FAQ - Congedo maternità e congedo paternità
Domande frequenti
Quando inizia l’astensione obbligatoria dal lavoro pre-parto?
Normalmente la lavoratrice entra in maternità obbligatoria pre-parto 2 mesi prima della data presunta del parto. Se è in buona salute può decidere di godere della flessibilità del congedo di maternità fino a un mese prima dalla data presunta o fino alla data presunta del parto.
Come fare per restare al lavoro fino all’ottavo mese di gravidanza?
Per poter fruire del posticipo della maternità obbligatoria all’ottavo mese la dipendente, entro il settimo mese di gravidanza, deve presentare richiesta tramite apposito modulo reperibile alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-aosp
la dipendente previo rilascio delle seguenti certificazioni:
- certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o dal ginecologo convenzionato con il SSN attestante l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro;
- certificazione medica rilasciata dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
I periodi di flessibilità dell’astensione obbligatoria possono essere successivamente ridotti su espressa istanza della lavoratrice interessata, per circostanze sopravvenute che non permettano lo svolgimento della prestazione secondo le modalità prescritte o implicitamente per fatti patologici intervenuti.
Come fare per restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza?
Per poter fruire del posticipo della maternità obbligatoria fino alla data presunta del parto, la dipendente, entro il settimo mese di gravidanza, deve presentare richiesta tramite apposito modulo reperibile alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-aosp
previo rilascio delle seguenti certificazioni:
- certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o dal ginecologo convenzionato con il SSN attestante l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro;
- certificazione medica rilasciata dal medico competente ai fini da prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
I periodi di flessibilità dell’astensione obbligatoria possono essere successivamente ridotti su espressa istanza della lavoratrice interessata, per circostanze sopravvenute che non permettano lo svolgimento della prestazione secondo le modalità prescritte o implicitamente per fatti patologici intervenuti.
In cosa consiste l’astensione anticipata dal lavoro?
Per complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, le dipendenti gestanti possono essere collocate in interdizione dal lavoro da parte della Asl, per uno o più periodi, fino alla data di inizio del periodo dell’astensione obbligatoria. Le dipendenti in possesso di un certificato medico rilasciato da un ginecologo devono presentare apposita domanda di interdizione alla Asl competente per territorio la quale rilascerà una ricevuta di presentazione della richiesta e successivamente copia del provvedimento di collocamento in interdizione anticipata dal lavoro che dovrà essere presentato dalla dipendente all’ufficio competente.
Cose è il congedo obbligatorio di paternità?
Nel periodo che intercorre tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche durante i medesimi giorni di fruizione del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice, il padre lavoratore – anche adottivo, affidatario o fruitore del congedo di paternità alternativo2 - si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore ed utilizzabili anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Nelle ipotesi di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
In caso di adozione o affidamento i genitori hanno diritto al congedo di maternità e paternità?
Sì, tale congedo è previsto anche per i genitori adottivi o affidatari con le seguenti modalità:
- Adozione nazionale: il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore;
- Adozione internazionale: il congedo può essere fruito sia durante il periodo di permanenza dei genitori all’estero sia dopo l’ingresso del minore in Italia per un periodo massimo di 5 mesi. In questo caso l’ente che cura la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero;
- Affidamento: il congedo può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento per un periodo massimo di 3 mesi.