FAQ - Lavoro agile
Domande frequenti
Chi può presentare domanda?
In forma prioritaria il personale che rientri in una o più delle seguenti condizioni:
- essere invalido/a civile almeno al 51% (certificato da struttura pubblica competente);
- essere affetto da gravi patologie certificate dal medico curante del SSN o dal medico di altra struttura pubblica competente;
- essere in stato di gravidanza certificato;
- avere esigenze di accudimento nei confronti di figli/e minori di anni 14, esclusivamente nel caso in cui l’altro genitore non usufruisca di lavoro agile o telelavoro;
- essere in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3 L. 104/92;
- avere figli/e in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3 L. 104/92.
Il personale tecnico amministrativo del comparto Istruzione e Ricerca, con esclusione del personale funzionalmente assegnato alle strutture ospedaliere.
Il personale tecnico amministrativo di qualunque categoria (B, C, D, EP) ed a prescindere del ruolo ricoperto.
Il Responsabile di Struttura potrà autorizzare, altresì, il personale che presenti richiesta motivata di essere collocato in Lavoro agile, al di fuori delle suddette condizioni, tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento dei servizi; a tal fine, il Responsabile di struttura potrà programmare anche un’equa turnazione giornaliera e/o settimanale, con esclusione del personale che si trovi nelle suddette condizioni di priorità.
Che certificazioni occorre allegare in fase di richiesta?
Quelle indicate nella circolare, tranne quelle già risultanti all’Amministrazione.
In caso di gravi patologie chi deve certificare?
Il medico curante del SSN o il medico di altra struttura pubblica competente dovrà certificare che il lavoratore è affetto da grave patologia (senza indicare la relativa diagnosi).
Il lavoratore autorizzato al lavoro agile può richiedere un giorno di ferie?
Si, previa autorizzazione da parte del Responsabile
Quanti sono i giorni di ferie e festività soppresse di cui si ha diritto?
36 giorni lavorativi (32 gg. ferie + 4 festività soppresse) in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni
32 giorni lavorativi (28 gg. ferie + 4 festività soppresse) in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni.
Per il personale con anzianità di servizio inferiore ai 3 anni, il numero di ferie si riduce a:
34 giorni lavorativi (orario settimanale di lavoro su sei giorni)
30 giorni lavorativi (orario settimanale di lavoro su cinque giorni).
In questo periodo emergenziale sono previsti giorni di ferie aggiuntivi?
No
Quanti giorni di riposo compensativo il dipendente può fruire nel periodo emergenziale?
Il responsabile può autorizzare la fruizione di giorni di recupero compensativo oltre i limiti previsti dalle precedenti circolari, in base alle effettive ore già lavorate
Il lavoratore già in Telelavoro può interrompere con il lavoro agile?
Si. Terminata la fase emergenziale verrà interrotto il lavoro agile e automaticamente verrà riattivato il telelavoro autorizzato.
Il lavoratore autorizzato al lavoro agile può assentarsi per malattia?
Si, dovrà darne immediata comunicazione chiamando il numero 0649910100 o attraverso l’App utilizzando il proprio “smartphone” o “tablet”, ai sensi della Circolare prot. n. 0070910 del 05.12.2014
Quale orario occorre indicare per la reperibilità?
Indicare una fascia oraria corrispondente al normale orario di lavoro svolto in sede
Il personale che deve accudire i figli/e minori di anni 14 quando può fare il lavoro agile?
Con le successive circolari il lavoro agile può essere effettuato anche in contemporanea dell'altro genitore
Chi deve autorizzare le richieste?
Deve essere autorizzato dal responsabile di struttura (Preside, Direttore del Dipartimento o Centro, Direttore Area).
La firma deve essere leggibile e riportare il timbro
Quanti giorni di permessi retribuiti ex L.104/92 posso usufruire a seguito del D.L. n. 18 del 17/3/2020?
Il decreto ha incrementato il numero di permessi retribuiti ex L104/92 di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nel periodo marzo - aprile 2020.
Da quando decorre il D.L. n. 18 del 17/3/2020?
La possibilità di fruizione dei permessi aggiuntivi decorre dal 17/3/2020.
A chi spettano le 12 giornate integrative introdotte l’art. 24 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 ?
Possono usufruire delle giornate integrative tutti i dipendenti che ad oggi sono stati già autorizzati ad usufruire delle agevolazioni derivanti dalla L.104/92 (dipendente disabile, dipendente che assiste un familiare disabile, dipendente che assiste figli disabili).
Perdo il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti L. 104/92 “ordinari” nel mese di marzo ed aprile 2020?
NO. Le complessive 12 giornate di permessi L. 104/92 incrementate dall’art. 24 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, da usufruire nel periodo marzo - aprile, in quanto integrative non fanno decadere il diritto del dipendente ad usufruire sia a marzo che ad aprile degli “ordinari” permessi retribuiti (giorni o ore).
Le 12 giornate integrative di permessi devono essere fruite continuativamente? Devo contare anche i sabati e le domeniche?
Le giornate integrative possono essere fruite singolarmente o per periodi continuativi; in caso di periodi continuativi non si deve tener conto del sabato e della domenica.
Le dodici giornate integrative vanno esattamente suddivise sui mesi di marzo ed aprile?
Le 12 giornate integrative non devono necessariamente essere suddivise nella misura di 6 giorni per mese, posso essere fruite secondo le esigenze del dipendente (es.10 a marzo e 2 ad aprile; oppure 8 a marzo e 4 ad aprile; oppure 12 ad aprile etc. etc.). Diversamente si ricorda che i permessi retribuiti L.104/92 “ordinari” vanno fruiti (ad ore o a giorni, come scelto dal dipendente) esclusivamente nel mese di maturazione degli stessi, pena la decadenza dal diritto di fruizione.
Sono autorizzato a usufruire delle agevolazioni derivanti dalla L.104/92 sia per me stesso che per assistenza familiare disabile, di quante giornate integrative posso usufruire?
Le giornate integrative fruibili restano in ogni caso un totale di 12.
L'ampliamento dell'utilizzo dei permessi per la legge 104 può essere utilizzato "a ore"?
Tale soluzione appare compatibile con il quadro normativo vigente.
Deve però evidenziarsi che l’utilizzo dei permessi ad ore appare in controtendenza rispetto all’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che il lavoro agile rappresenta, nella fase emergenziale, l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Sarebbe pertanto auspicabile quanto più possibile l’utilizzo dello strumento a giornate.
Chi fa assistenza a più persone di quanti giorni può fruire?
Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).