Tirocini curriculari ed extracurriculari presso Strutture della Sapienza
Sapienza Università di Roma può configurarsi come Soggetto Ospitante di tirocini, sia curriculari che extracurriculari. Le Strutture presso cui è possibile attivare i tirocini sono:
- Amministrazione Centrale,
- Facoltà,
- Dipartimento,
- Scuola,
- Centro di servizi e/o di ricerca.
Tirocini interni curriculari
Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Sapienza possono svolgere tirocini curriculari presso le Strutture dell’Ateneo stesso, che si configurano come “Soggetto Ospitante”.
Il tirocinio deve essere attivato tramite il Gestionale TSP Sapienza: il Soggetto Ospitante deve essere registrato sulla piattaforma, deve aver firmato la “Lettera di intenti” e procedere alla definizione del progetto formativo.
La Facoltà o il Dipartimento di provenienza del tirocinante si configurano come “Soggetto Promotore” e ad essi spetta la completa gestione amministrativa del tirocinio (pubblicazione delle offerte, gestione delle richieste e dei progetti formativi).
La copertura assicurativa è a carico della Sapienza.
Il tirocinio curriculare segue le disposizioni previste dal “Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari” emanato con D.R. n. 1031 del 12/01/2015.
Tirocini extracurriculari
Le Strutture possono configurarsi come Soggetto Ospitante di tirocini extracurriculari, previa emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a favore di studenti e neolaureati presso Sapienza da non più di 24 mesi alla data di inizio del tirocinio.
Il Soggetto Promotore dovrà essere un Centro per l’Impiego di Roma, con il quale l’Ateneo abbia in essere una convenzione valida.
La copertura assicurativa è a carico della Sapienza.
La d.g.r. 576/2019 della Regione Lazio prevede, tra le altre cose:
- durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi;
- erogazione al tirocinante di un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile minimo di 800 euro, salvo la possibilità di riparametrare l’importo in caso di impegno orario inferiore a quello previsto dal CCNL;
- obbligo per il soggetto ospitante pubblico di provvedere alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica;
- divieto di attivazione del tirocinio a favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
- responsabilità in capo al soggetto ospitante ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria prevista dall’art. 9-bis, co. 2, del d.l. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla l. 608/96 e ss.mm.
La normativa completa è disponibile nelle pagine dedicate del sito della Regione Lazio. Vai sul sito
Il tirocinio extracurriculare segue le disposizioni previste dalla normativa regionale in vigore al momento dell’attivazione del tirocinio e dal “Regolamento per la disciplina dei tirocini extracurriculari” emanato con D.R. n. 2033 del 03/08/2018.