Linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Prot. n. 0042935 del 22.05.2018)
Gentilissimi,
con la presente circolare si intendono fornire informazioni e precisazioni in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al D.lgs. 56/2017 (d’innanzi altresì denominato “Correttivo”) con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 2018.
Il Correttivo ha ampliato l’ambito oggettivo delle suddette Linee guida, che, nella loro interezza, assumono efficacia vincolante ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici, d’innanzi altresì denominato “Codice”).
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI
L’ambito oggettivo di applicazione delle Linee guida n. 4 dell’ANAC comprende tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice (Euro 5.548.000,00 Iva esclusa per lavori e per concessioni di lavori e servizi, Euro 221.000,00 Iva esclusa per forniture e servizi), che le stazioni appaltanti intendono indire (ivi inclusi gli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice).
Al fine di individuare se l’affidamento da porre in essere rientri o meno nell’ambito di applicazione delle citate Linee guida, si deve preliminarmente effettuare una corretta determinazione del valore stimato dell’appalto da affidare, in osservanza dei criteri fissati all’art. 35 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto ad eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono, inoltre, prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo. Ciò in quanto le procedure di cui all’art. 36 del Codice, esplicitate nelle Linee guida in argomento, sono procedure semplificate che derogano a quelle ordinarie di cui agli artt. 60 e ss. del Codice.
A presidio di tutta la disciplina relativa all’espletamento di dette procedure semplificate sono posti i principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del Codice, specificamente definiti nelle Linee guida, e precisamente i principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, di rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e di rotazione degli inviti e degli affidamenti. In merito a quest’ultimo principio, l’ANAC ha sviluppato un approfondimento sull’ambito di applicazione dello stesso, in aderenza a quanto richiesto dal Correttivo (v. art. 36, comma 7 del Codice).
In generale, il principio di rotazione impone il non consolidarsi di rapporti esclusivamente con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. In particolare, l’ANAC ha precisato che detto principio non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione[1].
L’ANAC ha chiarito che il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi[2]. In altri termini, il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto sia nei confronti del contraente uscente, sia nei confronti dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento[3].
L’eventuale affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno pertanto carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante deve motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto, in subordine, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
Nel caso, invece, di affidamento o di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, la motivazione deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso[4].
In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce di importo eventualmente fissate dal regolamento della stazione appaltante; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice (ossia quando sussiste l’imputabilità ad un unico centro decisionale, derivante da una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, di un operatore economico rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento ovvero da una qualsiasi relazione comportante la predetta imputabilità).
Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro, è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
In definitiva, l’ANAC ha chiarito che la rotazione:
- opera in caso di commessa precedente rientrante nel medesimo settore merceologico di quella di cui trattasi;
- opera laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, delimiti il numero di operatori economici invitati alla gara;
- opera all’interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante;
- comporta la non “riutilizzabilità” del contraente uscente, salvo casi eccezionali;
- comporta la non “riutilizzabilità” dell’operatore economico invitato e non affidatario, salvo deroga motivata;
- è derogabile motivatamente per gli affidamenti infra 1.000,00 Euro.
2. AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.
L’art. 36, comma 2 lett. a), del Codice prevede che in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 la stazione appaltante procede mediante affidamento diretto.
In caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, la procedura da attuare è semplificata e prevede le seguenti fasi.
1. Determina a contrarre
Ogni procedura di affidamento prende avvio con una determina a contrarre, o con atto ad essa equivalente, della stazione appaltante[5], che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del Codice, deve necessariamente contenere: l’oggetto dell’affidamento, l’importo e la relativa copertura contabile, l’operatore economico, le ragioni della scelta dell’operatore economico, il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
2. Verifica del possesso dei requisiti
L’operatore economico, al cui favore verrà effettuato l’affidamento, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, esplicati nelle Linee guida n. 4, paragrafo 4.2, a cui si rinvia. La stazione appaltante deve verificare che l’operatore economico sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e a tal fine l’ANAC ha provveduto a dettagliare le modalità di verifica, graduandole in relazione agli importi dell’affidamento, come di seguito riportato.
- Lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro.
La stazione appaltante verifica necessariamente:
- la sussistenza di apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice;
- per un campione[6] significativo degli affidamenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera a), secondo quanto prescritto dall’art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il casellario ANAC;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. white-list di cui all’art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).
Occorre, in tal caso, inserire all’interno del contratto da stipulare, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
- Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro.
La stazione appaltante verifica necessariamente:
a) la sussistenza di apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice;
b) per un campione[7] significativo degli affidamenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera a), secondo quanto prescritto dall’art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) il casellario ANAC;
d) la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. white-list di cui all’art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose);
e) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice, mediante l’acquisizione:
- del certificato del casellario giudiziario,
- del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per la verifica della sussistenza di eventuali procedure concorsuali.
Occorre, inoltre, inserire, all’interno del contratto da stipulare, le clausole contrattuali già indicate per gli affidamenti di importo fino a 5.000,00 Euro.
- Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro.
La stazione appaltante verifica la sussistenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, in base ad apposita autodichiarazione, resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice.
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica mediante i seguenti mezzi di prova[8]:
- certificato del casellario giudiziario, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Codice;
- certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, in relazione ai requisiti di cui all’art. 80 comma 4 del Codice;
- casellario ANAC con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lettere a), c), f-ter), g), h), l) del Codice;
- certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5, lett. b) del Codice;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f) del Codice;
- certificato di ottemperanza alla Legge n. 68 del 12 marzo1999, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. i) del Codice;
- certificato dei carichi pendenti, nel solo caso in cui nel DGUE l’operatore economico abbia dichiarato la sussistenza di condanne non definitive dalle quali possa risultare il grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5, lett. c).
3. Affidamento.
Nel procedere all’affidamento la stazione appaltante deve motivare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente[9], in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto: del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.
Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000,00 Euro, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.
Inoltre, in caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante può, infine, esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, previa adeguata motivazione, con un miglioramento del prezzo.
4. Stipula del contratto
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice.
3. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 ED INFERIORE A EURO 150.000,00 E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL CODICE.
L’art. 36, comma 2 lett. b), del Codice prevede che in caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00 e in caso di affidamenti di servizi o forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 221.000,00, la stazione appaltante procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
La procedura da attuare prevede le seguenti fasi:
- Determina a contrarre
La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve contenere, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo
Le modalità dettagliate per svolgere le indagini di mercato o per costituire elenchi in cui selezionare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo sono indicate nel paragrafo 5.1 delle Linee guida in argomento, a cui si rinvia.
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Gli elenchi, invece, una volta istituiti mediante avviso, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante, che deve consentire l’iscrizione a tutti gli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti senza limitazioni temporali.
Gli elenchi, attualmente esistenti, presso l’Ateneo sono:
- l’elenco dei soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento degli incarichi, di importo inferiore ad Euro 100.000,00, oneri fiscali esclusi, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- l’elenco di operatori economici da interpellare, nel corso del periodo 2017-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016.
- Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario
Sia nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, sia nell’avviso di costituzione dell’elenco, la stazione appaltante deve indicare i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti. Sulla base di questi criteri la stazione appaltante procede alla selezione in modo non discriminatorio degli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del Codice, solo nel successivo avviso sui risultati della procedura di affidamento dovranno essere indicati i soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte, in quanto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non è permesso l’accesso a dette informazioni in virtù dell’art. 53 comma 2 lett. b) del Codice.
La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’articolo 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. Detto invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e deve avere il contenuto minimo dettagliato nel par. 5.2.6 delle Linee guida in argomento. A tal proposito si segnalano le specificazioni, a cui si rinvia ed espressamente indicate dall’ANAC alla lettera k) del citato paragrafo, da inserire nel suddetto invito, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo e sia stato sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2 del Codice, per effettuare la verifica dell’anomalia delle offerte.
Il confronto competitivo avviene nel corso di una gara, le cui sedute devono essere verbalizzate e tenute in forma pubblica (ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, che si svolge in seduta riservata).
A conclusione del confronto competitivo la stazione appaltante deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti, richiesti nella lettera d’invito e autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, in capo all’aggiudicatario ed eventualmente agli altri partecipanti a norma dell’art. 36 comma 5 del Codice.
Stipulazione del contratto
Individuato l’aggiudicatario, la stazione appaltante procede all’affidamento mediante apposito provvedimento[10], a cui segue la stipula del contratto, senza attendere il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice, in virtù di quanto previsto dal comma 10 lett. b) del medesimo articolo.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi di quanto prescritto dal comma 14 del suddetto articolo 32.
4. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 ED INFERIORE A EURO 1.000.000,00.
L’art. 36 comma 2 lett. c) prevede che, in caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, la stazione appaltante procede mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
La procedura da attuare prevede le medesime indicazioni già illustrate nel precedente paragrafo 3, con le seguenti particolarità, proprie della fattispecie in argomento:
- onere motivazionale in merito al mancato ricorso alle procedure ordinarie, per gli affidamenti di importo elevato, superiori ad Euro 500.000,00, stante quanto previsto dal comma 2 dell’art. 36 del Codice, in cui si fa sempre salva la possibilità di ricorrere alla procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza;
- applicazione del termine dilatorio di 35 giorni, di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice, in relazione alla stipula del contratto.
[1] Ciò avviene, ad esempio, quando la stazione appaltante invita a presentare offerta tutti gli operatori che hanno manifestato interesse ad uno specifico appalto, come indicato nella Relazione AIR delle Linee guida ANAC n. 4, pg. 17.
[2] L’ANAC ha precisato che “l’applicazione della rotazione deve scattare non solo in presenza di commesse identiche, ma anche per appalti afferenti a settori merceologicamente analoghi” (così nella Relazione AIR delle Linee guida ANAC n. 4, pg. 17).
[3] A titolo meramente esemplificativo, sul principio di rotazione si esplicita che:
- se la stazione appaltante effettua l’acquisto di un servizio postale dalla società Alfa Srl e con affidamento immediatamente successivo procede all’acquisto di un servizio di pulizia dalla medesima società Alfa Srl non sussiste una violazione del principio di rotazione perché gli affidamenti corrispondono a settori diversi;
- se la stazione appaltante effettua l’acquisto di un servizio postale dalla società Alfa Srl, poi con affidamento immediatamente successivo procede all’acquisto di un servizio di pulizia dalla società Beta Spa e, con affidamento immediatamente successivo a quello in favore di Beta Spa, procede all’acquisto di un nuovo servizio postale dalla società Alfa Srl sussiste una violazione del principio di rotazione, perché l’acquisto immediatamente successivo a quello avente ad oggetto il servizio postale è stato affidato alla medesima società Alfa Srl;
- se la stazione appaltante effettua l’acquisto di un servizio postale dalla società Alfa Srl, poi con affidamento immediatamente successivo procede all’acquisto di un servizio postale dalla società Beta Spa e con affidamenti immediatamente successivi effettua l’acquisto del servizio postale di nuovo dalle società Alfa Srl e Beta Spa e così via, determinando l’alternanza di due soli operatori economici per l’affidamento del servizio postale, sussiste una elusione del principio di rotazione;
- se la stazione appaltante per effettuare l’acquisto di un servizio postale invita gli operatori economici Alfa Srl, Beta Spa, Gamma s.n.c., Delta soc. coop. e affida il servizio alla società Alfa Srl, per l’affidamento immediatamente successivo di un nuovo servizio postale, la stazione appaltante non può, di regola, rinvitare i medesimi operatori economici succitati, pena la violazione del principio di rotazione degli inviti.
[4] L’ANAC ha precisato che, nel caso di affidamento o di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, manca il requisito dell’eccezionalità, previsto invece per il contraente uscente, e che, al contempo la motivazione può risiedere “in fattori interni al processo valutativo della stazione appaltante, purchè supportati da idonei elementi quali l’aspettativa circa le qualità attese della prestazione” (così nella Relazione AIR delle Linee guida ANAC n. 4, pg. 20).
[5] In altri termini, con una disposizione a firma dei Responsabili dei Centri di responsabilità Amministrativa (Direttori delle Aree e RAD) dell’Ateneo.
[6] La quota minima del campione da controllare sarà contenuta nel regolamento d’Ateneo sull’attività contrattuale di prossima emanazione.
[7] La quota minima del campione da controllare sarà contenuta nel regolamento d’Ateneo sull’attività contrattuale di prossima emanazione.
[8] In virtù dell’art. 86 comma 2 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 6 (recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1008 in data 11.10.2017).
[9] Si evidenzia che in caso di affidamento diretto è possibile procedere con un unico provvedimento, avente sia il contenuto della determina a contrarre che quello della disposizione di affidamento.
[10] Si evidenzia che, diversamente da quanto affermato per l’affidamento diretto, in caso di procedura negoziata o Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA si ritiene opportuno provvedere a redigere due distinti provvedimenti, quali la determina a contrarre e la disposizione di affidamento.