Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni in legge n. 159/2019 e legge n. 160/2019 (cd. Legge di bilancio 2020)
Gentilissimi,
si segnalano, con la presente, le modifiche, di maggior rilievo per l’Ateneo, intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla Legge di bilancio 2020, tenendo in debito conto la circolare della Ragioneria Generale dello Stato, intervenuta il 21 aprile 2020, in ordine al bilancio di previsione, come infra meglio specificato, nonché il Decreto Rilancio, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
- DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2019, N. 126 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 2019, N. 159 E DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
L’art. 4 del citato Decreto-Legge n. 126/2019 è stato modificato dalla legge di conversione n. 159/2019, entrata in vigore il 29 dicembre 2019, come di seguito riportato: “Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca.
1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e servizi funzionamente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle Convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.”
L’art. 236, comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2020 ha esteso l’applicazione della disposizione soprariportata anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica, fra l’altro, delle Università statali.
E’ stata dettata, pertanto, una disciplina peculiare per gli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione. Non vige più l’obbligo di approvvigionarsi presso le Convenzioni quadro stipulate da Consip Spa, né, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi presso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
Parimenti non è più necessario, per i beni e servizi, informatici e di connettività, destinati alle attività sopramenzionate e all’attività didattica, ricorrere agli strumenti di approvvigionamento gestiti da Consip Spa (Convenzioni, MEPA, accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione - SDAPA).
Si precisa, tuttavia, che per i suddetti acquisti resta ferma l’applicazione delle seguenti norme:
1) art. 40 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., che impone l’uso di mezzi di comunicazione elettronici per le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, ovverosia, l’utilizzo della piattaforma telematica “U-Buy”, per acquisti di importi pari o superiori ad Euro 5.000,00;
2) il sopravvenuto art. 1, comma 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di bilancio 2020) che prevede, anche per le istituzioni universitarie, l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip Spa o attraverso lo SDAPA, realizzato e gestito dalla stessa Consip, senza porre alcuna eccezione per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.
Dunque, per gli acquisti dei beni e servizi in esame, non compresi tra quelli informatici e di connettività, non occorre verificare la presenza degli stessi presso le Convenzioni stipulate da Consip né presso il MEPA, ma occorre verificare detta presenza presso gli accordi quadro stipulati da Consip o, per gli acquisti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, presso lo SDAPA.
- COMMA 581 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Il comma 581 ha esteso la disciplina, già dettata dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, per l’acquisto di alcune categorie merceologiche, all’approvvigionamento, fra gli altri, degli autoveicoli destinati al trasporto di persone.
Pertanto, secondo il combinato disposto dalle norme sopracitate, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto (Decreto MEF 22/12/2015, pubblicato sulla GURI n. 28 del 04/02/2016), autoveicoli destinati al trasporto di persone, l’Ateneo è tenuto ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento, per la telefonia fissa e telefonia mobile, e del 3 per cento, per carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip i relativi contratti devono essere trasmessi all’ANAC. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. La mancata osservanza delle disposizioni sopraindicate rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
- COMMA 582 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Il comma 582 integra il secondo periodo dell’art. 4, comma 3-ter del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, per estendere l’oggetto degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (Convenzioni, MEPA, accordi quadro e SDAPA) anche ai lavori pubblici. Si ricorda che il comma 504 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 aveva previsto che gli strumenti di approvvigionamento messi a disposizione da Consip potessero avere ad oggetto anche attività di manutenzione.
Pertanto, sarà facoltà, e non obbligo, dell’Amministrazione ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip per l’affidamento dei lavori di manutenzione e dei lavori pubblici (ad esempio realizzazione di opere).
- COMMA 583 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Come già soprariportato, il comma 583 obbliga, tra gli altri, anche le istituzioni universitarie, ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip oppure mediante lo SDAPA.
Il comma in esame fa, comunque, salvi gli obblighi di acquisto tramite le Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449 legge n. 296/2006, nonché gli obblighi di acquisto tramite il MEPA, per importi pari o superiori ad Euro 5.000,00 ed inferiori alla soglia di rilievo comunitario ( attualmente pari ad Euro 214.000,00).
Il legislatore, dunque, ha esteso la disciplina già prevista per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività (art. 1, comma 512 legge n. 208/2015), anche all’acquisto delle altre tipologie di beni e servizi.
Pertanto, a seguito dell’introduzione di tali ulteriori obblighi, per ciascun acquisto, occorre verificare preliminarmente:
- la sussistenza di una Convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A.;
- nel caso di esito negativo, per importi pari o superiori ad Euro 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, la sussistenza del bene o del servizio da acquisire sul MEPA;
- nel caso di ulteriore esito negativo, la sussistenza del bene o del servizio in un accordo quadro Consip o nello SDAPA.
Si precisa che il sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip è attivabile esclusivamente per importi superiori alla soglia comunitaria, ad eccezione degli acquisti in ambito sanitario.
Si ritiene, altresì, che nel caso in cui il bene o il servizio, non informatico o di connettività, sia presente in una Convenzione stipulata da Consip, ma non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno, per mancanza di caratteristiche essenziali, e si debba effettuare l’approvvigionamento presso gli accordi quadro o lo SDAPA, si applichi la disposizione dell’art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015. Pertanto, in tali casi occorrerà procedere alla richiesta di autorizzazione all’acquisto autonomo, come meglio specificato nelle proprie circolari prott. nn. 24552 e 43457 rispettivamente del 12/04/2016 e 14/06/2016, cui si rinvia.
- COMMA 585 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Il comma 585 integra l’art. 26, comma 1 della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000). Con la novella in esame si prevede che Consip possa stipulare Convenzioni per specifiche categorie di Amministrazioni, ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto nel bando di gara.
- COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Il comma 586 rende possibile la stipula delle Convenzioni e degli accordi quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), mediante appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei contratti.
Le Convenzioni e gli accordi quadro derivanti dai suddetti appalti specifici possono essere stipulati a seguito del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice dei contratti, pari a 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
La novella in esame, dunque, pone una deroga all’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice dei contratti che stabilisce che detto termine dilatorio non si applichi, fra l’altro, alla stipula di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione.
- COMMA 587 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
Il comma 587 integra l’art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
- CIRCOLARE N. 9 DEL 21.04.2020 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Con la circolare n. 9/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto ad aggiornare la propria circolare n. 34 del 19 dicembre 2019, alla luce delle intervenute modifiche normative, ed, in particolare, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il tutto, al fine di fornire, agli enti pubblici ed agli organismi vigilati dall’Amministrazione Pubblica, le indicazioni necessarie per l’adeguamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente degli enti e degli organismi medesimi. E’ stato, parimenti aggiornato, con l’Allegato “1” alla predetta circolare, in particolare nella sezione “Contenimento spese per consumi intermedi”, il quadro sinottico delle norme, al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di contenimento della finanza pubblica.
Nella circolare è stato, altresì, precisato che la normativa emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dal “Covid 19” avrà una sicura incidenza sulla programmazione delle attività relative all’anno 2020.