Art. 36 - NORME PER GLI ISCRITTI A CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO E NON DECADUTI

 

1.    Contributi di iscrizione maggiorati del 50%. Coloro che risultano ancora iscritti/e a corsi di vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e non decaduti/e ai sensi dell’art. 36 del presente Regolamento pagano i contributi di iscrizione con un aumento del 50% sull’importo previsto.

2.    Cambio di ordinamento. È possibile richiedere il cambio di ordinamento con le modalità previste all’art. 38 purché – per i corsi ad accesso programmato – si risulti in possesso di almeno 40 crediti per l’iscrizione al secondo anno delle lauree triennali e di almeno 200 crediti (180+20) per l’iscrizione al secondo anno delle lauree magistrali biennali, previo conseguimento della laurea triennale, salvo diverse previsioni delle strutture didattiche.

Il passaggio ai corsi D.M. 270/04 e il relativo riconoscimento dei crediti è effettuato in base ad apposite tabelle di conversione predisposte dalle Facoltà.

 

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