Pensione anticipata lavori usuranti

Il decreto legislativo n. 67 del 21.4.2011, in attuazione dell’art.1 della legge 4.11.2010 n. 183 (c.d. “collegato lavoro”), ha introdotto la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

L’art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 individua le categorie dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico anticipato di anzianità.
Tra le categorie individuate, con riguardo alla platea dei lavoratori dipendenti delle Università, viene in evidenza quella dei lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (definito ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 66/2003 come “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”) per almeno sei ore a notte e per un minimo di 64 giorni l’anno.

Con il messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022 l’INPS ha fornito le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Con il successivo messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023, sono state specificate dall’Istituto previdenziale le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024.

La circolare INPS n. 90 del 2017 ha precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

In particolare:

  • I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi notturni pari o superiori a 78 all’anno che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei seguenti requisiti generali (come previsto per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti):

LAVORATORI DIPENDENTI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Almeno 35 anni

Minimo di 61 anni

e 7 mesi di età*

Quota 97,6 *

 

  • I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi notturni da 72 a 77 all’anno che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei seguenti requisiti generali:

LAVORATORI DIPENDENTI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Almeno 35 anni

Minimo di 62 anni

e 7 mesi di età*

Quota 98,6 *

 

  • I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi notturni da 64 a 71 all’anno che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei seguenti requisiti generali:

LAVORATORI DIPENDENTI

Anzianità contributiva

Requisito anagrafico

Quota (somma età e anzianità contributiva)

Almeno 35 anni

Minimo di 63 anni

e 7 mesi di età*

Quota 99,6 *

 

* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

La domanda di riconoscimento del beneficio viene presentata attraverso procedura telematica sul portale INPS, utilizzando l’apposito modulo “AP45” messo a disposizione dall’Istituto previdenziale a questo link.

È possibile altresì avvalersi dell’assistenza di CAF Patronato per la presentazione della domanda.

Allegati:

 

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