CNSU Elections 2019

The elections for the renewal of student representatives on the CNSU will be held on May 14-15, 2019

Si rende noto che Il MIUR, con ordinanza n. 66 del 31 gennaio 2019, ha indetto per i giorni 14 e 15 maggio 2019, le elezioni per il rinnovo delle diverse componenti nel Comitato Nazionale degli Studenti Universitari (Elezioni CNSU 2019).

Si dovranno eleggere:

a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell'anno accademico 2018/2019, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, e suddivisi in quattro distretti territoriali corrispondenti ad altrettanti collegi; ciascun collegio dovrà eleggere 7 rappresentanti; (Liste ammesse)

b) 1 componente eletto su base nazionale, tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270; (Candidati ammessi)

c) 1 componente eletto su base nazionale, tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270. (Candidati ammessi)

 

Per rintracciare agevolmente il seggio elettorale presso il quale esprimere il diritto di voto, sono stati predisposti elenchi distinti con l'indicazione della matricola dello studente e del seggio assegnato

Corsi
dalla matricola - alla matricola
a) Laurea 114927   - 1549940
  1549946 - 1695831
  1695832 - 1765756
  1765760 - 1828287
  1828298 - 1883214
b) Scuole di Specializzazione  Tutte
c) Dottorati di Ricerca  Tutte 
AFFLUENZA ALLE URNE 14.05.2019
ore 14:00
14.05.2019
ore 19:00 
 15.05.2019
ore 14:00 
 

Aventi
diritto

Votanti % Votanti %  Votanti %
Lauree 100.395 2.280 2,27 4.236 4,2 6.690 6,7
Dottorati 2.866 17 0,6 42 1,5 102 3,6
Specializzazioni 3.148 54 1,7 155 4,9 263  8,4

 

Norme relative alle elezioni dei 28 componenti (liste concorrenti)

Elettorato attivo

L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2018 – 2019,  a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

Elettorato passivo

L’elettorato passivo per la componente di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2018 – 2019, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che entro il 12 aprile 2019, data di presentazione alle Commissioni elettorali locali delle candidature e delle relative sottoscrizioni, abbiano formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei.

I candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.

Presentazione delle candidature e documentazione a corredo

Le candidature relative all’elezione dei componenti di cui alla lettera a) sono presentate per ciascun collegio (vedi art. 2 dell'O.M.)  mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti; le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

Le liste per l'elezione di detta componente, corredate dall'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla Commissioni elettorale locale  di cui all’articolo 7 dell'O.M., insediata presso l'Ateneo di Tor Vergata, entro le ore 13:00 del 12 aprile 2019.

All'atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l'elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale debitamente compilati, secondo gli schemi allegati all'Ordinanza, i seguenti moduli:

  • schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1);
  • denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A);
  • accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola.

Le Commissioni elettorali locali, di cui all’articolo 7 dell'ordinanza, verificano la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno 1/3, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto di riferimento di cui al precedente art. 2, comma 2,  e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore, a pena di invalidità della sottoscrizione, dovrà essere regolarmente iscritto alla data di scadenza della raccolta delle firma di sostegno delle candidature e dovrà essere, inoltre, identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste.

Le sottoscrizioni non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.

All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 13.00 del 12 aprile 2019, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 7. Le Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine di definire un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.

Norme relative alle elezioni dei rappresentanti degli specializzandi e dei dottoranti

Elettorato attivo

Per l'elezione dei due rappresentanti, rispettivamente, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.

Elettorato passivo

L'elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione alla Commissione elettorale centrale, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ossia entro il 12 aprile 2019.

I candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.

Presentazione delle candidature e documentazione a corredo

Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) (corsi di specializzazione) e c) (corsi di dottorato), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura (all. 1.2 per specializzazioni, 1.3 dottorati)  e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. Per l’elezione della componente di cui alla lettera c), l'università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, nel caso quest’ultimo sia istituito tra più atenei consorziati.

Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio (almeno 21 per le specializzazioni e almeno 29 per i dottorati), con il limite massimo di 50 firme per ogni ateneo. I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola (all. 1.B).

Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8 dell’O.M., per il tramite degli uffici amministrativi  (Ufficio Elettorale Sapienza, stanza 79, primo piano del Rettorato), entro le ore 13:00 del 12 aprile 2019.

Verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, si procederà al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.

Norme comuni

Elenchi elettorati attivo e passivo

Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, sono stati predisposti distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)  e che sono stati resi pubblici il giorno 14 marzo 2019. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

a) Elenco provvisorio degli studenti iscritti ai corsi di laurea
b) Elenco provvisorio degli studenti iscritti ai corsi di dottorato
c) Elenco provvisorio degli studenti iscritti alle scuole specializzazione

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo saranno aggiornati, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui agli articoli 7 e 8 dell'O.M., di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all'atto della loro presentazione

Modalità di voto

Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza.

Il voto per i 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a)  è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e  indicando, eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato stesso.

Per le due componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

Seggi elettorali

Entro il 9 maggio 2019 saranno costituiti, con provvedimento del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti.
Con lo stesso provvedimento si nomineranno i rappresentanti di lista di cui all'art.3 comma 3 dell'O.M..

I seggi osserveranno il seguente orario:

  • 14 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
  • 15 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Alle ore 14.00, chiuse le operazioni di voto, presso ciascun seggio si procederà allo spoglio delle schede votate; le risultanze dello spoglio saranno verbalizzate e trasmesse alle competenti Commissioni Elettorali (locale presso un ateneo del distretto e centrale presso il MIUR) entro il 29 maggio 2019. Successivamente, ciascuna Commissione Elettorale procederà all’accertamento dei risultati finali proclamando gli eletti, per ciascuna componente. Le date di convocazione delle diverse Commissioni Elettorali saranno rese note successivamente.

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