Art. 47 - CONGELAMENTO DELLA CARRIERA PER ISCRIZIONE AD ALTRO CORSO DI STUDIO

 

1.    Condizioni e vincoli per congelare la carriera. Possono richiedere il congelamento della carriera coloro che sono iscritti/e a un corso di studio e intendono iscriversi a:

  • un altro corso erogato da istituti di formazione militare italiani;
  • un altro corso erogato da ateneo estero

purché, al momento della presentazione della domanda, risultino in regola con il pagamento dei contributi e non abbiano in atto un altro corso di studio già sospeso per congelamento.

2.    Presentazione della domanda. La domanda, in bollo, va presentata entro la scadenza prevista per l’immatricolazione all’altro corso e indicata sul bando che regola le procedure di accesso al corso. La domanda deve essere inviata utilizzando il modulo “Domanda” disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti. Prima di inviare la domanda è necessario verificare su Infostud che risulti caricato il proprio documento di identità valido (sezione “Profilo>Documenti personali”).

3.    Esami. Chi ottiene il congelamento della carriera non può sostenere esami relativi al corso sospeso a partire dalla data di presentazione della domanda.

4.    Ripresa della carriera per chi consegue il titolo di studio relativo al secondo corso. Chi consegue il titolo di studio relativo al secondo corso, alla ripresa della carriera deve presentare alla Segreteria amministrativa (entro i termini di pagamento della prima rata previsti per l’anno accademico di ripresa del primo corso) domanda in bollo, allegando l’autocertificazione relativa al titolo conseguito (certificazione originale se si tratta di studi compiuti all’estero). La domanda deve essere inviata via mail utilizzando il modulo “Domanda” disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti. Prima di inviare la domanda è necessario verificare su Infostud che risulti caricato il proprio documento di identità valido (sezione “Profilo>Documenti personali”).

5.    Ripresa della carriera per chi non consegue il titolo di studio relativo al secondo corso presso l’ateneo estero.

Chi vuole riprendere la carriera avvalendosi della contemporanea iscrizione di cui all’art. 9 del presente Regolamento deve presentare alla Segreteria amministrativa (entro i termini di pagamento della prima rata previsti per l’anno accademico di ripresa del primo corso) una richiesta via mail compilando il modulo “Contemporanea iscrizione a due corsi di studio” disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti. La segreteria, dopo l’esito positivo dei controlli previsti, provvederà alla riattivazione della carriera relativa al secondo corso.

6.    Eventuale disattivazione dei corsi di studio durante il periodo di congelamento. Si segnala che i corsi di studio, negli anni, possono essere disattivati. In questo caso chi riattiva la carriera dovrà iscriversi ad un corso di studio diverso rispetto a quello di prima iscrizione.

Art. 47 Bis - Ripresa della carriera per chi non consegue il titolo di studio relativo al secondo corso e non vuole avvalersi della contemporanea iscrizione.

(Integrazione alla delibera del Senato Accademico del 12 dicembre 2022 relativa alla riformulazione degli artt. 9 e 47 del presente Regolamento a seguito dell’emanazione della Legge 33 del 12 aprile 2022 e dei relativi decreti attuativi che disciplinano le modalità per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari).

1.    Durata del congelamento. Nel caso di iscrizione ad un corso erogato da istituti di formazione militare italiani, la durata del congelamento è pari al tempo dedicato a conseguire il titolo di studio per il quale è stata congelata la carriera. Nel caso di iscrizione a un corso erogato all’estero da Istituzioni per la formazione superiore, la durata del congelamento è limitata alla durata prevista dal corso, a prescindere dal tempo impiegato dallo studente per ottenere il titolo.

2.    Esami. All’atto della riattivazione del primo corso non è ammessa, in nessun caso, la valutazione degli studi seguiti e degli esami effettuati nel secondo corso, sia in Italia che all’estero.

3.    Ripresa della carriera. Chi vuole riprendere la carriera precedente senza avere conseguito il titolo di studio e senza avvalersi della contemporanea iscrizione, può presentare alla segreteria amministrativa (entro i termini di pagamento della prima rata previsti per l’anno accademico di ripresa del primo corso) domanda in bollo, allegando copia della rinuncia all’altro corso di studio. La domanda deve essere inviata via mail utilizzando il modulo “Domanda” disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti. Prima di inviare la domanda è necessario verificare su Infostud che risulti caricato il proprio documento di identità valido (sezione “Profilo>Documenti personali”).

4.    Pagamenti. Per la riattivazione della carriera non è dovuto alcun versamento se il periodo di congelamento non è stato superiore alla durata prevista del secondo corso. Negli altri casi si applica quanto disposto dall’art.46 - Sospensione e riattivazione della carriera.

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma