1. Requisiti e condizioni
La maggiorazione dei contributi di iscrizione è prevista per chi ha superato da almeno due anni la durata normale prevista per conseguire il titolo di studio (vedi articoli del Capo VII).
La maggiorazione si applica:
- nella misura del 15% a chi è fuori corso a partire dal secondo anno;
 - nella misura del 50% a chi è fuori corso a partire dal terzo anno.
 
Ai contributi di iscrizione maggiorati del 15% o del 50% va aggiunta la tassa regionale (140 euro) e l’imposta di bollo (16 euro).
Di seguito sono indicate le condizioni previste.
- Paghi il contributo di iscrizione con una maggiorazione pari al 15% dell’importo dovuto se nell’a. a. 2025-2026:
 
- ti iscrivi al secondo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale o laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale a percorso unitario;
 - non hai optato per il tempo parziale;
 - non hai i requisiti di merito previsti dall’art. 44 (Isee fino a 24.000 euro e 25 CFU conseguiti tra il 10 agosto dell’anno precedente e il 10 agosto dell’anno corrente).
La soglia del 15% potrà essere aumentata al 20% negli anni successivi di applicazione, in caso di mancati riscontri positivi sulla diminuzione del numero dei fuori corso, viste le ricadute negative sul bilancio di Ateneo e in considerazione dei meccanismi del costo-standard per studente sul Fondo di finanziamento ordinario erogato dal Governo (delibera del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2023). 
- Paghi il contributo di iscrizione con una maggiorazione pari al 50% dell’importo dovuto se nell’a. a. 2025-2026:
 
- hai un’iscrizione ad un corso di laurea di vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e la tua carriera non è ancora incorsa nella decadenza (art. 34);
 - hai un’iscrizione a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale a percorso unitario, non hai optato per il tempo parziale e non hai i requisiti previsti all’art. 44 (Isee fino a 24.000 euro e 25 Cfu conseguiti tra il 10 agosto dell’anno precedente e il 10 agosto dell’anno corrente);
 - hai un’iscrizione al tempo parziale (art.30) e hai superato il periodo concordato per il conseguimento del titolo di studio.
 
- Le maggiorazioni si applicano anche se paghi i contributi di importo fisso previsti per chi dichiara redditi prodotti all’estero (art. 38 comma 2).
 - Le maggiorazioni non si applicano se hai un’iscrizione ai corsi erogati in modalità a distanza che prevedono un contributo unico di importo fisso (art. 38 comma 3).