Lunedì, 9 aprile 2018

Sanzione pecuniaria da applicare in caso di violazione del divieto di fumo

La precedente circolare in materia di divieto di fumo n. 15869 del 20 Marzo 2008, che si allega, riportava erroneamente quanto segue: “La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 550,00 Euro e viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni”

La sanzione stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede un minimo di € 27,50 ed un massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.

I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione pari al doppio dell’importo minimo quindi pari a € 55,00 come prevede l’art. 16 della Legge n. 689/1981 ed in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio con la mancata contestazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2200,00.

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