Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. D.L. n. 76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Argomento : 
Circolari emanate dall'Ufficio Gare
Testo

A valle dell’entrata in vigore, in data 15 settembre 2020, della legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del cd. Decreto Semplificazioni, D.L. n. 76/2020, si è ritenuto utile predisporre la presente circolare al fine di effettuare una disamina delle disposizioni normative riguardanti, in particolare, la materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di maggiore interesse per l’Ateneo.

La ratio della novella legislativa, attraverso norme che spingono all’azione e scoraggiano inerzie od omissioni, risiede essenzialmente nell’accelerazione delle procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici, nella velocizzazione degli affidamenti degli appalti, nella riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pubblici e nella semplificazione dei processi amministrativi.

Art. 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

In deroga a quanto previsto agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice), e fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di approvvigionamento di CONSIP SPA previsti dalla legge, per gli affidamenti dei contratti sotto soglia di lavori, servizi, forniture, servizi di architettura e ingegneria, la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, si procede secondo le modalità di seguito indicate.

AFFIDAMENTO DIRETTO            

  • lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00;
  • servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 75.000,00;
  • servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad Euro 75.000,00.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL’ART. 63 DEL CODICE         

  • servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 75.000.00 ed inferiore alle soglie comunitarie di  Euro 214.000,00 /750.000,00 (per i servizi di cui all’All. IX del Codice), previa consultazione di  almeno 5 operatori, ove esistenti;
  • servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad Euro 75.000.00 ed inferiore alla soglia comunitaria di  Euro 214.000,00, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti;
  • lavori:
  • di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 350.000,00, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti;
  • di importo pari o superiore ad Euro 350.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, previa consultazione di almeno 10 operatori, ove esistenti;
  • di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di  Euro 5.350.000,00, previa consultazione di almeno 15 operatori, ove esistenti.

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi al netto dell'IVA.

La procedura negoziata è preceduta dalla pubblicazione, sulla pagina https://web.uniroma1.it/trasparenza/piattaforma-gare-e-appalti,  dell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nel caso di indagini preliminari di mercato; l’avviso contiene almeno:

- l’oggetto della procedura,

- l’importo,

- i requisiti richiesti,

- il numero minimo e l’eventuale numero massimo di operatori da invitare, con l’espressa previsione del sorteggio pubblico, nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a quello prefissato,

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,

- le modalità e i termini per comunicare con l’Amministrazione e per presentare la candidatura.

Nel caso di scorrimento di elenchi di operatori economici, la procedura negoziata è preceduta dalla pubblicazione, sul medesimo sito sopraindicato, di un avviso contenente almeno:

- l’oggetto della procedura,

- l’importo,

- il criterio di aggiudicazione,

- le modalità di individuazione e il numero dei soggetti da invitare.

L’articolo in esame, per le procedure negoziate, oltre a ribadire il rispetto del principio di rotazione degli inviti, introduce il criterio della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, a garanzia di un’equilibrata differenziazione territoriale delle stesse.

Si ritiene che, in analogia al principio di rotazione, si possa derogare anche al criterio della diversa dislocazione nel caso di procedure aperte al mercato. Qualora, invece, si intenda limitare la platea dei concorrenti, si suggerisce di predeterminare nei documenti di gara le percentuali di imprese da invitare, aventi una sede operativa locale (su base da definire: comunale, provinciale o regionale) e le percentuali di imprese da invitare, aventi  una sede operativa non locale.

La scelta del criterio di aggiudicazione, tra il prezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa, per le procedure negoziate, è rimessa al RUP, salvi i seguenti casi di obbligatorietà del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del Codice):

  • contratti relativi ai servizi sociali e ad alta intensità di manodopera (costo della manodopera almeno pari al 50% dell’importo dell’appalto);
  • servizi di ingegneria e architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00;
  • servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, aventi notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

E’ escluso l’obbligo di richiedere, per le procedure di cui all’articolo in esame, la cauzione provvisoria, se non in presenza di particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e in tal caso l’importo è dimezzato.

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire:

  • per gli affidamenti diretti, entro due mesi dalla data dell’atto di avvio del procedimento;
  • per le procedure negoziate, entro quattro mesi dallo stesso termine.

Il mancato rispetto dei termini, nonchè la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso:

  • possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale;
  • qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Al termine delle procedure di cui all’articolo in esame, occorre pubblicare, sul sito di Ateneo e sul sito del MIT, un avviso di aggiudicazione, contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati. Non è obbligatorio pubblicare tale avviso per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 Euro.

Si specifica che il ricorso alle procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel periodo transitorio sino al 31 dicembre 2021, deve essere adeguatamente motivato nella determina a contrarre, in relazione al rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, agli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative dell’emergenza sanitaria.

 

Art. 2 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

Per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi, forniture, servizi di architettura e ingegneria, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, possono essere esperite procedure aperte e ristrette, con motivazione circa i presupposti possono essere esperite procedure competitive con negoziazione e il dialogo competitivo,  prevedendo, senza obbligo di motivazione, le riduzioni dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, già indicate nel Codice per ragioni d’urgenza.

La procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice può essere utilizzata, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nella “misura strettamente necessaria”, quando, per ragioni di estrema urgenza cagionata dagli effetti della pandemia da COVID- 19, ovvero dal periodo di sospensione delle attività dovute per contenere la stessa pandemia, vi sia l’impossibilità di rispettare i termini, anche abbreviati, delle procedure ordinarie.

Per gli interventi di edilizia universitaria e per gli interventi di messa a norma o in sicurezza di edifici destinati ad attività istituzionali, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto:

  • della legge penale;
  • delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011;
  • dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e dei principi di cui agli artt. 30 (principi per l’esecuzione degli appalti e delle concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) e 42 (conflitto di interessi) del Codice;
  • delle disposizioni in materia di subappalto.

L’aggiudicazione del contraente, per le procedure di cui all’articolo in esame, deve avvenire entro sei mesi dalla data dell’atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto del termine, nonchè la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso:

  • possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale;
  • qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

 

Art.3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Fino al 31 dicembre 2021, l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia, finalizzate all’affidamento e all’esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, prevede il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche nei confronti dei soggetti che non risultano censiti. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche, ai fini del rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una causa interdittiva, si recede dai contratti, salvo il pagamento del valore di  quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Non si procede al recesso, nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il contraente non sia sostituibile in tempi rapidi.

 

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

L’art. 4, al comma 1, novella l’art. 32 del Codice, in materia di procedure per la conclusione del contratto, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di stipulazione dello stesso entro 60 giorni dal momento in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, cioè dopo la verifica del possesso dei requisiti.

La mancata stipulazione nel termine sopra indicato deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse dell’Amministrazione e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto, ed è valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto; non costituisce motivazione sufficiente della mancata stipula la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito nulla sia stato disposto in ordine alla stipulazione del contratto.

Si ricorda che il contratto, comunque, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’aggiudicazione ai concorrenti e che tale termine dilatorio non si applica:

  •  nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte tempestivamente impugnazioni del bando o della lettera d’invito, o siano state respinte con decisione definitiva;
  •  nel caso di un appalto basato su un accordo quadro;
  • nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  • nel caso di acquisti sul MEPA;
  • nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) (affidamenti diretti) e b) (affidamenti previa valutazione) del Codice.

L’articolo in esame reca, altresì, alcune modifiche alla disciplina processuale del cd. rito appalti:

  • si è limitata la possibilità di adozione di misure cautelari che interferiscano sulle procedure di aggiudicazione o sulla stipulazione del contratto;
  • nel caso di annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una procedura connessa alla fase emergenziale, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, il contratto già sottoscritto resta valido ed efficace, comminando un risarcimento per equivalente;
  • si è stabilito che la sentenza che definisce un giudizio debba essere depositata entro 15 giorni dall’udienza di discussione. Nei casi di particolare complessità della motivazione, il giudice deve pubblicare il dispositivo nel termine di 15 giorni, depositando la sentenza entro 30 giorni dall’udienza.

 

Art. 5 – Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica

L'articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio, fino al 31 dicembre 2021, applicabili agli appalti di lavori, compresi quelli in corso, il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per la disciplina dei casi tassativi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, sospensione che può essere disposta esclusivamente dal RUP.

In deroga all’articolo 107 del Codice, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori può avvenire - esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento - per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, qualora non vi sia accordo tra le parti per le modalità di superamento;

- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Nelle ipotesi di cui alla superiore lettera a), qualora, per qualsiasi motivo, l’esecuzione dei lavori non possa procedere con il soggetto affidatario, la Stazione appaltante, previo parere del Collegio Consultivo Tecnico, di cui infra specificato, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, ope legis, e procede secondo una delle seguenti modalità alternative:

  • esecuzione in via diretta dei lavori;
  • interpella progressivamente i soggetti partecipanti alla procedura di gara originaria, per stipulare un nuovo contratto alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
  • indice una nuova procedura di gara per il completamento dell’opera;
  • propone alle Autorità governative di nominare un commissario straordinario.

 

Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e d), la Stazione appaltante, su determinazione del Collegio Consultivo Tecnico, da adottarsi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione allo stesso Collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi 10 giorni la prosecuzione degli stessi, salvo i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra la causa della sospensione e la prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi di cui alla lettera c), il Collegio Consultivo Tecnico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori, ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle sopraelencate, per la prosecuzione dei lavori stessi, nonché le eventuali modifiche da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. La Stazione appaltante provvede nei successivi 5 giorni.

L’inadempimento della controparte o di altri soggetti non costituisce una legittima motivazione per sospendere l’esecuzione dei lavori.

Si dettano, infine, con l’articolo in esame, criteri per la valutazione delle controversie in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito; a tal fine il giudice tiene conto delle "probabili conseguenze" del provvedimento per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera. In ogni caso, si stabilisce per legge che l’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica è preminente rispetto all’interesse economico dell’appaltatore o alla sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi.

 

Art. 6 – Collegio Consultivo Tecnico

L’organo tecnico di cui in rubrica era già stato originariamente introdotto dall’art. 207 del Codice, con il preciso scopo di assistere le parti del contratto nella rapida risoluzione delle questioni insorte nel corso dell’esecuzione; tuttavia, la previsione del Collegio Tecnico era stata immediatamente eliminata con il decreto correttivo dell’aprile 2017.

Il cd. Decreto Sblocca cantieri aveva reintrodotto la previsione della facoltà di costituire un Collegio Tecnico Consultivo per gli appalti di lavori, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento unico degli appalti. Si trattava, dunque, di uno strumento – facoltativo e non vincolante – che andava ad aggiungersi a quelli già previsti dall’ordinamento, come, ad esempio, l’accordo bonario, dal quale il Collegio Consultivo si distingue per non essere finalizzato a risolvere una specifica controversia, potendo essere costituito in via generale per l’intera durata del contratto.

L’art. 6 in esame ha integralmente riscritto la disciplina del Collegio, tanto che le relative disposizioni del Decreto Sblocca cantieri sono state del tutto abrogate.

Il comma 1 dell’art. 6 dispone la costituzione obbligatoria, prima dell’avvio dell’esecuzione, e comunque non oltre 10 giorni dallo stesso, del Collegio Consultivo Tecnico, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Tale obbligo è previsto fino al 31 dicembre 2021.

Il Collegio Consultivo ha, oltre i compiti specifici in tema di sospensione dell’esecuzione come sopra illustrato, funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura, che possono insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto.

Il Collegio può essere formato da tre componenti, ovvero da cinque nei casi di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. La scelta sul numero dei componenti compete esclusivamente alla Stazione appaltante.

Tutti i componenti del Collegio debbono possedere una qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, e sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, nonché alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure debbono possedere un’esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento, almeno decennale.

Il Collegio, nell’adozione delle proprie determinazioni, può operare anche in videoconferenza o con altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni formali delle parti.

L’inosservanza delle determinazioni del Collegio viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo, invece, esclude la responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo. Le determinazioni del Collegio hanno natura di lodo contrattuale, salva diversa e motivata volontà, espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

Le determinazioni sono adottate entro 15 giorni dalla comunicazione dei quesiti, entro 20 giorni per particolari esigenze istruttorie, con la maggioranza dei componenti.

La nomina del Collegio è facoltativa per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

E’ stabilita altresì la possibilità di nominare e costituire un Collegio Consultivo “aggiuntivo”, anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura,  quali, ad esempio, le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e le condizioni del bando, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il Collegio si scioglie al termine dell’esecuzione del contratto, ovvero, in data anteriore su accordo delle parti, per i casi di costituzione facoltativa.

Nel caso di costituzione obbligatoria, il Collegio può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, dal 31 dicembre 2021.

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto ad un compenso, a carico delle parti, previsto all’interno del quadro economico dell’opera alla voce “spese impreviste”. Il compenso deve essere proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

In mancanza di determinazioni o pareri resi, ai componenti spetta un gettone unico omnicomprensivo.

Il compenso è decurtato in caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni ed è liquidato unitamente all’atto contenente le determinazioni stesse, salva l’emissione di parcelle di acconto.

Poiché la norma non fornisce indicazioni chiare in ordine alla determinazione del compenso e alla sua eventuale decurtazione, si ritiene opportuno precisare nell’atto di nomina del Collegio Consultivo, a firma di questa Direzione, i parametri cui ancorare l’entità del compenso e l’eventuale decurtazione.

 

Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Per le procedure:

  • i cui bandi o avvisi di indizione siano già stati pubblicati alla data del 17 luglio 2020 (entrata in vigore del Decreto-legge),
  • i cui inviti a presentare offerte o preventivi siano già stati inviati alla data del 17 luglio 2020, ma non siano scaduti i relativi termini alla stessa data,
  • disciplinate dal Codice e avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

si procede, senza obbligo di motivazione, alla consegna dei lavori, servizi e forniture in via d’urgenza, ovverossia prima della stipula del contratto, anche nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Si prevede la possibilità per la Stazione appaltante di prescrivere, a pena di esclusione, per la partecipazione alle procedure di gara, il sopralluogo obbligatorio e la consultazione sul posto di documenti, esclusivamente laddove detti adempimenti siano ritenuti indispensabili per consentire una seria formulazione dell’offerta; si dispone, come infra specificato, per le procedure ordinarie - tutte tranne quelle negoziate – senza obbligo di motivazione, la riduzione dei termini procedimentali,  previsti dal Codice per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Si suggerisce, comunque, previa valutazione del caso concreto, di indicare termini, che, ancorchè ridotti, risultino congrui ed adeguati alla formulazione di una offerta seria e consapevole.

Le procedure in corso, disciplinate dal Codice, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, debbono essere aggiudicate entro la data del 31 dicembre 2020.

Il comma 4 dell’articolo in esame prevede, limitatamente ai contratti di lavori in corso di esecuzione, in particolare, il rimborso all’appaltatore, nel primo SAL utile, dei maggiori costi sostenuti per l’adeguamento alle misure di sicurezza anti-COVID, così come stimati nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Pertanto, il Coordinatore della sicurezza, di concerto con il Direttore dei Lavori e il RUP, deve predisporre l’aggiornamento dei costi della sicurezza coerentemente al PSC.

L’art. 8, al comma 5 reca talune modifiche al Codice, anche in risposta alle contestazioni pervenute dalla Commissione Europea.

Tali modifiche si applicano alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati o i cui inviti siano stati inviati dopo il 17 luglio 2020:

  • è introdotto l’obbligo, anche nelle procedure sotto soglia, di prevedere negli atti di affidamento la cd. clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. L’obbligo vige, in particolare, per appalti e concessioni di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera;
  • si prevede che qualora il consorziato designato quale esecutore di lavori, servizi o forniture sia, a sua volta, un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o un consorzio fra imprese artigiane, lo stesso è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre (art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice);
  • è prevista, nell’art. 80, comma 4 del Codice, una ulteriore causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, quando la Stazione appaltante sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l’operatore economico abbia commesso una grave violazione (superiore a 5.000,00 Euro), anche non definitiva, nel pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali. L’esclusione non opera qualora l’operatore dimostri di aver ottemperato agli obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia estinto, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Restano sospese, inoltre, e dunque prive di applicazione fino al 31 dicembre 2021: la norma che limita il ricorso all’appalto integrato (di progettazione e di esecuzione lavori) ad alcune fattispecie; la norma che obbliga di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC per le commissioni giudicatrici.

Fino al 31 dicembre 2021 è consentita, nelle procedure aperte, se espressamente prevista nel bando di gara, la cd. “inversione procedimentale”, ossia la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti.

 

Art. 21 – Responsabilità erariale

Nel periodo a decorrere dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ai fini della responsabilità amministrativa, nel caso in cui il soggetto agisca con fatti commissivi, rileva esclusivamente il dolo; nel caso di inerzia o di omissione rileva sia la colpa grave che il dolo.

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