Milleproroghe 2012

Il decreto legge 29.12.2011, n. 216, c.d. decreto milleproroghe, convertito con legge 24.2.2012, n. 14, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, introduce novità importanti alla recente riforma pensionistica.

Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro
 
Il comma 2-ter dell’art. 6, sposta al 30 giugno 2012 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale - previsto dal comma 15 dell’art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - con il quale dovranno essere definite le modalità di attuazione del comma 14 del medesimo decreto, che prevede l’applicazione delle norme previdenziali previgenti in materia di requisiti e di decorrenze, in favore di alcune categorie derogate, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011.
Tra le categorie derogate di interesse per il personale universitario, vi è quella indicata alla lettera e) di detto comma, che riguarda coloro che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l’istituto dell’esonero (per  maggiori indicazioni vedi la sezione notizie: “ultime novità previdenziali”).
Il citato comma 2-ter dell’art. 6 non si limita però a modificare il termine per l’emanazione del decreto ministeriale, ma introduce anche delle modifiche relative alle regole di accesso al beneficio.
Vengono aggiunte, infatti, altre categorie di lavoratori, sempre nei limiti delle risorse disponibili, i cosiddetti esodati, cioè quei lavoratori (di norma appartenenti al settore privato) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice d procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La norma precisa che la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, che saranno specificati dal decreto ministeriale, ed, inoltre, tali lavoratori dovranno risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente normativa che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013.

Il comma 2-septies aggiunge al comma 14 dell’art. 24 del predetto decreto legge 201/2011 la lettera “e-bis”,con la quale il legislatore prevede che i lavoratori i quali alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che matureranno, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo,  il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica ( 40 anni ) potranno usufruire della previgente normativa, sempre secondo le modalità e nei limiti delle risorse disponibili che saranno indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 15 del decreto legge n.201/2011.
 
Il comma 2-quater interviene sulle disposizioni dell’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201/2011. Dispone che limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva previsto  per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 - derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria - non saranno applicate, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, la riduzione percentuale dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età anagrafica di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

L’art.6-bis Clausola di salvaguardia  
 
Il legislatore prevede che qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’art. 6, comma 2-ter (esodati), tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente prima del decreto legge n. 201/2011, previsto dall’art. 24, comma 14, di detto decreto, risultasse raggiunto il limite delle risorse stanziate a tal fine, le ulteriori domande, rispetto a quelle ammesse,  potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, solo a condizione che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

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