Mercoledì, 6 ottobre 2021

Circolare sull'Utilizzo di patti di integrità per le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni di lavori e servizi.

Sintesi del testo disponibile integralmente nella sezione Allegati. 

E’ stato, predisposto il modello di patto di integrità che si allega alla presente circolare. Il patto di integrità, sottoscritto, per l’Amministrazione centrale, dal Direttore dell’Area competente per l’acquisto, e per i Centri di spesa, con firma congiunta dal Responsabile della Struttura e dal RAD, è un documento che l’Amministrazione chiede di accettare mediante la produzione di relativa dichiarazione ai partecipanti alle procedure di gara, utilizzando un format predefinito, senza che ciò comporti un particolare aggravio del procedimento.

Il patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra stazione appaltante e operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il modello di patto predisposto contempla per l’eventuale mancato rispetto degli obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione o l’espressa accettazione dello stesso: l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara; la revoca dell’aggiudicazione; la segnalazione del fatto alle Autorità competenti, fra le quali l’Autorità nazionale anticorruzione; l’escussione della cauzione, ove presente; la risoluzione del contratto.

Si specifica, in proposito, che il patto d’integrità, il cui modello si allega alla presente circolare, deve essere utilizzato per qualsiasi procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni di lavori e servizi, ad eccezione degli affidamenti diretti, per i quali è facoltativo. Il citato patto deve essere allegato alla documentazione di gara, nella quale sarà richiesto di produrre, da parte del concorrente, una dichiarazione di accettazione del patto medesimo. La carenza o l’irregolarità della dichiarazione o del documento prodotto, eventualmente riscontrate dal RUP in fase di controllo della documentazione in sede di gara, è regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.).

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