CIG - codice identificativo gara

CIG - CODICE IDENTIFICATIVO GARA
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AGGIORNATO AL COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 2 MAGGIO 2011


Il Centro di Spesa, in qualità di stazione appaltante, che inizia una procedura finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto lavori, forniture o servizi deve richiedere all’Autorità di Vigilanza un codice identificativo della gara, denominato CIG, che dovrà essere riportato negli atti relativi alla procedura (lettera d’invito o qualsiasi altra forma di richiesta di offerta).

I CASI IN CUI DEVE ESSERE RICHIESTO
Per tutte le procedure di scelta del contraente, compresi gli affidamenti diretti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore della procedura stessa (fatta eccezione per i contratti di cui agli artt. 16 e 25 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.).

COME DEVE ESSERE RICHIESTO
Per richiedere il CIG occorre accreditarsi presso il sito, cliccando sulla voce sistema informativo monitoraggio gara (SIMOG) posto nella pagina dedicata ai servizi ad accesso riservato.
A decorrere dal 2 maggio 2011 (Comunicato del Presidente di pari data) è disponibile una nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile nei seguenti casi:

  • contratti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, di servizi e forniture di importo inferiore ad € 20.000,00, affidati ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando:
  • contratti di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall’importo;
  • altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000,00;
  • contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 218 e 149 del Codice.

Per i casi suddetti sono previste due modalità di rilascio semplificato del CIG, indicate nello stesso Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011.     

DA CHI DEVE ESSERE RICHIESTO
Le operazioni connesse al rilascio del codice CIG saranno consentite esclusivamente al Responsabile del Procedimento (artt. 10 commi 1 e 9 e 125 co. 2 del D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii), indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare. Pertanto il RUP dovrà accreditarsi presso il sito dell’Autorità di Vigilanza come sopra specificato.

 

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