Redazione DUVRI - P008_C
COS'É IL D.U.V.R.I.
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è il documento redatto dal committente ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08, attraverso il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.
Il DUVRI è di norma predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in nome e per conto del Datore di Lavoro Committente, che ne è comunque responsabile in qualità di redattore.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione fornisce assistenza al RUP per la predisposizione del documento, in quanto compila la sezione relativa alla valutazione dei rischi interferenti, sulla base delle informazioni inserite dal RUP nel documento.
PROCEDURA DI COMPILAZIONE DEL D.U.V.R.I.
La procedura di compilazione del DUVRI è la seguente:
Compilazione da parte del RUP
Il RUP scarica il prototipo di DUVRI, lo personalizza tramite la carta intestata della propria struttura, e lo compila in ogni sua parte, secondo le indicazioni contenute nelle note inserite nel documento stesso, e lo invia al proprio servizio di prevenzione e protezione (spp.amministrazione@uniroma1.it, spp.tecnico@uniroma1.it, sppchimico@uniroma1.it, spp.umanistico@uniroma1.it, spp.biologico@uniroma1.it).
L'invio al SPP deve avvenire almeno 15 prima della scadenza prevista per l'utilizzo del documento.
Assistenza da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio provvede al completamento della parte di competenza (sezione Valutazione dei Rischi Interferenti), eventualmente contattando il RUP per ottenere informazioni aggiuntive.
Il documento una volta integrata la parte di competenza del SPP, viene inviato a mezzo mail al RUP.
Il Verbale di Cooperazione e Coordinamento (VCC)
Cos’è il Verbale di Cooperazione e Coordinamento (VCC)?
Il VCC è un verbale redatto per lo scambio di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto o all’affidamento diretto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell’ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti, allo scopo di cooperare al fine di evitare o, dove non possibile limitare i rischi da interferenza e mettere in atto le necessarie misure preventive e protettive tecniche, organizzative o procedurali. Il VCC consente di coordinare i necessari interventi di prevenzione e protezione, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con riferimento ai lavori oggetto di gara o di affidamento diretto; preso atto di quanto riportato e condiviso nel DUVRI o nel DCC aggiornato e contestualizzato anche a seguito del sopralluogo congiunto.
Quando deve essere redatto il Verbale di Cooperazione e Coordinamento (VCC)?
Il VCC deve essere redatto successivamente al sopralluogo congiunto presso i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto o dell’affidamento diretto, ove necessario, eseguito dal DEC per il Committente e dal Coordinatore Tecnico per la Ditta esecutrice dei lavori, per la formalizzazione della Riunione di Cooperazione e Coordinamento tra i soggetti Responsabili del Contratto o dell’affidamento diretto.
Quando è obbligatorio redigere il VCC?
L’obbligo di elaborazione del VCC sussiste in caso di esecuzione lavori o forniture di servizi, ivi compresi i casi elencati al comma 3bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (casi in cui il DUVRI non è applicabile), ed è parte integrante del DUVRI o del DCC o del POS (Piano Operativo di Sicurezza o Piano di Lavoro redatto dalla Ditta esecutrice dei lavori).
Chi redige il VCC?
Il VCC è redatto dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) e controfirmato, per l’Appaltatore, dal Coordinatore Tecnico della Ditta esecutrice dei lavori.
P008_C rev 01 del 05.07.2024