Legge di Stabilità 2015: novità previdenziali
I principali interventi della legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) in materia previdenziale riguardano le penalità previste dalla legge Fornero sulle pensioni liquidate a soggetti di età inferiore ai 62 anni ed il limite posto ai trattamenti pensionistici liquidati a favore di coloro che al 31.12.2011 erano destinatari del sistema di calcolo retributivo. Più nel dettaglio.
L’art. 24, comma 10, della L. 214/2011 (legge Fornero) ha previsto che sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31.12.2011, sia applicata una riduzione percentuale dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età anagrafica di 62 anni e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni.
- Successivamente l’ art. 6, comma 2-quater della L.14/2012 ha disposto una deroga, alle predette decurtazioni, a favore di coloro che avrebbero maturato entro il 31.12.2017 il previsto requisito di anzianità contributiva, derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. La norma precisa le tipologie di assenze dal servizio ritenute comunque utili ai fini della determinazione dell’anzianità quale prestazione effettiva di lavoro, più volte ampliate con successivi interventi normativi. L’applicazione di detta norma tuttavia ha provocato non poche difficoltà. Da qui l’intervento della legge di stabilità che al comma 113 riscrive il comma 2-quater del predetto art. 6, disponendo che nei confronti dei lavoratori che accedono alla pensione dal 1° gennaio 2015 con meno di 62 anni e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non saranno applicate le penalità previste dalla legge Fornero. La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha abolito definitivamente dette penalizzazioni. Altra novità importante della legge di stabilità riguarda il limite posto ai trattamenti pensionistici di coloro che, in possesso di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, sono destinatari del sistema di calcolo retributivo (commi 707, 708). Come è noto la legge Fornero ha previsto, per le anzianità maturate a decorrere dal 1°gennaio 2012, la quota contributiva di pensione. A favore di alcune categorie di lavoratori, in possesso di una elevata anzianità contributiva, il pro rata contributivo ha prodotto la liquidazione di trattamenti pensionistici più favorevoli rispetto a quelli precedentemente liquidati con il solo sistema di calcolo retributivo. Con la legge di stabilità (comma 707) il legislatore intende rimuovere questo “errore” ponendo un limite: “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto…” (Fornero). Tale limitazione sarà applicata ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 ma anche a quelli già liquidati, con effetto sulle mensilità corrisposte dalla predetta data (comma 708). Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, sarà determinata sia con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31/12/2011, contributivo per le anzianità maturate a partire dal 01/01/2012 alla data di cessazione dal servizio, sia con il calcolo retributivo, tenendo conto di tutta l'anzianità contributiva maturata fino alla data di cessazione dal servizio. Il trattamento pensionistico sarà liquidato con il sistema di calcolo che avrà determinato l'importo di minor favore.
- Il comma 708 precisa, infine, che nell'ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici sarà non prima di 24 mesi, qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento dei limiti di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso (circolare INPS n. 154 del 17/09/2015).
- Si segnala inoltre che la legge di stabilità dispone un aumento del prelievo fiscale sul risultato di gestione dei fondi di previdenza integrativa che passa dall’11,5% al 20% dal 1° gennaio 2015 (comma 621). L’aumento dell’imposta riguarderà comunque anche l’anno 2014 come previsto dal comma 624.
Aggiornato al 07/12/2017