Art. 68 - MAGGIORAZIONI DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE PER CHI è FUORI CORSO

 

1.      Requisiti e condizioni

 

La maggiorazione dei contributi di iscrizione è prevista per chi ha superato da almeno due anni la durata normale prevista per conseguire il titolo di studio (vedi articoli del Capo VII).

La maggiorazione si applica:

  • nella misura del 15% a chi è fuori corso a partire dal secondo anno;
  • nella misura del 50% a chi è fuori corso a partire dal terzo anno.

Ai contributi di iscrizione maggiorati del 15% o del 50% va aggiunta la tassa regionale (140 euro) e l’imposta di bollo (16 euro).

Di seguito sono indicate le condizioni previste.

  1. Paghi il contributo di iscrizione con una maggiorazione pari al 15% dell’importo dovuto se nell’a. a. 2025-2026:
  • ti iscrivi al secondo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale o laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale a percorso unitario;
  • non hai optato per il tempo parziale;
  • non hai i requisiti di merito previsti dall’art. 44 (Isee fino a 24.000 euro e 25 CFU conseguiti tra il 10 agosto dell’anno precedente e il 10 agosto dell’anno corrente).
    La soglia del 15% potrà essere aumentata al 20% negli anni successivi di applicazione, in caso di mancati riscontri positivi sulla diminuzione del numero dei fuori corso, viste le ricadute negative sul bilancio di Ateneo e in considerazione dei meccanismi del costo-standard per studente sul Fondo di finanziamento ordinario erogato dal Governo (delibera del Consiglio di amministrazione del 30 maggio 2023).
  1. Paghi il contributo di iscrizione con una maggiorazione pari al 50% dell’importo dovuto se nell’a. a. 2025-2026:
  • hai un’iscrizione ad un corso di laurea di vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e la tua carriera non è ancora incorsa nella decadenza (art. 34);
  • hai un’iscrizione a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale a percorso unitario, non hai optato per il tempo parziale e non hai i requisiti previsti all’art. 44 (Isee fino a 24.000 euro e 25 Cfu conseguiti tra il 10 agosto dell’anno precedente e il 10 agosto dell’anno corrente);
  • hai un’iscrizione al tempo parziale (art.30) e hai superato il periodo concordato per il conseguimento del titolo di studio.
  1. Le maggiorazioni si applicano anche se paghi i contributi di importo fisso previsti per chi dichiara redditi prodotti all’estero (art. 38 comma 2).
     
  2. Le maggiorazioni non si applicano se hai un’iscrizione ai corsi erogati in modalità a distanza che prevedono un contributo unico di importo fisso (art. 38 comma 3).

 

 

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