti termali e i lavoratori del settore minerario e estrattivo. Il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotte dai raggi cosmici riguarda inoltre il personale che opera sugli aerei di linea.
A partire dalla fine del diciannovesimo secolo, si è cominciato a utilizzare le radiazioni ionizzanti anche per scopi medici e industriali. Ciò ha prodotto una crescita del fattore di rischio da esposizione (in questo caso a una radiazione ionizzante di origine artificiale) non solo per gli addetti del settore, ma anche per tutta la popolazione. L'utilizzo delle radiazioni ionizzanti per finalità mediche, opportunamente controllato e regolamentato, comporta comunque dei benefici sul sistema sanitario superiori rispetto a quanto si otterrebbe senza il loro utilizzo. Tra gli impieghi medici delle radiazioni ionizzanti ricordiamo la diagnostica per immagini tramite raggi X (radiografia e tomografia computerizzata), diagnostica con somministrazione di radioisotopi (PET e scintigrafia) e trattamento dei tumori tramite radioterapia. L'impiego delle radiazioni ionizzanti interessa un numero sempre crescente di settori e non si limita quindi agli ambiti medico e della produzione di energia (in Italia quest'ultimo non è tuttavia consentito). A differenza delle radiazioni di tipo ottico, le radiazioni ionizzanti hanno la proprietà di vedere attraverso la materia opaca, aprendo una serie di interessanti e utili applicazioni anche in campo industriale: radiografia industriale, impianti di sterilizzazione con raggi gamma, controllo di qualità sui pezzi prodotti, controlli di sicurezza, controllo dello stato di conservazione delle opere d'arte e altro ancora.
Quadro normativo:
Dal 27 agosto 2020 è in vigore il D.Lgs.101/2020 che abroga il precedente D.Lgs. 230/95. l'Esperto Qualificato assume la nuova qualifica di Esperto di Radioprotezione (già definito Esperto Qualificato). Il D.Lgs.101/20 stabilisce per i lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti due fasce di valori limite di dose (art.133), e conseguentemente questi lavoratori sono classificati nel gruppo A (art. 133 - comma 3 e All. XXII paragrafo 5), se ricadono nella fascia maggiormente a rischio; nel gruppo B, se ricadono nella fascia a minor rischio: ad ogni fascia di esposizione competono diversi obblighi da rispettare, che ovviamente sono più rigorosi per i lavoratori del gruppo A, e meno per quelli appartenenti al gruppo B.
Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM.
La direttiva ha come oggetto la protezione congiunta dell’esposizione delle seguenti categorie di soggetti:
-esposizione dei lavoratori (cap VI) (occupational exposure)
-esposizione pazienti e individui alla procedura diagnostica o terapia medica (cap. VII) (medical exposure)
-esposizione esclusi dalle radiazioni occupazionali e mediche (cap. VIII) (public exposure)
In attesa del recepimento della direttiva, è al momento in vigore il D.Lgs 230/95. Essa costituisce l’attuazione delle direttive europee Euratom, che derivano dal recepimento a livello europeo delle raccomandazioni dell’ICRP (International Commission on Radiological Protection), organismo scientifico internazionale che si occupa di radioprotezione.
Il D.Lgs. 230/95 stabilisce per i lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti due fasce di valori limite di dose (vedi allegati III e IV del D.Lgs. 230/95), e conseguentemente questi lavoratori sono classificati nel gruppo A, se ricadono nella fascia maggiormente a rischio; nel gruppo B, se ricadono nella fascia a minor rischio): ad ogni fascia di esposizione competono diversi obblighi da rispettare, che ovviamente sono più rigorosi per i lavoratori del gruppo A, e meno per quelli appartenenti al gruppo B.
RELAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
La relazione di cui al comma 2 dell'art. art. 61 del D. Lgs. n. 230/1995 e le successive di aggiornamento costituiscono il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti, rimanendo la "protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti ... disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni", come sancito al comma 3 dell'art. 180 del D. Lgs. 81/2008.
Ampie sono infine le attribuzioni dell'esperto qualificato in materia della protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni, come disciplinata dal Capo III bis del D. Lgs. 241/2000, che vanno dall'individuazione delle azioni di mitigazione in caso di superamento dei livelli di azione alla redazione della parte relativa a questa sorgente di rischio nel Documento di valutazione dei rischi.
LA DOCUMENTAZIONE PER LA SORVEGLIANZA FISICA
La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti è elencata all’art. 81 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.: l’Esperto qualificato, per conto del datore di lavoro, provvede ad istituirla e a tenerla aggiornata. Essa deve essere “conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro”. Tale documentazione è costituita essenzialmente dalla “Scheda Personale Dosimetrica” e dal “Registro di Sorveglianza Fisica”. In quanto documenti ufficiali, questi devono essere “compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra le annotazioni successive devono essere barrati”. Nell’allegato XI del D.Lgs. 230/95 vengono inoltre previste dettagliate modalità sulle rilegature, sottoscrizioni del datore di lavoro e dell’Esperto qualificato, datazioni ecc. cui deve sottostare tale documentazione.
Ufficio dell'esperto qualificato
Responsabile
Romolo Remetti
Telefono
06 4976 6539
Fax
(+39) 06 49914149
Email
esperto qualificato