Gentile collega,

l'articolo 2, comma 3, del Regolamento missioni vigente stabilisce che: "Al personale docente in congedo ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge n. 311/1958 (congedi per motivi di studio e ricerca Professori di I e II fascia), dell'articolo 8 della legge n. 349/1958 (Congedo per motivi di studio o ricerca - ricercatori universitari), dell'articolo 17 comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dell’art. 1, comma 4 Legge 230/2005 (Anno Sabbatico), assegnatari di fondi di ricerca o inseriti formalmente in un gruppo di ricerca, in relazione a missioni direttamente connesse con il programma della ricerca ed effettuate sul territorio nazionale o all'estero, spetta il rimborso delle spese documentate per viaggi, pernottamenti e pasti in relazione alla categoria d'appartenenza e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di missioni sul territorio nazionale ed estero.

Luogo d'inizio e di fine del viaggio è considerato quello ove è ubicata l'istituzione presso la quale il docente sta usufruendo del congedo.

Non spetta alcun rimborso per il soggiorno nel luogo dove ha sede l'istituzione presso la quale il docente sta usufruendo del congedo stesso.

Sono altresì rimborsabili sugli stessi fondi di ricerca le spese relative all'iscrizione a convegni e seminari. La spesa per missione grava sui conti di bilancio espressamente destinati allo scopo e sui conti finalizzati all’esecuzione di programmi di ricerca."

Gentile collega,

considerata la situazione, si ritiene che il Dipartimento possa provvedere direttamente all'acquisto di un biglietto tramite un'Agenzia di viaggi.

E' opportuno completare la pratica con le adeguate motivazioni mediante dichiarazione del professore del Dipartimento che si assume la responsabilità del mancato arrivo in Italia del relatore libanese, con le carte d'imbarco e una locandina del Dipartimento che presenta il Convegno con il nominativo del relatore.

Cordiali saluti

Il comma 2 dell'articolo 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 235/10 nonchè dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) prevede che "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

L'art. 7 c. 3 precisa le modalità di imputazione della spesa per la quota di iscrizione, differenziando tra Personale dipendente T.A.B. e Personale docente, in funzione del codice siope da associare. Con riferimento alle missioni espletate dall' "altro personale dedicato alla ricerca", nella fattispecie Dottorandi e Assegnisti di ricerca inseriti nei progetti di ricerca, autorizzati alla missione per finalità di ricerca, il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato all'interno della missione, secondo la procedura ormai consolidata.

 

Se i fondi utilizzati per il rimborso delle spese di iscrizione sono quelli della ricerca (e NON quelli di dottorato o della scuola di specializzazione), il conto indicato è corretto.

Il Coordinatore del Dottorato dovrà attestare l'attinenza del seminario con l'attività di ricerca del dottorando ed autorizzarne la partecipazione, congiuntamente con il Titolare dei fondi utilizzati. In caso di utilizzo di fondi del dottorato di ricerca, dovrà essere utilizzato il conto di bilancio relativo ai Programmi di mobilità e scambi culturali dottorandi e specializzandi.

Per le eventuali risorse residuali del Master, dalla domanda non si evince quali siano le "finalità istituzionali" cui le stesse sono state destinate.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche emanato con D.R. 1732/16, il professore a contratto svolge personalmente le attività didattiche secondo quanto definito dal contratto di insegnamento ed a quest'ultimo occorre far riferimento.

Si ricorda che la missione consiste in un'attività lavorativa svolta al di fuori dell'ordinaria sede di servizio e per una finalità strettamente correlata alle attività di ricerca, constituendo parte integrante del progetto stesso di ricerca, del quale se ne utilizzano peraltro le risorse economiche assegnate.

Da quanto indicato nel caso di specie, la finalità di missione indicata sembrerebbe non essere riconducibile a quanto previsto dal vigente Regolamento missioni.

 

La procedura da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione ad un convegno è quella indicata dall'art. 11 comma 3 lett. a) del Regolamento missioni attualmente vigente.

Il R.A.D. può opportunamente valutare se ricorrano i presupposti, tra i quali anche quello dell'economicità, affinché la spesa possa essere gestita direttamente dal Centro di Spesa.

Il rimborso della quota di iscrizione appare compatibile con la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla specializzanda, purché supportato da idonea documentazione valida ai fini fiscali. Qualora l'associazione non sia tenuta all'emissione di fattura ovvero ricevuta fiscale, si suggerisce l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dal soggetto emittente in tal senso nonché della transazione bancaria attestante il pagamento.

 

Si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 dello specifico Regolamento interno vigente e dalla circolare del 28.12.2009 prot. n. 0068061, che si allega.

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