Nuovi termini liquidazione TFS/TFR
I termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, sono stati modificati dal comma 22 dell’art.1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
La nuova norma prevede che la liquidazione dei TFS/TFR vada disposta:
→ per i casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, ENTRO 105 GIORNI dalla data di cessazione ( 3 mesi + 15 giorni), decorso tale periodo sono dovuti gli interessi;
→ per le cessazioni dal servizio per
- raggiunti limiti di età
- collocamento a riposo d’ufficio o a domanda degli interessati a causa del raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici (40 anni)
- estinzione del rapporto a tempo determinato al termine finale fissato dal contratto
NON PRIMA DI SEI MESI DALLA CESSAZIONE ED ENTRO I SUCCESSIVI TRE MESI (6 mesi + 3 mesi), decorso tale periodo sono dovuti gli interessi;
→ nei casi di cessazione dal servizio per
- dimissioni volontarie
- licenziamento
- destituzione dall’impiego, etc.
NON PRIMA DI VENTIQUATTRO MESI ED ENTRO I SUCCESSIVI TRE MESI (24 mesi + 3 mesi), poi sono dovuti gli interessi.
I nuovi termini di liquidazione decorrono dal 13 agosto 2011 e, pertanto, riguardano i TFS/TFR relativi a cessazioni dal servizio verificatesi da tale data.
Il comma 23 della norma in argomento stabilisce che i nuovi termini di liquidazione non si applichino nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, per i quali continua a valere la vecchia normativa che prevede la liquidazione dei TFS/TFR:
- entro 105 giorni nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, massima anzianità contributiva (40 anni), poi sono dovuti gli interessi;
- non prima di sei mesi ed entro i successivi tre mesi nei casi di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, licenziamento, destituzione, etc., poi sono dovuti gli interessi.
I nuovi termini di pagamento lasciano invariata la modalità di erogazione rateale dei TFS/TFR introdotta dall’art. 12, commi 7 – 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.