Legge di stabilità 2013
Con la legge di stabilità 2013, legge 24.12.2012 n. 228, “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il legislatore è intervenuto anche in materia previdenziale.
La legge, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 entrati in vigore il 29.12.2012, è composta da un solo articolo e 561 commi.
I commi dal 98 al 100 definiscono la questione legata all’obbligazione contributiva del 2,5% dell’80% della retribuzione utile ai fini del TFS a carico del lavoratore, che aveva determinato la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 ed il successivo decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (pubblicato sulla G.U. 30.10.2012), ripristinando, in via definitiva, la normativa precedente all’art. 12, comma 10, del decreto legge 31.5.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122, che, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, si individua nel DPR 29 dicembre 1973, n.1032.
Il comma 98 dispone che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima dell’entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 sono riliquidati d’ufficio, entro un anno dalla predetta data, secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato art. 12, comma 10.
In sede di riliquidazione dei trattamenti di fine servizio non saranno recuperate eventuali somme già erogate che dovessero risultare eccedenti.
Il comma 99 dispone che i processi pendenti, aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
Il comma 100 dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto legge 29 ottobre 2012, n.185, non convertite in legge.
I commi dal 231 al 234 dispongono una ulteriore salvaguardia previdenziale a favore dei lavoratori del settore privato, ne regolamentano l’applicazione, i limiti finanziari per gli anni dal 2013 al 2020 entro i quali sarà possibile tale riconoscimento. Non si ritiene necessario procedere all’approfondimento di questi commi in quanto non di interesse per gli iscritti alla gestione ex Inpdap.
Il comma 236 dispone principalmente che la rivalutazione automatica delle pensioni, per l’anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (€ 2.972,58).
Il comma 238 dispone per gli iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla cassa pensioni sanitari (CPS), alla cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), della gestione ex INPDAP, il cui rapporto di lavoro, che aveva dato luogo all’iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, sia cessato entro il 30 luglio 2010, la possibilità di chiedere la costituzione di posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (INPS).
Questo comma è di fatto finalizzato ad equiparare gli iscritti alle diverse Casse della gestione ex INPDAP.
Si ricorda, infatti, che per gli iscritti alla cassa per le pensioni degli statali della gestione ex INPDAP, il cui rapporto di lavoro, che aveva dato luogo all’iscrizione alla predetta cassa senza diritto a pensione, era cessato entro il 30 luglio 2010, il diritto alla costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS, (in applicazione dalla legge 2 aprile 1958 n. 322, abrogata dal comma 12 undecies dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010), era riconosciuto, in quanto l’applicazione della legge n. 322/1958 era prevista d’ufficio, mentre per gli iscritti alle altre Casse della gestione ex INPDAP era disposta a seguito di domanda avanzata dagli interessati.
I commi dal 239 al 248 riguardano la problematica relativa alle ricongiunzioni contributive, divenute particolarmente onerose a decorrere dal 1° luglio 2010, a seguito dell’applicazione dei commi 12 septies, 12 decies e 12 undecies dell’art. 12 della predetta legge 122/2010, .dandone, comunque, una soluzione limitata. Precisamente:
- il comma 239 dispone che, ferme restando le norme di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (totalizzazione) ed alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (ricongiunzione contributiva), i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (queste ultime riguardano gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap), che NON siano titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno la FACOLTA’ DI CUMULARE i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata ESCLUSIVAMENTE per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, con i requisiti previsti dall’art. 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Il predetto comma 239 è stato modificato dall'art. 1, comma 195, della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017). In particolare, il comma 195 ha previsto la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti delle casse professionali. Tale cumulo consente di conseguire anche la pensione anticipata, pure in presenza di un diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239 (vedi Circolare INPS n. 60 del 16/03/2017 e n. 140 del 12/10/2017).
- il comma 240 dispone che il trattamento di inabilità, di cui all’art.2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni già indicate al precedente comma, anche se i soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
- Il comma 241 precisa che il diritto alla pensione di vecchiaia, per il lavoratore che usufruirà di quanto disposto al comma 239, è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dall’ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto.
- Il comma 242 dispone che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.2 della legge 2 febbraio 2006, n.42. Pertanto, per la pensione di inabilità i requisiti sono quelli richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante e, ugualmente, per la pensione ai superstiti i requisiti sono quelli richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa è iscritto al momento del decesso.
- Il comma 243 precisa che la facoltà di cumulo prevista dal comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni di cui al medesimo comma 239.
- Il comma 244 prevede che il pagamento dei trattamenti pensionistici liquidati ai sensi del comma 239 sarà effettuato dall’INPS.
- Il comma 245 precisa che, a seguito dell’applicazione del comma 239, le gestioni interessate determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- Il comma 246 precisa che per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al precedente comma 239. Rimane ferma la disposizione di cui all’art. 24 della legge n. 214/2011 che prevede per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo.
- Il comma 247 dispone che ai soggetti che abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, a seguito di domanda presentata dal 1° luglio 2010, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso al trattamento pensionistico previsto dal comma 239 e che non abbiano già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito il recesso e la restituzione di quanto già versato quale onere di ricongiunzione. Il recesso non può essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il comma 248 prevede che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico previsto dal comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui provvedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto dal comma 239.
Ulteriori precisazioni saranno fornite successivamente all’emanazione da parte dell’INPS di circolari in merito.
(testo aggiornato al 14/12/2017)