Elezioni della Consulta Regionale Di.S.Co. Lazio - 2019 # Elezioni di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Di.S.Co.

Indette, per i giorni 14 e 15 maggio 2019, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Regionale per il Diritto allo Studio e della Conoscenza e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente

 

Risultati accertati dalla Commissione Elettorale Centrale dell'Ente Di.S.Co. Lazio in data 28.05.2019

  • Graduatoria (link)
  • Verbale completo (link)

 


  • Indette le elezioni per la nomina di UN rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione della Di.S.Co. Lazio che si svolgeranno contemporaneamente alle altre elezioni CNSU/CONSULTA Di.S.Co. del 14/15 maggio 2019. Partecipano all'elezione tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea, dottorato e specializzazione delle istituzioni universitarie regionali. 
    • Norma di riferimento (link)

Si rende noto che la Legge Regionale n. 6 del 27.07.2018 ha previsto il riordino dell'"Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu" ora denominato 'Ente regionale per il diritto allo studio e della conoscenza (Di.S.Co.)'.

La stessa Legge, ed in particolare l'art. 10, ha previsto altresì l'istituzione di una Consulta Regionale, con il compito di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 5 della legge regionale istitutiva.

La Consulta è composta da:

  • a) quattordici studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei statali della Regione in proporzione alla popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente (per Sapienza dovranno essere eletti 7 rappresentanti);
  • b) due studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei non statali della Regione;
  • c) uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione;
  • d) due studenti vincitori di posto alloggio nella Regione eletti dai rappresentanti delle residenze gestite dall’Ente;
  • e) un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
  • f) uno specializzando, eletto dagli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.

L’elezione dei componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f) avvengono a suffragio universale, in concomitanza con le elezioni del CNSU, e avranno luogo nei giorni 14/15 maggio 2019.

 

I componenti della Consulta durano in carica tre anni e non possono svolgere più di due mandati.

Per rintracciare agevolmente il seggio elettorale presso il quale esprimere il diritto di voto, sono stati predisposti elenchi distinti con l'indicazione della matricola dello studente e del seggio assegnato

Corsi
dalla matricola - alla matricola
a) Laurea 114927   - 1549940
  1549946 - 1695831
  1695832 - 1765756
  1765760 - 1828287
  1828298 - 1883214
b) Scuole di Specializzazione  Tutte
c) Dottorati di Ricerca  Tutte 

 

Elettorato attivo

L'elettorato attivo per ciascuna categoria spetta agli studenti e alle studentesse che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso), a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa, ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento e ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento della Regione Lazio per ogni collegio di appartenenza.

L'elettorato attivo spetta altresì, agli studenti e alle studentesse delle Scuole di Specializzazione, iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato. L’elettorato attivo è esteso agli iscritti e alle iscritte al dottorato di ricerca per la sola durata normale del Corso.

Elettorato passivo

L'elettorato passivo per tutte le categorie, spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente  normativa, ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento e ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento appartenenti al proprio collegio.

Spetta altresì agli studenti e alle studentesse delle Scuole di Specializzazione che, alla data di presentazione delle liste, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Esclusioni dall'elettorato attivo e passivo

Per i soggetti di cui alle lettere A), B), C), E), non hanno titolo all'elettorato attivo coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Non fanno parte dell’ elettorato passivo gli studenti e le studentesse che alla presentazione della candidatura siano:

  • A) membri di Consiglio d’Amministrazione e Comitato Unico Sportivo di ateneo;
  • B) membro di Consiglio di Amministrazione dell’ente regionale DISCO;

Elenchi elettorati attivo e passivo

Si ricorda che non hanno titolo all'elettorato attivo coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Entro il 25 marzo 2019 saranno resi pubblici gli elenchi relativi all'elettorato attivo e passivo.

Entro il 1 aprile 2019 è possibile presentare ricorso al Rettore contro la formazione degli elenchi. Nei successivi 10 giorni il Rettore si esprimerà in via definitiva.

Presentazione delle Liste e delle candidature

1. Le candidature relative alle elezioni dei componenti di ciascuna categoria avviene sulla base di liste concorrenti nei rispettivi collegi. Ogni studente può presentare la propria candidatura per una sola categoria ed un solo collegio.

2. La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alle operazioni di voto (art. 2 comma D del regolamento, norme transitorie).

3. Ogni Lista è presentata da un elettore o da un’elettrice firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata.

4. Tale elettore o elettrice può altresì presentare Liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in più collegi.

5. La presentazione di ciascuna Lista avviene mediante il deposito, presso la Commissione Elettorale Centrale, che avrà sede in via Cesare de Lollis 24b, della dichiarazione di presentazione di Lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato o candidata.

6. Il presentatore o la presentatrice della Lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore o sottoscrittrice della Lista, la funzione di responsabile della Lista stessa o di altra Lista presentata in altri istituzioni universitarie, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.

7. Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:

  • A) Simbolo e denominazione atti a identificare la Lista, riprodotti anche su supporto magnetico (la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore di Lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o simbolo della Lista qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza);
  • B) Un elenco degli studenti e delle studentesse candidati, riprodotto anche su supporto magnetico. Il numero dei candidati e delle candidate non deve essere superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere , tranne nei casi in cui è previsto un singolo seggio; in tal caso il numero dei candidati può essere pari a 3. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato o la candidata che precede nell'ordine di Lista;
  • C) La dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno degli studenti e delle studentesse candidati;
  • D) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di Lista.

8. Compiti dei responsabili di Lista sono:

  • A) ricevere comunicazioni dalla Commissione Elettorale Centrale.
  • B) designare i rappresentanti di Lista e gli studenti e studentesse scrutatori presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione Elettorale Centrale entro non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. La commissione elettorale centrale avrà cura di comunicare i nominativi alle rispettive istituzioni di riferimento entro e non oltre il dodicesimo giorno dalle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato dal presentatore di liste, le designazioni vengono fatte direttamente dai Presidenti di Seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto.

9. Le liste dei candidati e delle candidate per la Consulta in ogni Ateneo devono essere corredate da:

  • A) Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera A) non meno di 100 e non più di 250 firme autenticate anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dalla Commissione Elettorale Centrale - di studenti e studentesse regolarmente iscritti ai propri collegi di appartenenza;
  • B) Per i soggetti all’art.2, comma 1, lettere B), C), E), non meno di 50 e non più di 100 firme.
  • C) Per i soggetti all’art.2, comma 1 lettera D), non meno di di 30 e non più di 100 firme

10. La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dalla Commissione Elettorale Centrale, che saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell’ente. Ogni firmatario potrà sottoscrivere una e una sola lista.

11. Ogni studente o studentessa non può candidarsi in più liste. Il candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifichi, la presentazione è nulla.

12. Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e delle candidate devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale della Commissione Elettorale Centrale. Le dichiarazioni di accettazione delle candidature possono essere autenticate anche mediante sostitutiva di atto di notorietà in conformità ad appositi modelli predisposti dalla Commissione Elettorale Centrale.

13. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista.

14. Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, il collegio di appartenenza, il numero di matricola.

15. Per i candidati e le candidate, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, collegio di appartenenza in cui sono iscritti, numero di matricola.

16. La Commissione Elettorale Centrale provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo temporaneo.

17. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore o della presentatrice, che viene autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale al momento della presentazione.

18. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i plichi vengono consegnati per le rispettive competenze alla Commissione Elettorale Centrale e alle rispettive Commissioni Elettorali Locali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento elettorale. Queste ultime, a partire dal giorno seguente, organizzano i lavori di apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore o della presentatrice di Lista di volta in volta interessato.

Seggi elettorali

In ogni istituzione è previsto almeno un seggio. Qualora siano previste l’elezioni del CNSU, i seggi  di entrambe le votazioni corrispondono.

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