Psicologo (D.M. 554/2022)
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
- laurea magistrale LM-51 (DM 270/04) e tirocinio annuale post-lauream;
- laurea specialistica 58/S (DM 509/99) e tirocinio annuale post-lauream;
- laurea specialistica 58/S (DM 509/99) e tirocinio annuale pre-lauream (solo se concluso entro dicembre 2010);
- vecchio ordinamento: laurea in Psicologia e tirocinio annuale post-lauream.
Il Regolamento relativo agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo non prevede alcun obbligo, per il candidato, in merito alla consegna della relazione di tirocinio alla Commissione esaminatrice pertanto rientra nella discrezionalità del candidato produrre, in sede d’esame, la relazione in questione.
New: Esame di Stato Psicologo ai sensi del D.M. 544/2022
Ordinanza Ministeriale n. 428 del 19-06-2025 Indizione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. 328/2001.
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima sessione entro il 30 giugno 2025 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2025
Consulta la pagina dedicata alla sessione in corso di Esami di Stato
Consulta la normativa di riferimento
- D.P.R. 328/2001
- Equiparazione tra lauree di V.O. e lauree specialistiche e magistrali (D.M. 9 luglio 2009)
- DM 554/2022
- decreto 1019 dell'8 agosto 2022 che ha modificato il decreto 554 del 6 giugno 2022, eliminando l'articolo 2 comma 6, relativo alla validità temporale del tirocinio
- DI 567/2022