Rimborsi

 

1.    Domanda di rimborso. È possibile richiedere il rimborso di eventuali contributi di iscrizione o multe non dovute (esclusivamente per l’anno in corso) versate entro i termini previsti. La domanda va presentata in bollo mediante ticket indirizzato alla propria segreteria amministrativa collegandosi al link tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl e compilando il modulo presente nel servizio “rateizzazioni/rimborso contributi”. La domanda dovrà riportare:

Rateizzazioni

 

1.    Rateizzazione in sei rate. In caso di comprovate e documentate condizioni economiche disagiate (attestate dalla dichiarazione Isee 2024 per il diritto allo studio universitario che dovrà risultare inferiore alla soglia prevista per la no-tax area, pari a 24.000 euro) e di arretrati (contributi dovuti per anni precedenti all’a.a. 2024-2025) che superino 1.500 euro l’Università può valutare la possibilità di concedere una rateizzazione dei contributi di iscrizione arretrati per un massimo di sei rate.

Iscrizione in corso e fuori corso. Anni di iscrizione all’università ai fini dell’attribuzione di alcuni benefici

 

1.    Iscrizione in corso. L’iscrizione “in corso” si mantiene per la durata normale del corso di studi prevista dal relativo ordinamento didattico (es. 3 anni per i corsi di laurea, 2 anni per le lauree magistrali).

2.    Iscrizione fuori corso. L’iscrizione “fuori corso” avviene quando si supera la durata normale del Corso di studio senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale.

Decadenza (solo per gli studenti di "vecchio ordinamento", ante D.M. 509/99)

 

 

1.    Quando si “decade”. Coloro che risultano iscritti fuori corso a corsi di studio di vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, a norma dell’art. 149 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933 (indipendentemente dal pagamento dei contributi).

La decadenza opera d’ufficio e l’Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere.

Cambio di ordinamento

 

1.    Solo verso corsi di ordinamento D.M. 270/04. Il cambio di ordinamento prevede procedure diverse in base all’ordinamento del corso di provenienza e ai requisiti e alle modalità di accesso previste per il corso di destinazione. Il cambio di ordinamento può avvenire solo verso corsi di ordinamento D.M. 270/04. Il passaggio ai corsi D.M. 270/04 e il relativo riconoscimento dei crediti è effettuato in base ad apposite tabelle di conversione predisposte dalle Facoltà.

Autocertificazioni e certificati

 

1.    Autocertificazioni. È possibile autocertificare sia il proprio titolo universitario che gli esami sostenuti, ad eccezione dei casi in cui venga espressamente richiesto il deposito di certificazioni, in particolare per le attività didattiche sostenute all’estero. (D.P.R. 445/2000 e seguenti modificazioni).

Ripresa degli studi dopo la decadenza (solo per gli studenti di "vecchio ordinamento", ante D.M. 509/99)

 

1.    Domanda di riconoscimento esami a seguito di decadenza. Coloro che risultano decaduti, anche provenienti da altre università italiane, possono iscriversi a un corso di ordinamento D.M. 270/04 e presentare domanda di riconoscimento degli esami sostenuti.

Essi devono:

a)    accedere a Infostud e ottenere un numero di matricola se non già in possesso. Caricare (se non già presente) il proprio documento di identità dalla sezione “Profilo>Documenti personali”;

b)    effettuare le procedure di accesso previste per il corso prescelto;

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