Verifiche a campione, ex art. 52 del D. Lgs. 36/2023
Quesiti: si rappresenta l’ipotesi di un affidamento diretto per la fornitura di materiale da laboratorio, con tempi molto ristretti: consegna del materiale e ricezione della relativa fattura nell’arco di circa due settimane dalla stipula della trattativa. Alla luce di questa tempistica, si chiede cortesemente di chiarire:
1. Come dobbiamo operare nell’attesa dell’esito dei controlli eventualmente attivati? È possibile procedere al pagamento qualora la fornitura sia già stata effettuata?
2. Nel caso in cui l’esito dei controlli imponesse la risoluzione del contratto, ma la prestazione fosse già stata eseguita e il pagamento effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura, quali sono le modalità operative corrette da seguire per gestire tale eventualità?
Risposte: con riferimento al primo quesito sollevato, si fa presente che l'articolo 52 del D. Lgs. 36/2023 non esprime un vincolo in ordine al momento in cui effettuare la verifica a campione, ma elenca le conseguenze dell'eventuale esito negativo della stessa, ponendo l'accento su una implicita verifica postuma all'affidamento.
Nelle Linee guida si è voluto suggerire, qualora possibile, senza inficiare la tempestività della procedura, di effettuare tale verifica preliminarmente, onde evitare di perfezionare l'affidamento all'operatore economico non in regola.
Dunque, la previsione non è da ritenersi vincolante.
Con riguardo al secondo quesito, fermo quanto sopra esposto, si rimanda al paragrafo 3.1. delle linee guida (prot. n. 0066074 del 05/05/2025) per le modalità da eseguire, qualora, all'esito dei controlli di cui sopra, si dovesse configurare un'ipotesi di risoluzione contrattuale.