Psicologo (D.M. 554/2022)
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
- laurea magistrale LM-51 (DM 270/04) e tirocinio annuale post-lauream;
- laurea specialistica 58/S (DM 509/99) e tirocinio annuale post-lauream;
- laurea specialistica 58/S (DM 509/99) e tirocinio annuale pre-lauream (solo se concluso entro dicembre 2010);
- vecchio ordinamento: laurea in Psicologia e tirocinio annuale post-lauream.
Il Regolamento relativo agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo non prevede alcun obbligo, per il candidato, in merito alla consegna della relazione di tirocinio alla Commissione esaminatrice pertanto rientra nella discrezionalità del candidato produrre, in sede d’esame, la relazione in questione.
Consulta la normativa di riferimento
- D.P.R. 328/2001
- Equiparazione tra lauree di V.O. e lauree specialistiche e magistrali (D.M. 9 luglio 2009)
- DM 554/2022
- decreto 1019 dell'8 agosto 2022 che ha modificato il decreto 554 del 6 giugno 2022, eliminando l'articolo 2 comma 6, relativo alla validità temporale del tirocinio
- DI 567/2022
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