Nuovi requisiti per il diritto a pensione dal 1 gennaio 2016
Il principio dell’adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione alla speranza di vita fu introdotto dalla L. n. 102/2010, riformulato con L. n. 122/2010, successivamente ripreso ed accelerato dalla Riforma Fornero. Il primo adeguamento è stato effettuato nel 2013, con un aumento di tre mesi dei requisiti per la pensione. Il prossimo, previsto per il 2016, eleva di ulteriori quattro mesi i requisiti attualmente in vigore. A stabilirlo è stato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 che ha certificato l’aumento di quattro mesi della speranza di vita.
Di seguito sono illustrati gli attuali requisiti per il diritto a pensione e quelli previsti a decorrere dall’1.1.2016 per i dipendenti pubblici.
Si ricorda che coloro che hanno raggiunto, a qualsiasi titolo, diritto a pensione alla data del 31.12.2011, non sono in alcun modo interessati dalla revisione dei requisiti per la pensione.
Pensione di vecchiaia:
L’anzianità contributiva minima è di 20 anni mentre l’età anagrafica, sia per gli uomini che per le donne, nel 2015 è di 66 anni e 3 mesi, mentre dal 2016 sale a 66 anni e 7 mesi e rimarrà tale anche per gli anni 2017 e 2018.
Per i destinatari del sistema di calcolo contributivo, quindi per coloro che hanno contribuzione non prima dell’1.1.1996, oltre i predetti requisiti è posta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione solamente se in possesso di età anagrafica di 70 anni e 3 mesi nel 2015, che dal 2016 si eleva a 70 anni e 7 mesi, con un minimo contributivo di 5 anni .
Pensione anticipata:
La pensione anticipata si ottiene al raggiungimento dell’anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica, come di seguito indicato:
Anno | uomini |
donne |
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2015 |
42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
2016 | 42 anni e 10 mesi |
41 anni e 10 mesi |
2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
Per i destinatari del sistema di calcolo contributivo, quindi per coloro che hanno contribuzione non prima dell’1.1.1996, la pensione anticipata può essere conseguita con almeno 20 anni di contributi, sempreché l’importo della prima pensione mensile non sia inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell'assegno sociale, con l’età anagrafica di 63 anni e 3 mesi nel 2015 che dal 2016 sale a 63 anni e 7 mesi.
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Il provvedimento del Ministero dell’Economia e Finanze aggiorna anche il sistema delle quote che era in vigore prima della riforma Fornero e che ancora viene utilizzato in particolari casi di prepensionamenti nel pubblico impiego, quali ad esempio i lavoratori adibiti ad attività usuranti, i salvaguardati, gli esodati.
Nel 2015 la quota, quale sommatoria di anzianità contributiva e di età anagrafica, è 97,3 con un requisito minimo di contribuzione di 35 anni e un requisito minimo di età anagrafica di 61 anni e 3 mesi.
Nel 2016 la predetta quota sale a 97,6, con il requisito minimo di età anagrafica di 61 anni e 7 mesi.
Aggiornato al 07/12/2017
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Si comunica che l'INPS ha fornito indicazioni, in merito all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, con la Circolare n. 63 del 20/03/2015.
(Testo aggiornato al 26.03.2015)