1. Versamenti. Se si sospendono i pagamenti dei contributi di iscrizione ai Corsi di studio per un periodo di almeno due anni accademici, senza far ricorso all’interruzione della carriera di cui all’art. 45, è necessario versare, a partire dal 1° settembre 2022 e fino al 3 novembre 2022, un diritto fisso per ciascun anno di interruzione pari a 455 euro in luogo dei contributi di iscrizione e delle sovrattasse maturate. L’importo è dovuto anche da coloro che risultano iscritti/e al tempo parziale (art. 50). L’importo dovuto sarà disponibile su Infostud.
2. Chi è in debito del solo esame di laurea, alla ripresa della carriera universitaria deve versare all’Università un diritto fisso per ciascun anno di sospensione pari a 290 euro (indipendentemente dal numero di anni di sospensione) in luogo dei contributi di iscrizione e delle sovrattasse maturate (tale importo andrà inserito manualmente dalla Segreteria amministrativa). La Segreteria amministrativa, su richiesta produrrà su Infostud l’importo dovuto. La richiesta va inviata via mail, dal proprio indirizzo di posta istituzionale, utilizzando il modulo Domanda/istanza, pubblicato nella pagina Modulistica, sezione Allegati
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Relativamente all’anno in cui si presenta la domanda di laurea saranno dovuti i contributi di iscrizione nella misura prevista in base al proprio Isee, comprese le sovrattasse per ritardato pagamento.
3. Chi sospende i pagamenti per un solo anno senza fare ricorso all’interruzione di carriera prevista all’art. 45 pagherà, oltre ai contributi di iscrizione previsti per l’anno corrente, i contributi di iscrizione arretrati in base all'Isee valido per l’anno di sospensione (se dichiarato) comprese le sovrattasse per ritardato pagamento. Nel caso l’Isee per l’anno di sospensione non fosse stato dichiarato saranno dovuti i contributi arretrati sulla base dell’Isee valido per l’anno di ripresa della carriera. Per comunicare il proprio Isee deve essere inviata una domanda in bollo utilizzando il modulo “Domanda” disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti, allegando la dichiarazione Isee. Prima di presentare la domanda è necessario verificare su Infostud che risulti caricato il proprio documento di identità valido (sezione “Profilo>Documenti personali”).
4. Gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% in possesso del certificato di disabilità ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con infermità gravi e prolungate debitamente certificate (ex art. 9 del D.lgs. 68/2012) che abbiano sospeso gli studi e non siano incorsi nel superamento del termine di conseguimento del titolo di studio, possono riprendere gli studi versando 30 euro per ciascun anno di sospensione a titolo di rimborso delle spese di iscrizione.
5. Certificati. Gli anni nei quali è stata accertata la sospensione dei pagamenti sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo degli anni di fuoricorso e dei termini di conseguimento del titolo di studio. Per gli anni della sospensione “di fatto” i certificati rilasciati dall’Università recano l’indicazione dell’ultimo anno di effettiva iscrizione (individuata con il versamento della prima rata) e la dicitura “nell’a.a. ... ha regolarizzato la posizione amministrativo-contabile degli anni accademici ...”. Quindi indicano l’avvenuta iscrizione per l’a.a. corrente.
6. Esami. Durante il periodo di sospensione di fatto non è possibile sostenere esami, pena l’annullamento degli stessi.