Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca
Il Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 18, c. 5 lett. f) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di attribuzione di borse di ricerca post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca bandite sulla base di specifiche convenzioni, accordi e contratti senza oneri finanziari per Sapienza Università di Roma ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
FAQ
1) A decorrere da quando si applicano le nuove disposizioni sull'imponibilità delle borse di ricerca?
Le borse il cui conferimento sia avvenuto anteriormente al 7 giugno non sono tassate, le borse il cui conferimento sia avvenuto successivamente al 7 giugno sono imponibili. Per "conferimento" si deve intendere "la firma dell'accettazione della borsa da parte del borsista", che costituisce la fonte dell'obbligazione giuridica.
2) Da quando è applicabile il Regolamento delle borse di ricerca emanato con DR 2424/2025 del 06/08/2025?
Il Regolamento si applica alle borse conferite successivamente al 7 giugno 2025.
3) E' possibile finanziare le borse con economie di progetto o derivanti da attività commerciale?
Sì, il finanziamento della borsa può provenire da più soggetti ed essere costituito anche da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo.
4) Esistono dei format per la procedura di gestione del bando?
Sì, esistono dei format aggiornati al nuovo regime fiscale per il bando di concorso, la domanda di partecipazione e l'accettazione della borsa. Si precisa che la borsa, essendo un sussidio e non un rapporto di lavoro, non prevede un contratto ma solo una accettazione della stessa.
5) Chi ha già usufruito di una borsa di ricerca ai sensi del precedente regolamento di ateneo, può partecipare nuovamente a una procedura selettiva per borse di studio emanata sulla base del regolamento vigente?
La partecipazione alle procedure selettive per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-lauream, di cui all’articolo 6 della Legge n. 398/1989, è preclusa a tutti coloro che abbiano già usufruito di una borsa di ricerca della medesima tipologia, indipendentemente dal Regolamento di Ateneo vigente al momento dell’indizione della selezione, stante l’identità del titolo giuridico ai sensi del quale la stessa è destinata ad essere conferita.