Ritardo nella consegna ed applicazione della penale.

Argomento : 
FAQ (D.Lgs. 50/2016)
Testo

Quesito: si chiede un parere in merito alla legittima applicazione di un penale nel caso di ritardo nella consegna di un bene acquistato sul mepa, nello specifico un computer.

Al riguardo, si precisa che:

- l’ordine di acquisto è stato concluso il 3 aprile u.s.;

- nella determina di aggiudicazione, accettata dall’operatore economico aggiudicatario, è stata fissata, quale data di “scadenza” il 5 maggio u.s.;

- è stata concessa una certa flessibilità all’operatore economico in ordine alla data di consegna del bene acquistato;

- è stato comunicato, all’operatore economico, a mezzo pec, che in caso di consegna successiva al 17 maggio u.s. si sarebbe proceduto ad applicare la penale concordata (1,5% del valore del bene);

- il bene acquistato è stato consegnato il 23 maggio u.s.

- l’operatore economico ha fatto presente che il ritardo nella consegna è stato causato da un errore commesso dal corriere nella consegna.

Risposta: dalla lettura del quesito formulato e della documentazione prodotta a sostegno non si evince con chiarezza quale sia il termine per la consegna della fornitura, poiché sono indicati, nei vari atti, tre termini differenti, senza peraltro esplicitare il termine di decorrenza.

Fermo restando che gli elementi che possono essere fatti valere debbono essere dedotti nel contratto o nei documenti allegati, quale parte integrante allo stesso, non sembra siano state inserite le penali per i giorni di ritardo nella consegna. Al riguardo, si precisa che la determina di affidamento non è la sede opportuna per la definizione di clausole contrattuali, qualora le stesse non siano state riportate nel contratto.

Peraltro, si specifica che la misura delle penali per il ritardo è stabilita con un “range” nell’art. 113 bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (0,3‰ - 1‰). Pertanto, qualora nel contratto non siano state previste esplicitamente le penali collegate ad un termine certo di consegna, con un’eventuale concessione di proroga che risulti da atto scritto, mancherebbe il titolo giuridico per far valere l’applicazione delle penali.

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