Novità pensionistiche dirigenti

In caso di incarico dirigenziale inferiore a tre anni - conferibile quando la durata dell’incarico coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato (art. 19 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001) - lo stipendio di riferimento, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio e della base pensionabile per la determinazione del trattamento di quiescenza, va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni (art. 1 comma 32  D.L. n. 138/2011).
Tenuto conto delle modalità di calcolo delle diverse prestazioni (TFS/TFR/Pensioni), nel caso in cui debba essere utilizzata la retribuzione percepita prima dell’ultimo incarico conferito, questa sarà presa a riferimento esclusivamente della base di calcolo della prima quota dell’indennità di buonuscita (quella relativa alle anzianità utili maturate fino al 31-12-2010), nonché della c.d. quota A della pensione (quella relativa alle anzianità maturate fino al 31-12-1992).
Il computo, invece, della seconda quota del TFS, quella relativa alle anzianità utili successive al 31-12-2010, avviene secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile e, quindi, sulla base degli accantonamenti. Pertanto, sarà utile la retribuzione effettivamente percepita.
Analogamente, la base utile per il calcolo della c.d. quota B della pensione è costituita dalle retribuzioni effettivamente percepite durante l’incarico.
In caso di trattamenti di fine rapporto disciplinati dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, poiché il computo della prestazione avviene sulla base di accantonamenti riferiti alle retribuzioni percepite nel corso dell’intero rapporto di lavoro, la disposizione in esame non può trovare applicazione.
La nuova modalità di individuazione della retribuzione si applica agli incarichi conferiti successivamente al 13-08-2011 (data di entrata in vigore del decreto legge) e aventi decorrenza comunque successiva al 01-10-2011.

 

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