Oneri riscatto e ricongiunzioni
VERSAMENTI ONERI RISCATTO E RICONGIUNZIONI
L’Inps - Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Previdenza - con messaggio n. 15914 del 2.10.2012, ha fornito indicazioni in merito ai pagamenti rateali, a favore dell’Istituto previdenziale, degli oneri relativi a provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione (piani di ammortamento) dovuti dagli iscritti alle gestioni ex Inpdap nelle ipotesi di impossibilità per il datore di lavoro di effettuare le ritenute sulle retribuzioni.
ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI
Nei casi di cessazione o sospensione dal servizio, l’iscritto:
- può estinguere il debito residuo in unica soluzione;
- può proseguire autonomamente il versamento rispettando le scadenze (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) e gli importi delle rate previste dal piano di ammortamento;
- nel caso di mancato versamento di un limite massimo di tre rate, dovrà versare le rate scadute entro il termine di scadenza della quarta rata e, entro lo stesso termine, riprendere i versamenti attenendosi nuovamente alle scadenze ed agli importi previsti in precedenza dal piano di ammortamento; in tal caso saranno quantificati dall’Istituto previdenziale gli interessi legali maturati alla data del versamento ed il mancato pagamento degli stessi determinerà una riduzione del periodo riconosciuto;
- nel caso di mancato versamento di più di tre rate, verrà dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e il riconoscimento verrà limitato in misura proporzionale al versamento effettuato;
- potrà dichiarare formalmente di voler interrompere il pagamento in corso, in tal caso il provvedimento di riscatto decadrà e il riconoscimento verrà limitato in misura proporzionale al versamento effettuato.
Nel caso di assunzione presso altro Ente non iscritto alle gestioni ex Inpdap, il lavoratore dovrà proseguire i pagamenti delle rate autonomamente come specificato sopra.
Nel caso, invece, di passaggio ad altra Amministrazione iscritta alle gestioni ex Inpdap il lavoratore avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. Il datore di lavoro di provenienza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato di avanzamento del piano di ammortamento, segnalando, nel contempo, all’Istituto previdenziale la nuova Amministrazione versante. Il lavoratore dovrà comunque verificare che le trattenute vengano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro, al fine di evitare la riduzione del periodo riconosciuto.
ONERI DI RISCATTO AI FINI PREVIDENZIALI (TFS/TFR)
Nel caso di cessazione dal servizio, il debito residuo sarà trattenuto sulla prestazione (TFS/TFR) che l’Istituto deve erogare.
Nel caso invece di sospensione della retribuzione (es. aspettativa senza assegni) il dipendente:
- ha la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione;
- può proseguire il pagamento delle rate autonomamente attenendosi alle scadenze ed agli importi previsti;
- può dichiarare formalmente di voler interrompere il pagamento in corso; ciò comporterà la decadenza dal beneficio, con il riconoscimento del solo periodo per il quale è stato effettuato il versamento.
Nel caso di mancato versamento di alcune o di tutte le rate, l’iscritto può:
- effettuare il pagamento in unica soluzione, previa richiesta alla sede competente dell’Istituto previdenziale di rideterminazione dell’onere da versare in ragione del ritardo;
- riprendere i versamenti attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rate previste dal piano di ammortamento, pagando su tutte le rate scadute e non versate, l’interesse al saggio del 4.5% annuo composto (allegato C – tabella 2 Legge n. 1368/1965 e successive modificazioni);
- riprendere i pagamenti al rientro in servizio, pagando su ogni rata scaduta gli interessi come sopra detto.
Nel caso di mancato completamento del piano rateale ed in assenza di richiesta di esonero dal riscatto, il residuo del debito sarà recuperato sulla prestazione erogata dall’Istituto previdenziale (TFS/TFR), maggiorato degli interessi in considerazione del ritardo.
ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI RICONGIUNZIONE
Nel caso di cessazione o di sospensione dal servizio l’iscritto:
- può estinguere il debito residuo in unica soluzione;
- può proseguire autonomamente il versamento rispettando le scadenze e gli importi delle rate previste dal piano di ammortamento;
- nel caso di mancato versamento, nel limite massimo di tre rate, dovrà versare le rate scadute entro il termine di scadenza della quarta rata e, entro lo stesso termine, riprendere i versamenti attenendosi nuovamente alle scadenze ed agli importi previsti in precedenza dal piano di ammortamento; in tal caso l’Istituto previdenziale comunicherà gli interessi legali maturati alla data del versamento, con l’avvertenza che il mancato pagamento degli stessi comporterà la decadenza del provvedimento;
Nel caso di cessazione dal servizio e successiva assunzione presso altro Ente non iscritto alle gestioni ex Inpdap, il lavoratore dovrà proseguire autonomamente il versamento come sopra detto.
Nel caso in cui il lavoratore venga trasferito presso altra Amministrazione/Ente iscritto alle gestioni ex Inpdap, avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. L’originaria Amministrazione dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento e all’Istituto previdenziale di competenza la nuova Amministrazione versante. Il lavoratore dovrà verificare che le trattenute vengano attivate nei termini, al fine di evitare la decadenza del provvedimento di ricongiunzione.
Nel caso in cui si verifichi una incapienza, anche temporanea, delle retribuzioni (es. part-time) sulle quali il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare le ritenute relative a ratei di riscatto e ricongiunzioni, l’iscritto potrà rinunciare al pagamento, con gli effetti sopra illustrati, ovvero proseguire autonomamente nei pagamenti relativi ai piani di ammortamento, secondo le indicazioni di cui sopra.
Per gli oneri di riscatto TFS/TFR, per i soli iscritti alla Cassa Stato della gestione ex Inpdap, vi è la possibilità di riprendere i pagamenti dal momento del ripristino della retribuzione ma con l’applicazione degli interessi al saggio composto del4,5%.
Nel caso di passaggio in mobilità tra Amministrazioni pubbliche il lavoratore ha diritto al prosieguo
del piano di ammortamento, sia ai fini pensionistici che previdenziali, ancorché si tratti di passaggio da una Amministrazione iscritta alle gestioni ex Inpdap al altra non iscritta a tali gestioni.
In tal caso è a carico della Amministrazione di provenienza comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento, nonché comunicare alla Sede competente dell’Istituto previdenziale la nuova Amministrazione versante.
L’iscritto dovrà verificare che le trattenute vengano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.
ONERI DI RISCATTO E DI RICONGIUNZIONE AI FINI PENSIONISTICI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI RICHIESTI O EMANATI DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE
Gli iscritti alle gestioni ex Inpdap, non titolari di trattamento pensionistico, che presentino domanda di riscatto o di ricongiunzione ai fini pensionistici successivamente alla cessazione dal servizio ovvero nei casi in cui il provvedimento di riscatto/ricongiunzione venga emanato dopo la cessazione dal servizio e prima del pensionamento, potranno effettuare i pagamenti autonomamente secondo i modi e i termini indicati nel provvedimento stesso, tenendo conto delle indicazioni sopra illustrate nelle ipotesi di sospensione.
Al momento del pensionamento, l’interessato potrà estinguere il debito residuo o chiedere che venga effettuata la trattenuta sulla pensione sulla base del piano di ammortamento in essere.
Gli iscritti alle gestioni ex Inpdap che, in via autonoma, sono tenuti ai versamenti delle rate relative ai piani di ammortamento dovranno provvedere al pagamento esclusivamente mediante modello F24.
In tutte le ipotesi di sospensione, alla ripresa del servizio, l’interessato è tenuto a comunicare e a dichiarare all’Amministrazione l’eventuale avvenuto pagamento effettuato nel periodo di sospensione dal servizio, in modo da consentire la ripresa del pagamento del piano rateale a cura del datore di lavoro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nella compilazione del modello F24 non va redatta la sezione INPS del modello medesimo, bensì la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, sotto il riquadro INAIL, con l'indicazione dei seguenti elementi:
il “codice dell'ente” è 0003 (corrispondente all'INPS gestione dipendenti pubblici);
il “codice della sede” è RM (corrisponde alla sigla della provincia dove ha sede l’amministrazione;
la “causale del contributo” è quella corrispondente al tipo di contributo da versare:
P167 per il riscatto rateale ai fini pensionistici;
P168 per la ricongiunzione rateale;
P765 per il riscatto rateale ai fini TFS (per le prestazioni ex Enpas);
il “codice di posizione”, al momento, va omesso;
nella casella “periodo di riferimento” deve essere indicato il mese cui si riferisce il versamento (es. se si riferisce a novembre 2013, va scritto “da:11/2013 a 11/2013”;
si deve provvedere al pagamento delle rate scadute con singoli modelli F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata;
gli importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite (es. euro 430,55 diventa 431,00, euro 430,03 diventa 430,00).
In caso di estinzione del debito residuo in unica soluzione, nella casella “causale del contributo” vanno indicati i seguenti codici:
P155 per il riscatto ai fini pensionistici;
P156 per la ricongiunzione ai sensi della Legge n. 29/1979;
P157 per la ricongiunzione ai sensi della Legge n. 45/1990;
P777 per il riscatto unica soluzione ai fini TFS (per le prestazioni ex Enpas);
nella casella “periodo di riferimento” deve essere indicato il mese in cui viene effettuato il versamento
Per ulteriori precisazioni si rimanda al messaggio Inps n. 15914 del 2.10.2012.
(aggiornato il 15/01/2014)