Dirigente ai fini della Sicurezza
Il "Dirigente" ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
CHI SONO I "DIRIGENTI AI FINI DELLA SICUREZZA" IN SAPIENZA
Per l'Università, sono Dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
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i Responsabili Amministrativi Delegati (RAD)
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i Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL), ovvero i docenti e i ricercatori che coordinano gruppi di ricerca o di didattica in laboratorio quando risultano responsabili dei progetti di ricerca e sono dotati di un fondo economico per gestire tale progetto.
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i Coordinatori di Sezione dei Dipartimenti
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i Direttori delle Biblioteche e dei Musei, qualora siano dotati di autonomi (seppur limitati) poteri di spesa e di gestione.
Inoltre sono Dirigenti - Delegati dal Datore di Lavoro tutti coloro che hanno ricevuto deroga formale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., come, a titolo di esempio, i Direttori delle Aree dell'Amministraizone Centrale. A questi ultimi è fatto obbligo di adempiere a tutti gli obblighi formalmente inseriti nel documento di delega.
ADEMPIMENTI DEI "DIRIGENTI AI FINI DELLA SICUREZZA"
Il Dirigente ai fini della Sicurezza è quella persona, che considerate le comprovate competenze professionali, ed in ragione delle competenze e attribuzioni assegnate, rende operative le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
Si raccomanda di prendere attenta visione delle PROCEDURE del SGSSL in vigore la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08.
I doveri assegnati dal D.Lgs. 81/08 sono quelli dell'art. 18, e sono i medesimi del Datore di Lavoro, in considerazione delle attribuzioni e competenze esercitate nella realtà, e sono, in sintesi e per i Dirigenti di questo Ateneo, almeno i seguenti:
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Mettere in atto gli adempimenti assegnati dall'art.18, comma 1 lettere da b) a g), da h) a n), p), q), s), t), z) e bb);
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Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione dei luoghi di lavoro, degli impianti e attrezzature e dei processi produttivi, i dati sugli infortuni e le malattie professionali dei propri lavoratori, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza ed ispettivi pubblici;
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Curare la manutenzione dei locali per garantirne la sicurezza e salubrità, ove questo sia in proprio potere, o viceversa segnalare ogni non conformità rilevata al Datore di Lavoro;
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Vigilare in ordine agli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.Lgs. 81/08, ovvero l'osservanza da parte di tutte le figure chiave della sicurezza, ivi compresi i lavoratori, dei propri obblighi in materia di Salute e sicurezza sul lavoro;
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Vigilare in ordine all'osservanza, da parte di tutte le figure chiave della sicurezza, ivi compresi i lavoratori, delle procedure di Ateneo in materia di Salute e sicurezza sul lavoro.
Per gli adempimenti dei Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) si rimanda alla sezione apposita del Portale, raggiungibile dalla barra di navigazione posta sulla destra della pagina.
W004.2 rev 01 del 31.07.2024