Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 e Decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022 – novità in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Si rende noto che, in data 27 gennaio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21, il decreto legge n. 4 di pari data (c.d. “Sostegni-Ter”), con cui sono state introdotte “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
Con riferimento alla materia dei contratti pubblici, l’art. 29 del Titolo IV del citato decreto ha introdotto misure volte ad “incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19”.
La previsione normativa in esame ha carattere transitorio, in quanto trova applicazione a far data dal 27 gennaio 2022 (data di pubblicazione del decreto in G.U.) fino al 31 dicembre 2023.
1) Ambito di applicazione della norma
Il Legislatore ha inteso tracciare il campo di applicazione della disposizione in esame, avendo riguardo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi od avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché, nel caso di contratti senza la pubblicazione del bando o dell’avviso, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia stato eseguito dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. In particolare, il comma 1 del citato art. 29 fa riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, mentre gli altri commi riguardano esclusivamente gli appalti di lavori.
2) Principali novità normative introdotte dall’art. 29
L’art. 29 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in particolare, prevede:
- al comma 1, lett. a): l’obbligo di inserire nei documenti di gara iniziali, per lavori, servizi e forniture, le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, ferma restando la necessità di fissare la natura e la portata di tali clausole, che non devono alterare la natura del contratto;
- al comma 1, lett. b): per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. 50/2016, l'art. 29 stabilisce che le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione vengano valutate dalla stazione appaltante soltanto qualora tali variazioni eccedano il 5% rispetto al prezzo individuato nell’anno di presentazione dell’offerta (invece del 10%, ex art. 106 citato). In tale ipotesi, si procederà alla compensazione, sia in aumento che in diminuzione, per la percentuale che supera il 5% ed, in ogni caso, compresa nell’80% di detta eccedenza (invece del 50%, ex art. 106 citato).
Con riferimento al citato meccanismo compensativo, l’art. 29 stabilisce che:
- entro le date del 31 marzo e del 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito, il “MIMS”) dovrà determinare, con proprio decreto, le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con riguardo a ciascun semestre, sulla base delle elaborazioni dell’ISTAT;
- al fine di ottenere il riconoscimento degli ulteriori costi in cantiere, il comma 4 dell’art. 29 rimette, in capo all’appaltatore, l’onere di presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del MIMS, con l’indicazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. A detta istanza deve essere allegata la documentazione necessaria a conferma degli aumenti subiti. Successivamente, il direttore dei lavori dovrà verificare l’effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore e che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Per le finalità di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 29, è possibile ricorrere a quelle somme che sono state appositamente accantonate per far fronte ad imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo destinato ai lavori, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Al riguardo, il Legislatore ha precisato che possono essere altresì utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle disposizioni vigenti.
Si segnala che, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali, la stazione appaltante può, per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, incrementare o ridurre autonomamente le risultanze dei prezzari regionali, sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate dal MIMS su base semestrale.
Si rammenta che la disposizione normativa richiamata esclude dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, prevedendo che la compensazione stessa non è sottoposta al ribasso d’asta e debba essere calcolata al netto delle eventuali compensazioni già riconosciute.
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Si segnala, inoltre, che il decreto legge del 1° marzo 2022, n. 17, con specifico riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, ha stabilito:
- al comma 4 dell’art. 25, che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno dello stesso anno, la compensazione “è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 (n.d.r. del MIMS) con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.”;
- al comma 6 del medesimo articolo, che per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022: “restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021”.