1. Ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative per coloro che si immatricolano e si iscrivono ai Corsi di studio di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o percorso unitario e laurea magistrale biennale per l’anno accademico 2022-2023
Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate da chi si iscrive al primo anno e agli anni successivi al primo.
Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante il sito internet dell’Università www.uniroma1.it ed inoltrato via email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di cui all’art.53.
Le procedure amministrative per i Corsi di Dottorato, di Specializzazione e Master sono contenute nei rispettivi regolamenti.
2. Definizioni. Viene fornita di seguito una definizione delle strutture principali che regolano l’attività didattica e dei termini utilizzati, allo scopo di facilitarne la comprensione.
a) Facoltà. Sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività didattiche, nonché di monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Esse sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione della didattica, nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.
b) Dipartimenti. Sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per metodi; afferiscono alle Facoltà e provvedono anche alla gestione e all’organizzazione dei Corsi di studio.
c) Corsi di studio. Sono i Corsi di laurea (di durata triennale), i Corsi di laurea magistrale di durata biennale e i Corsi di laurea a ciclo unico o a percorso unitario.
d) Corsi di studio interfacoltà. Sono Corsi di studio gestiti, dal punto di vista didattico e organizzativo, da due o più Facoltà partecipanti.
e) Facoltà capofila. Nei Corsi di studio interfacoltà, la Facoltà capofila è responsabile dell’organizzazione del Corso di studio dal punto di vista amministrativo.
f) Classe. Con l’introduzione degli ordinamenti D.M. 509/99, ora D.M. 270/04, gli studenti conseguono il titolo di studio (laurea o laurea magistrale) nella classe di riferimento del corso a cui sono iscritti.
Le classi sono definite da una denominazione (che non necessariamente coincide con la denominazione del Corso di studio) e da un codice alfanumerico. Tutti i corsi appartenenti ad una classe devono rispettare le caratteristiche minime in relazione agli obiettivi formativi e alle attività formative necessarie per conseguire il titolo di studio.
g) Corsi di studio interclasse. Sono corsi che afferiscono a due classi di laurea: lo studente sceglie a quale classe iscriversi e può, successivamente, modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione all’ultimo anno. In ogni caso, il titolo viene conseguito in una sola classe (D.M. 16 marzo 2007 Art.1 comma 3).
h) Corsi ad ordinamento UE. I titoli conseguiti nei Corsi di studio ad ordinamento UE (es. LM41 - Medicina e Chirurgia, LM-4 cu - Architettura, ecc…) sono riconosciuti in tutti i Paesi UE, senza bisogno di specifiche convenzioni.
i) Doppio titolo. Viene rilasciato nei Corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire un titolo sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell’Università con cui è stata stipulata una specifica convenzione.
Per tutti gli altri corsi che non sono ad ordinamento UE o che non prevedono specifici accordi con altri Paesi, è possibile chiedere il riconoscimento del titolo in base alle norme di ciascun Paese.
l) Titolo congiunto. Viene rilasciato, con un unico diploma, nei Corsi di studio attivati, a seguito di specifiche convenzioni, con il concorso di più Università ed ha valore in tutti gli Stati in cui hanno sede le Università partecipanti.