DURC - documento unico di regolarità contributiva

DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Il DURC, come definito dall’art. 6 co.1 del DPR 207/10 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), con entrata in vigore dall’8 giugno 2011, è un certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il Codice dei contratti, all’articolo 3, comma 22, precisa che con il termine “operatore economico” si intende fare riferimento al “l'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi.”
L’Università, in quanto Ente pubblico e Stazione appaltante, dal 1 gennaio 2006 deve richiedere il DURC esclusivamente per via telematica (il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, deve essere iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso), utilizzando appositi codici di accesso, per la necessaria identificazione, che ogni Struttura/Centro di spesa dovrà richiedere accedendo al portale INAIL – Sportello DURC (www.inail.it).
Nell’ipotesi in cui il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, è tenuto, per ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, all’iscrizione presso un solo istituto previdenziale, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC, ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo all’iscrizione rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione è possibile accedere al portale http://www.sportellounicoprevidenziale.it.

Modulo di richiesta per la Stazione appaltante, manuale della Stazione appaltante,  leggi e circolari citate, sono disponibili in download nella sezione scarica di questa pagina.

A COSA SERVE
Controllare il lavoro sommerso, rilevare le dinamiche del lavoro e creare una banca dati per contrastare la concorrenza sleale nella gare d’appalto.

AMBITO APPLICATIVO DEL DURC NEI CONTRATTI PUBBLICI
L’articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell’ambito dell’applicazione del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
Nell’interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC.

QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO
L’articolo 6, comma 3, del Regolamento elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

  • a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”
  • b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”
  • c) per la stipula del contratto
  • d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
  • e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

In base alla circolare ministeriale n. 35/2010 , si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.

Nelle ipotesi riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità contributiva deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l’apposita tipologia “verifica di autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.

La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”.

Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva .

CHI LO DEVE RICHIEDERE
Il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 , all’art. 16-bis, comma 10, ha stabilito che le PA, in qualità di stazioni appaltanti devono acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
L’articolo 6, comma 3, del Regolamento specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni aggiudicatrici”.
L’Università, quindi, in quanto Ente pubblico e Stazione appaltante deve attenersi a tale normativa.

VALIDITA’ TEMPORALE DEL DURC
A seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 ed ai sensi della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:

  • 1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
  • 2. dell’aggiudicazione
  • 3. della stipula del contratto
  • 4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
  • 5. dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
  • 6. dell’iscrizione all’albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato.
Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.

Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante ed avente la medesima prestazione.

Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010, ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”.

Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).

PER CHI E’ RICHIESTO
La circolare INAIL n. 22 del 24 marzo 2011  individua, con la denominazione “tipo ditta”, quali sono i  soggetti per i quali si effettua la verifica della regolarità contributiva e che risultano essere i seguenti:

  • 1) Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
  • Per tali soggetti occorrerà indicare, nella richiesta, il numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
  • 2) Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Per tali soggetti occorrerà indicare, nella richiesta, il numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.
  • 3) Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.Per tali soggetti occorrerà indicare, nella richiesta, il codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.
  • 4) Gestione Separata – Titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Per tali soggetti occorrerà indicare, nella richiesta, il codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE RILASCIATO
Il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta.

Il DURC viene invece emesso al 46° giorno nell’ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione e l’Ente che l’ha sospesa non abbia inserito l’esito prima dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni). Qualora l’Ente che ha sospeso la pratica inserisca l’esito prima di detto termine, il DURC viene emesso decorsi 30 giorni più i giorni di effettiva sospensione.

Si ricorda che nei confronti di INAIL e INPS si applica l’istituto del silenzio-assenso. Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30 giorni (calcolati dalla data di rilascio del CIP, al netto dell’eventuale periodo di sospensione) uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva.

MODALITA’  DI RILASCIO
Il DURC viene spedito, tramite posta raccomandata A/R, o inviato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), alla Stazione Appaltante e all’Impresa.

 
Documenti,  leggi e circolari citate, sono disponibili in download nella sezione scarica di questa pagina.
 

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