Ripristinato il trattamento di fine servizio

La Corte Costituzionale con sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, tra l’altro, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art.12, comma10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”.

La sentenza parte dall’assunto che dall’1.1.2011 a tutti i dipendenti pubblici sarebbe stato esteso il regime di TFR in virtù dell’art. 12, comma 10 del d.l. n. 78/2010 ed a seguito di un attento confronto tra la normativa del settore privato e quella del settore pubblico in merito ai trattamenti di fine rapporto,  dichiara l’illegittimità costituzionale della norma predetta nella parte in cui non esclude la rivalsa a carico del lavoratore del 2,5% della base contributiva.
L’Inpdap ed il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato per la Spesa Sociale, nel fornire indicazioni e precisazioni sull’art.12, comma 10 del d.l. n.78/2010 avevano affermato, invece, che la norma non modificava la natura della prestazione, che rimaneva un trattamento di fine servizio, ma solamente il sistema di calcolo relativamente alle anzianità contributive maturate dall’1.1.2011.

Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 29 0ttobre 2012, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.10.2012, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il d.l. n. 185/2012, inoltre, dispone:
- la riliquidazione d’ufficio, entro un anno, dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, già liquidati in base alla norma abrogata;
- che in sede di riliquidazione dei trattamenti di fine servizio non saranno recuperate, a carico dei dipendenti, eventuali somme già erogate che dovessero risultare eccedenti;
- che i processi pendenti, aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base contributiva utile, si estinguono di diritto;
- che l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio;
- che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Il decreto legge n. 185/2012 quindi fa cessare la controversia legata all’obbligazione contributiva del 2,5%, ripristinando per i trattamenti di fine servizio la precedente normativa che, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, si individua nel d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032.
Tale testo normativo prevede una prestazione, chiamata indennità di buonuscita, commisurata ad 1/12 dell’80% della retribuzione utile, da ultimo percepita, comprensiva di tredicesima, per gli anni di servizio valutabili, computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi; la prestazione è finanziata mediante una aliquota previdenziale pari al 9,60% da applicare allo stesso 80% della retribuzione utile, di cui il 2,5% è posto a carico del lavoratore. 

(20 novembre 2012)

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