Obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure previste dal vigente Codice dei contratti.
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sintesi:
l’art. 40, comma 2 del vigente Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al suddetto Codice siano svolte dalle stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Il Settore Gare lavori, servizi e forniture, con la collaborazione del Centro InfoSapienza, sta provvedendo a formalizzare l’acquisizione, dal Consorzio Interuniversitario Cineca, di una piattaforma telematica (U-Buy), per la gestione delle procedure di cui al Codice dei Contratti. Tale strumento interagisce con i sistemi U-Gov e Titulus. In seguito al completamento delle operazioni di acquisizione della piattaforma in questione, si provvederà a comunicare le modalità di profilazione per l’utilizzo della piattaforma stessa.
È emersa la necessità di conformarsi all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per tutte le procedure previste dal Codice, indipendentemente dall’importo e, pertanto, anche per le procedure sotto soglia non gestite attraverso altri sistemi elettronici quali, a titolo esemplificativo, il MEPA.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Codice, è possibile derogare all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) natura specialistica dell'appalto, per la quale l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili all’Amministrazione;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso.
Nelle predette ipotesi, ai sensi dell’art. 52, comma 3, del Codice, sarà necessario, per gli appalti e gli accordi quadro con più operatori economici di importi pari o superiori alla soglia comunitaria, indicare, nella relazione unica di cui all’art. 99 dello stesso Codice, le ragioni per cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Beatrice Lulli, Settore Gare lavori, servizi e forniture, Area Patrimonio e Servizi Economali, ai seguenti recapiti: tel. 06/4991.0199 (20199) – gare.appalti@uniroma1.it.